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Document 32015R2440

    Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

    GU L 336 del 23.12.2015, p. 42–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2440/oj

    23.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/42


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2440 DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2015

    che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), in particolare gli articoli 18 bis e 48 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

    (2)

    L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

    (3)

    Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    Ai fini del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano sui rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri raccomandano di includere anche tale divisione nel piano sui rigetti.

    (5)

    Per quanto riguarda il Mare del Nord, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura nell'ambito della pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, della pesca dello scampo, della pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare, della pesca del nasello nonché nell'ambito delle attività di pesca del gamberello boreale. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano in materia di rigetti identifica le specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2016, ovvero il merluzzo carbonaro, l'eglefino, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale. Tale piano in materia di rigetti introduce anche l'obbligo di sbarco per le catture accessorie di gamberello boreale.

    (6)

    La raccomandazione comune suggerisce di applicare due esenzioni dall'obbligo di sbarco alle catture di scampi effettuate con nasse e con alcune reti a strascico [OTB, TBN (3)] nella divisione CIEM IIIa. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene opportuno includere tali esenzioni nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati aggiuntivi per permettere allo CSTEP di valutare ulteriormente i tassi di sopravvivenza degli scampi catturati con le reti da traino in questione e alla Commissione di riesaminare le pertinenti esenzioni dopo il 2016.

    (7)

    La raccomandazione comune prevede cinque esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate (talvolta accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi) con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate. Dal momento che una simile conclusione non è confutata da informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base al livello di percentuale proposto nella raccomandazione comune entro i limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (8)

    L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola e l'eglefino combinati, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola ed eglefino nell'ambito delle attività di pesca dello scampo effettuate nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico con una griglia di selezione delle specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

    (9)

    L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

    (10)

    L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola di taglia inferiore a 19 cm, fino a un massimo del 3,7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV a sud di 55/56° N da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia di 80-90 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. La Commissione ritiene opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero fornire dati supplementari sui costi in questione, per permettere alla Commissione di riesaminare tale esenzione dopo il 2016.

    (11)

    L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per la sogliola, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare a maggiore selettività, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

    (12)

    L'esenzione de minimis proposta nella raccomandazione comune per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa effettuate da pescherecci che utilizzano determinate reti a strascico, si basa sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento e dell'eliminazione delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

    (13)

    L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani sui rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato XII di detto regolamento. Attualmente, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo prevista dall'allegato XII è di 130 cm. Dati scientifici esaminati dallo CSTEP sostengono la fissazione della taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo a 105 cm. In particolare, lo CSTEP ha concluso che la taglia minima di riferimento per la conservazione proposta è superiore alla taglia media di maturità e che per la popolazione nella divisione CIEM IIIa il rischio derivante dalla riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione è contenuto.

    (14)

    I piani sui rigetti possono anche includere misure tecniche sulle attività di pesca o sulle specie soggette all'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno prevedere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 (4) e 2012 (5).

    (15)

    Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

    (16)

    Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a un anno,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa che si applica alle attività di pesca elencate nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

    1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica alle seguenti catture di scampo:

    a)

    catture con nasse (FPO);

    b)

    catture nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con spazio tra le sbarre di 35 mm al massimo; e

    c)

    catture nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia di almeno 90 mm e dotate di un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o di almeno 140 mm (maglie quadrate).

    2.   Gli scampi catturati secondo le modalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

    3.   Entro il 30 aprile 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 3

    Esenzioni de minimis

    1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

    a)

    per la sogliola e l'eglefino combinati, fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola ed eglefino nell'ambito delle attività di pesca dello scampo effettuate nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con spazio tra le sbarre di 35 mm al massimo;

    b)

    per la sogliola, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);

    c)

    per la sogliola di taglia inferiore a 19 cm, fino ad un massimo del 3,7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella zona meridionale del Mare del Nord (sottozona CIEM IV a sud di 55/56°N) da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia di 80-90 mm;

    d)

    per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco delle sfogliare;

    e)

    per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN, OTT, TB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm.

