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Document 32015R2439

Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

GU L 336 del 23.12.2015, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrogato da 32016R2374

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2439/oj

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2439 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3 di tale regolamento, dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.

(4)

Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire la pesca della sogliola, del nasello e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa e la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa.

(5)

In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP conclude che occorrono ulteriori studi per confermare i risultati esistenti e osserva che tali studi sono già in corso o previsti. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel regolamento per il 2016 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

(6)

La raccomandazione comune prevede tre esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(8)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(9)

L'esenzione de minimis per il nasello, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta di questa specie nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Le informazioni di supporto sinora fornite indicano che un aumento della selettività nelle attività di pesca in questione comporterebbe perdite di pesce commercializzabile tali da rendere la pesca potenzialmente non remunerativa. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che tali informazioni dovrebbero essere integrate da ulteriori studi sulla selettività nelle attività di pesca in questione. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel regolamento unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

(10)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si applica nelle acque sudoccidentali quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   Nel 2016, l'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, entro il 1o maggio 2016, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite entro il 1o settembre 2016.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX);

b)

per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN);

c)

per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV).

2.   Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni entro il 1o settembre 2016.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2.   Entro il 31 dicembre 2015, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

TBB

Tutte le sfogliare

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

LL, LLS

Tutti i palangari

Tutte

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Scampo (Nephrops norvegicus)

solo all'interno delle unità funzionali

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo sono soggette all'obbligo di sbarco

b)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Scampo

(Nephrops norvegicus)

solo all'interno delle unità funzionali

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scamposono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2013/2014 rappresentano oltre il 10 % di tutte le specie sbarcate e più di 10 tonnellate metriche.

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Uso di maglie di larghezza compresa tra 80 e 99 mm

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2013/2014 rappresentano oltre il 10 % di tutte le specie sbarcate e più di 10 tonnellate metriche.

LL, LLS

Tutti i palangari

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

Ami di lunghezza superiore a 3,85 ± 1,15 e larghezza superiore a 1,6 ± 0,4

2.

Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2013/2014 rappresentano oltre il 10 % di tutte le specie sbarcate e più di 10 tonnellate metriche.

c)

Attività di pesca nella divisione CIEM IXa

Attività di pesca (specie)

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea) e passera di mare (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di sogliola e passera di mare sono soggette all'obbligo di sbarco.


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