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Document 32016D1750

Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati

GU L 268 del 1.10.2016, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1750/oj

1.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/6


DECISIONE (UE) 2016/1750 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1).

(2)

Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.

(4)

Il protocollo riguarda settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Nella misura in cui gli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo possono essere attuati mediante misure che rientrano nell'ambito di applicazione dei settori summenzionati, tali disposizioni rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5)

Mediante atti giuridici, l'Unione ha stabilito norme comuni nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della definizione dei reati (4). Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo possono incidere sulle norme comuni o modificarne la portata. È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.

(6)

Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.

(7)

L'Irlanda è vincolata dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 e dalla decisione quadro 2001/500/GAI e partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

La decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda la conclusione a nome dell'Unione del protocollo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati.

(11)

È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla definizione dei reati.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:

a)

lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;

b)

la dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decisione del Consiglio 2004/513/CE, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

(2)  Decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 73).

(3)  Decisione 2013/745/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 75).

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

(4)  Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(5)  Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI PRODOTTI

DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)

L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo FCTC»), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.

1.   Principi generali

Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.

Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.

Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.

2.   Competenza esclusiva dell'UE

2.1.

L'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune dell'UE (articolo 207 TFUE).

2.2.

Inoltre, l'UE ha competenza esclusiva per agire con riguardo alle materie disciplinate dal protocollo FCTC che rientrano nell'ambito della cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), del ravvicinamento delle legislazioni nel mercato interno (articoli 113 e 114 TFUE), della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82 TFUE) e della definizione di reati (articolo 83 TFUE), unicamente nella misura in cui le disposizioni di un atto dell'Unione stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

L'elenco sottostante di atti dell'Unione illustra in che misura l'Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questi settori ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura la portata della competenza esclusiva dell'Unione derivante da tali atti, e in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni del protocollo FCTC o un atto emanato per la loro attuazione rischiano di incidere o di cui potrebbero modificare la portata.

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1);

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15);

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1);

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12);

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24);

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1);

Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

3.   Competenze degli Stati membri

Per le altre materie disciplinate dal protocollo FCTC non menzionate ai punti 2.1 e 2.2, per le quali l'UE non ha competenza esclusiva per agire, gli Stati membri restano competenti ad agire.


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