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Document 32015R0082

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    GU L 15 del 22.1.2015, p. 8–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/82/oj

    22.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 15/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/82 DELLA COMMISSIONE

    del 21 gennaio 2015

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 originario della Repubblica popolare cinese («RPC») («le misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

    (2)

    Con la decisione 2008/899/CE (3), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (incluso un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.

    (3)

    Con la decisione 2012/501/UE (4), la Commissione ha revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu»).

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (4)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure iniziali, il 2 agosto 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da SA Citrique Belge e Jungbunzlauer Austria AG («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di acido citrico dell'Unione.

    (5)

    La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

    1.3.   Domanda di riesame intermedio parziale

    (6)

    I richiedenti hanno inoltre presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping di Laiwu. I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie che dimostrano che dall'ultimo periodo dell'inchiesta Laiwu ha registrato un aumento della capacità produttiva e ha ampliato la sua gamma di prodotti.

    (7)

    Dato che nell'inchiesta iniziale a Laiwu era stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, i richiedenti hanno fornito un calcolo del margine di dumping sulla base di un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) in assenza, come asserito, di vendite rappresentative nella RPC sul mercato interno e il prezzo all'esportazione di Laiwu verso l'Unione. Ne è risultato un margine di dumping superiore rispetto all'attuale livello delle misure. I richiedenti hanno pertanto sostenuto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato sulla base del livello di dumping precedentemente calcolato, non sarebbe stato sufficiente a compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. I richiedenti hanno inoltre affermato che Laiwu potrebbe non avere più diritto al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato.

    1.4.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di riesami intermedi

    (8)

    Il 30 novembre 2013 la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della RPC («il paese interessato») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»). L'apertura comprendeva:

    un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base;

    un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping di Laiwu, avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base;

    un riesame intermedio parziale limitato alla verifica della forma delle misure, avviato su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base; e

    un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, avviato su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    1.5.   Parti interessate

    (9)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato i richiedenti, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti dell'apertura dei riesami e li ha invitati a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare il Canada come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Pertanto la Commissione ha inoltre informato i produttori in Canada dell'apertura e li ha invitati a partecipare.

    (10)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.6.   Campionamento

    (11)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori e importatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    1.6.1.   Campionamento degli importatori

    (12)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (13)

    Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. A norma all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori indipendenti in base al massimo volume di importazioni nell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, essa ha consultato tutti gli importatori noti interessati in merito alla selezione del campione. Nessuno di essi ha presentato osservazioni.

    1.6.2.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (14)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC di fornire tutte le informazioni richieste nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

    (15)

    Nove produttori esportatori del paese interessato, di cui due collegati tra loro, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione della complessità del caso e della struttura dell'industria interessata, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Nessuno dei produttori esportatori ha presentato osservazioni sul campionamento. Sette dei nove produttori esportatori hanno risposto al questionario e due hanno ritirato la propria collaborazione.

    1.7.   Modulo di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (16)

    Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato il modulo di richiesta del TEM a Laiwu.

    1.8.   Risposte al questionario

    (17)

    La Commissione ha inviato i questionari ai sette produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. I sette produttori esportatori hanno risposto. La Commissione ha inviato un questionario separato a Laiwu per valutare il carattere duraturo del mutamento di circostanze per quanto riguarda il dumping. La società ha risposto.

    1.9.   Visite di verifica

    (18)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

    a)   produttori dell'Unione

    SA Citrique Belge N.V., Tienen, Belgio,

    Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria,

    Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Ladenburg, Germania;

    b)   importatori

    Azelis SA, Lussemburgo, Lussemburgo,

    RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Germania;

    c)   utilizzatori

    Bristol-Myers Squibb France Sarl, Rueil Malmaison, Francia,

    Procter & Gamble International Operations, Petit Lancy, Svizzera,

    Reckitt Benckiser (ENA) BV, Schiphol, Paesi Bassi;

    d)   produttori esportatori della RPC

    Cofco Biochemical (Anhui) Co., Ltd., Bengbu,

    Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd., Laiwu,

    RZBC Group, Rizhao,

    Weifang Ensign Industry Co., Ltd., Changle, Weifang;

    e)   produttori del paese di riferimento

    Jungbunzlauer Canada Inc., Port Colborne, Canada.

    1.10.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (19)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (20)

    Il prodotto in esame è l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 («il prodotto in esame»).

