This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R1903
Council Regulation (EU) 2016/1903 of 28 October 2016 fixing for 2017 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2016/72
Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72
Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72
GU L 295 del 29.10.2016, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2017
29.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1903 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2016
che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che le misure per la conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi e delle raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri. |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. |
(5) |
In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate. |
(6) |
Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2017 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano. |
(7) |
Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale deve essere al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello tale da tenere conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tenere conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, dell'effetto previsto di misure correttive adottate e della necessità di garantire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(8) |
È opportuno adottare ulteriori misure correttive. Una proroga di due settimane del fermo di pesca di sei settimane attualmente applicabile incrementerebbe la protezione delle aggregazioni riproduttive del merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale per tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno adottare una serie di misure in materia di pesca ricreativa. Più in particolare, è opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale. |
(9) |
Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock di merluzzo bianco sia basato su un approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale. |
(10) |
Riguardo all'aringa nel Golfo di Riga, i pareri scientifici disponibili indicano la presenza di una classe 2015 molto forte. Fissare un TAC conformemente all'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, porterebbe a un notevole incremento della biomassa riproduttiva che a sua volta determinerebbe un'elevata concorrenza per il cibo, una crescita più lenta, un fattore di condizione più basso e una qualità generale del pesce inferiore. Considerato che la biomassa riproduttiva di questo stock è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, di tale regolamento, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di tale regolamento; poiché tale misura è necessaria per evitare gravi danni a questo stock a seguito di dinamiche intraspecie tra gli stock ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento. |
(11) |
L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare gli articoli 33 e 34 relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(13) |
In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa e IV per il periodo dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017. È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72. Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, le disposizioni relative alla busbana norvegese dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2016 |
(14) |
Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2017.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1380/2013. In aggiunta, si applicano le definizioni seguenti:
1) «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (5);
2) «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
3) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
4) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo.
2. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente corrispondente previsto nello stesso articolo.
Articolo 7
Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24
1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 marzo 2017 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 9
Flessibilità
1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 10
Modifica del regolamento (UE) 2016/72
Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72, la voce relativa alla busbana norvegese nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
Specie: |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse Trisopterus esmarkii |
Zona: |
IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.) |
||
Anno |
2016 |
2017 |
|
|
|
Danimarca |
|
|
|||
Germania |
|
|
|||
Paesi Bassi |
|
|
|||
Unione |
|
|
|||
Norvegia |
15 000 (9) |
|
|
|
|
Isole Fær Øer |
6 000 (10) |
|
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
Non pertinente |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, ad eccezione dell'articolo 10 che si applica a decorrere dal 1o novembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
(6) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di merlano possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4), a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per la busbana norvegese sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(7) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(8) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2016.
(9) Deve essere utilizzata una griglia selettiva.
(10) Deve essere utilizzata una griglia selettiva. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
(11) Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2016 al 31 ottobre 2017.
ALLEGATO
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.
Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.
Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.) |
|
Finlandia |
115 599 |
|
|
|
Svezia |
25 399 |
|
|
|
Unione |
140 998 |
|
|
|
TAC |
140 998 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24) |
|
Danimarca |
3 981 |
|
|
|
Germania |
15 670 |
|
|
|
Finlandia |
2 |
|
|
|
Polonia |
3 695 |
|
|
|
Svezia |
5 053 |
|
|
|
Unione |
28 401 |
|
|
|
TAC |
28 401 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento |
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30) |
|
Danimarca |
4 205 |
|
|
|
Germania |
1 115 |
|
|
|
Estonia |
21 473 |
|
|
|
Finlandia |
41 914 |
|
|
|
Lettonia |
5 299 |
|
|
|
Lituania |
5 580 |
|
|
|
Polonia |
47 618 |
|
|
|
Svezia |
63 925 |
|
|
|
Unione |
191 129 |
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento |
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG) |
|
Estonia |
14 350 |
|
|
|
Lettonia |
16 724 |
|
|
|
Unione |
31 074 |
|
|
|
TAC |
31 074 |
|
TAC analitico Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento |
Specie |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.) |
|
Danimarca |
7 089 |
|
|
|
Germania |
2 820 |
|
|
|
Estonia |
691 |
|
|
|
Finlandia |
542 |
|
|
|
Lettonia |
2 636 |
|
|
|
Lituania |
1 736 |
|
|
|
Polonia |
8 161 |
|
|
|
Svezia |
7 182 |
|
|
|
Unione |
30 857 |
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
Specie: |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24) |
|
Danimarca |
2 444 |
|
|
|
Germania |
1 194 |
|
|
|
Estonia |
54 |
|
|
|
Finlandia |
48 |
|
|
|
Lettonia |
202 |
|
|
|
Lituania |
131 |
|
|
|
Polonia |
654 |
|
|
|
Svezia |
870 |
|
|
|
Unione |
5 597 |
|
|
|
TAC |
5 597 (1) |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
Specie: |
Passera di mare Pleuronectes platessa |
Zona: |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C) |
|
Danimarca |
5 632 |
|
|
|
Germania |
626 |
|
|
|
Polonia |
1 179 |
|
|
|
Svezia |
425 |
|
|
|
Unione |
7 862 |
|
|
|
TAC |
7 862 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Salmone atlantico Salmo salar |
Zona: |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F) |
|
Danimarca |
19 879 (2) |
|
|
|
Germania |
2 212 (2) |
|
|
|
Estonia |
2 020 (2) |
|
|
|
Finlandia |
24 787 (2) |
|
|
|
Lettonia |
12 644 (2) |
|
|
|
Lituania |
1 486 (2) |
|
|
|
Polonia |
6 030 (2) |
|
|
|
Svezia |
26 870 (2) |
|
|
|
Unione |
95 928 (2) |
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
Specie: |
Salmone atlantico Salmo salar |
Zona: |
Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.) |
|
Estonia |
1 075 (3) |
|
|
|
Finlandia |
9 410 (3) |
|
|
|
Unione |
10 485 (3) |
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC precauzionale
|
Specie: |
Spratto Sprattus sprattus |
Zona: |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C) |
|
Danimarca |
25 745 |
|
|
|
Germania |
16 310 |
|
|
|
Estonia |
29 896 |
|
|
|
Finlandia |
13 477 |
|
|
|
Lettonia |
36 107 |
|
|
|
Lituania |
13 061 |
|
|
|
Polonia |
76 627 |
|
|
|
Svezia |
49 770 |
|
|
|
Unione |
260 993 |
|
|
|
TAC |
Non pertinente |
|
TAC analitico Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento |
(1) Questo contingente può essere pescato dal 1o gennaio al 31 gennaio 2017 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017.
(2) Numero di individui.
(3) Numero di individui.