Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1761

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1761 della Commissione, del 1° ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 257 del 2.10.2015, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1761/oj

2.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1761 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 21, terzo comma,

previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce la procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi nell'alimentazione degli animali. Esso dispone che chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenti una domanda di autorizzazione in conformità a tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda le domande di autorizzazione relative a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi e i doveri e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento (LCR).

(3)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 378/2005 prevede che l'LCR presenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») una relazione di valutazione completa per ciascuna domanda di autorizzazione relativa a un additivo per mangimi. Sono consentite eccezioni all'obbligo di presentare una relazione di valutazione per le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi o per le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente, se le condizioni proposte per la nuova utilizzazione o per la modifica delle condizioni di autorizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (3) e già valutato. L'articolo 4 di tale regolamento dispone inoltre che l'LCR imponga ai richiedenti il versamento di diritti per la presentazione delle domande di autorizzazione. È prevista un'eccezione qualora non siano richiesti campioni e l'LCR non debba presentare una relazione perché il metodo di analisi è già stato valutato. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi non beneficiano tuttavia di tali eccezioni.

(4)

L'esperienza ha dimostrato che le eccezioni alle prescrizioni concernenti le relazioni di valutazione ed i diritti per la presentazione delle domande dovrebbero essere estese anche alle domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 378/2005.

(5)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento che assistono l'LCR nell'esecuzione dei suoi doveri e delle sue mansioni. Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che i loro laboratori nazionali di riferimento facenti parte del consorzio sono cambiati, perché sono stati designati a tal fine altri laboratori o perché sono cambiati il nome o l'indirizzo dei laboratori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 378/2005 è così modificato:

1.

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Non è richiesta una relazione di valutazione per:

a)

le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, se le condizioni di immissione sul mercato dell'additivo per mangimi proposte per la nuova utilizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR;

b)

le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente presentate conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, se la modifica o le nuove condizioni proposte per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR;

c)

le domande relative al rinnovo di un'autorizzazione esistente presentate conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, se le condizioni per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 429/2008 e già valutato dall'LCR.

In deroga al paragrafo 4, la Commissione, l'LCR o l'Autorità possono, sulla base di fattori legittimi pertinenti per la domanda, ritenere necessaria una nuova valutazione dei metodi di analisi. In tali casi il richiedente ne è informato dall'LCR.»

2.

L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

3.

Nell'allegato IV, in corrispondenza del titolo «Tariffe secondo il tipo di domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003», il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Rinnovo di un'autorizzazione di un additivo per mangimi [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003]:

diritto = componente 2 = 4 000 EUR

qualora si applichi l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c): diritto = 0 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Laboratorio comunitario di riferimento e consorzio di laboratori nazionali di riferimento, di cui all'articolo 6, paragrafo 2

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Centro comune di ricerca della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento, Geel, Belgio.

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI

Belgio

Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT –FAVV);

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol;

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux.

Repubblica ceca

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danimarca

Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk);

Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk).

Germania

Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim;

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer;

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 — Labore Landwirtschaft, Nossen;

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Estonia

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa;

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa.

Spagna

Laboratorio Arbitral Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid;

Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, Cabrils.

Francia

Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service Commun des Laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes.

Irlanda

The State Laboratory, Kildare.

Grecia

Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης.

Italia

Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma;

Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Cipro

Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia.

Lettonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīga.

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius.

Lussemburgo

Laboratoire de Contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Ungheria

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Paesi Bassi

RIKILT Wageningen UR, Wageningen.

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polonia

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin;

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy.

Portogallo

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa.

Slovenia

Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana;

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovacchia

Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Finlandia

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Svezia

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

Regno Unito

LGC Ltd, Teddington.

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEI PAESI DELL'EFTA

Norvegia

The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), Bergen.»


Top