    2.   Entro il 30 aprile 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c).

    Articolo 4

    Taglia minima di riferimento per la conservazione

    In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai fini del presente regolamento, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

    a)

    lunghezza totale di 105 mm;

    b)

    lunghezza del carapace di 32 mm.

    Articolo 5

    Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

    1.   Sono vietati la presenza a bordo e l'utilizzo di reti a strascico, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

    2.   In deroga al paragrafo 1, possono essere utilizzate reti da traino con maglie del sacco di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di:

    a)

    un pannello a maglie quadrate di almeno 140 mm;

    b)

    un pannello a maglie a losanga di almeno 270 mm, posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm; oppure

    c)

    una griglia di selezione con spazio tra le sbarre non superiore a 35 mm.

    La deroga di cui alle lettere a) e b) si applica a condizione che il pannello della rete da traino:

    sia lungo almeno 3 metri,

    sia posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura, e

    corrisponda all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga).

    3.   In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate anche le seguenti reti da traino:

    a)

    reti da traino con sacco a maglie quadrate di almeno 70 mm dotate di una griglia di selezione con spazio tra le sbarre non superiore a 35 mm;

    b)

    reti da traino con dimensione di maglia minima inferiore a 70 mm nel caso di pesca di specie industriali o pelagiche, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

    c)

    reti da traino con sacco di almeno 35 mm per la pesca di Pandalus, a condizione che la rete da traino sia dotata di una griglia di selezione con spazio tra le sbarre di al massimo 19 mm.

    4.   Per la pesca di Pandalus è ammesso l'utilizzo di un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità del paragrafo 3, lettera c), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

    costruito con un pannello superiore con dimensioni di maglia minime di 120 mm (maglia quadrata),

    lungo almeno 3 metri, e

    largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

    Articolo 6

    Elenco delle navi

    Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

    Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutte le navi adibite alla cattura di merluzzo carbonaro di cui all'allegato, stilati a norma del primo comma. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

    Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

    (3)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella dell'allegato si riferiscono ai codici della classificazione degli attrezzi della FAO.

    (4)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

    (5)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, sulle misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e di misure di controllo nella zona dello Skagerrak.


    ALLEGATO

    Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

    Attrezzo (1)  (2)

    Dimensione delle maglie

    Specie interessate

    Reti da traino:

    OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

    > 100 mm

    Tutte le catture di merluzzo carbonaro (se effettuate da una nave adibita alla cattura di merluzzo carbonaro (3)], passera di mare ed eglefino.

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

    Reti da traino:

    OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

    Nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa:

    80-99 mm

    In tutte le zone, tutte le catture di scampo e sogliola (4).

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

    Divisione CIEM IIIa: tutte le catture di eglefino.

    Nella divisione CIEM IIIa: 70-99 mm

    Reti da traino:

    OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

    32-69 mm

    Tutte le catture di gamberello boreale.

    Sfogliare:

    TBB

    > 120 mm

    Tutte le catture di passera di mare.

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

    Sfogliare:

    TBB

    80-119 mm

    Tutte le catture di sogliola.

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

    Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli:

    GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

     

    Tutte le catture di sogliola.

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

    Ami e palangari:

    LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

     

    Tutte le catture di nasello.

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.

    Trappole:

    FPO, FIX, FYK, FPN

     

    Tutte le catture di scampo.

    Tutte le catture accessorie di gamberello boreale.


    (1)  I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

    (2)  Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

    (3)  I pescherecci si considerano adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro se, utilizzando reti da traino con dimensione di maglia ≥ 100 mm, la media annuale degli sbarchi di questa specie è ≥ al 50 % di tutti gli sbarchi effettuati nelle zone dell'UE e dei paesi terzi nel Mare del Nord nel periodo da x-4 a x-2, ove x è l'anno di applicazione (ad esempio 2012-2014 per il 2016 e 2013-2015 per il 2017).

    (4)  Tranne nella divisione CIEM IIIa, quando si utilizzano reti da traino con dimensioni di maglia di almeno 90 mm munite di un pannello superiore con dimensione di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o di almeno 140 mm (maglie quadrate) o di un pannello a maglie quadrate di 120 mm posto a una distanza compresa fra 6 a 9 metri dal sacco.


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