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Document 32015R1342

Regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica la metodologia per la classificazione dei prodotti associata alle attività di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/2590

GU L 207 del 4.8.2015, pp. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1342/oj

4.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/35


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1342 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2015

che modifica la metodologia per la classificazione dei prodotti associata alle attività di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il Sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) è un sistema di conti nazionali e regionali concepito per rispondere alle esigenze della politica economica, sociale e regionale dell'Unione.

(2)

L'allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che definisce una classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA), è stato adottato per rispondere alle esigenze dell'Unione nel settore delle statistiche. Esso è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione (3).

(3)

I riferimenti alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) nel sistema europeo dei conti (SEC 2010) dovrebbero essere conformi alla nuova classificazione definita dal regolamento (UE) n. 1209/2014.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 549/2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).

(3)  Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 è così modificato:

1.

I termini «CPA Rev. 2» e «CPA 2008» sono sostituiti dal seguente:

«CPA».

2.

[Questa modifica non riguarda la versione italiana].

3.

Il capitolo 23 è così modificato:

a)

nella tabella P*3 la voce «Prodotti delle miniere e delle cave; prodotti trasformati e manufatti; energia elettrica, gas, acqua e trattamento dei rifiuti; lavori di costruzione ed opere di edilizia civile» è sostituita dalla seguente:

«Prodotti delle miniere e delle cave; prodotti trasformati e manufatti; energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; produzione e distribuzione d'acqua, reti fognarie, servizi di trattamento dei rifiuti e decontaminazione; lavori di costruzione ed opere di edilizia civile»;

b)

la tabella P*10 è così modificata:

i)

la voce «Prodotti delle miniere e delle cave; prodotti trasformati e manufatti; energia elettrica, gas, acqua e trattamento dei rifiuti» è sostituita dalla seguente:

«Prodotti delle miniere e delle cave; prodotti trasformati e manufatti; energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; produzione e distribuzione d'acqua, reti fognarie, servizi di trattamento dei rifiuti e decontaminazione»;

ii)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

iii)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

iv)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

v)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

vi)

la voce «Servizi nel campo dell'arte, dello spettacolo e del tempo libero; servizi di riparazione di beni per uso domestico; altri servizi» è sostituita dalla seguente:

«Servizi nel campo dell'arte, dello spettacolo e del tempo libero; altri servizi; servizi di datore di lavoro svolti da famiglie e convivenze; produzione di beni e servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali»;

c)

la tabella P*38 è così modificata:

i)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

ii)

la voce «Legno; prodotti di carta; servizi di stampa» è sostituita dalla seguente: «Legno; prodotti di carta; servizi di stampa e di registrazione»;

iii)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

iv)

la voce «Articoli in gomma e in materie plastiche» è sostituita dalla seguente «Articoli in gomma e materie plastiche»;

d)

la tabella P*64 è così modificata:

i)

l'attività «recupero dei materiali» è sostituita dalla seguente: «servizi di recupero dei materiali»;

ii)

[Questa modifica non riguarda la versione italiana];

e)

la tabella P*64 è così modificata:

la voce «Articoli in gomma e in materie plastiche» è sostituita dalla seguente «Articoli in gomma e materie plastiche».


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