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Document 32016R1921
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1921 of 20 October 2016 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Štajersko prekmursko bučno olje (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1921 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1921 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]
C/2016/6846
GU L 297 del 4.11.2016, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1921 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovenia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Štajersko prekmursko bučno olje», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 901/2012 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Štajersko prekmursko bučno olje» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)] (GU L 268 del 3.10.2012, pag. 3).
(3) GU C 225 del 22.6.2016, pag. 11.