    (21)

    L'acido citrico è utilizzato come acidificante e regolatore del pH destinato a numerose applicazioni, ad esempio bevande, prodotti alimentari, detersivi, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le sue materie prime principali sono zucchero/melassi, tapioca, mais o glucosio (ottenuti da cereali) e vari agenti per la fermentazione microbica in coltura sommersa di carboidrati.

    2.2.   Prodotto simile

    (22)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:

    (1)

    il prodotto in esame;

    (2)

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

    (3)

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del Canada, paese di riferimento; e

    (4)

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (23)

    La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Rischio di persistenza del dumping nel quadro del riesame in previsione della scadenza

    (24)

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

    3.1.1.   Valore normale

    —   Paese di riferimento

    (25)

    Poiché la RPC è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tal fine è stato necessario selezionare il paese analogo (cfr. il considerando 9).

    (26)

    Nell'avviso di apertura la Commissione informava le parti interessate che essa prevedeva di selezionare il Canada come paese di riferimento adeguato e invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Nessuna di esse ha presentato osservazioni.

    (27)

    Il Canada è stato selezionato come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale. Poiché la società canadese disposta a collaborare era l'unico produttore di acido citrico in Canada ed era collegata a uno dei produttori denunzianti, la Commissione ha valutato la possibilità di cooperare con altri paesi produttori noti come USA, Brasile, Thailandia e Ucraina. Una società brasiliana e una tailandese hanno espresso la volontà di collaborare, ma non hanno successivamente risposto al questionario. Soltanto l'unico produttore canadese di acido citrico ha fornito le informazioni richieste.

    (28)

    A differenza di USA, Brasile, Thailandia e Ucraina, in Canada non vige alcun dazio antidumping sulle importazioni di acido citrico. Inoltre, l'aliquota del dazio doganale convenzionale è pari a 0 % (7).

    (29)

    Dal momento che esiste la libera concorrenza sul mercato canadese, la Commissione ha concluso che il Canada è un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti del produttore canadese.

    (30)

    Un tipo di prodotto non è stato fabbricato e venduto nel paese di riferimento e pertanto non ha potuto essere comparato a quel tipo di prodotto fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione. Di conseguenza, il valore normale per questo tipo di prodotto è stato calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione del prodotto simile per il produttore del paese di riferimento, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti.

    3.1.2.   Prezzo all'esportazione

    (31)

    La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione. Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato ad eccezione di Laiwu hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti alle condizioni dell'impegno.

    3.1.3.   Confronto

    (32)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica.

    (33)

    Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costo del credito e commissioni.

    3.1.4.   Margine di dumping

    (34)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (35)

    Su tale base i margini di dumping rilevati durante il PIR, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, hanno raggiunto il 38 %.

    (36)

    Il livello di collaborazione è stato elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano quasi la totalità delle esportazioni nell'Unione durante il PIR.

    (37)

    Da tale calcolo sono emerse pratiche di dumping anche per i produttori esportatori soggetti ad impegni. Si ricorda che il prezzo minimo all'importazione fissato negli impegni si basava sul prezzo non pregiudizievole (regola del dazio inferiore), quindi gli impegni non eliminavano del tutto il dumping accertato nell'inchiesta iniziale.

    3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    3.2.1.   Rischio di persistenza del dumping

    (38)

    Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi all'esportazione, l'attuale inchiesta ha cercato di stabilire se vi sia il rischio di persistenza del dumping. La determinazione dei prezzi all'esportazione non può limitarsi a un esame del comportamento passato degli esportatori, ma deve esaminare anche l'evoluzione probabile di tali prezzi in futuro. In altri termini, si deve determinare se i prezzi all'esportazione applicati in passato costituiscono un'indicazione affidabile dell'evoluzione probabile dei prezzi all'esportazione in futuro. In tale contesto, si ricorda che cinque società esportano verso l'Unione nel quadro di un impegno. La Commissione ha pertanto esaminato se l'esistenza di tali impegni abbia inciso sui prezzi all'esportazione in passato, rendendoli quindi inattendibili per determinare il comportamento futuro in materia di esportazione.

    (39)

    Al fine di determinare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero attendibili e tenuto conto dell'esistenza di impegni, tali prezzi sono stati analizzati in rapporto al prezzo minimo all'importazione stabilito negli impegni. Era infatti necessario accertare se i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero stati fissati ad un determinato livello essenzialmente a causa del prezzo minimo all'importazione stabilito negli impegni e, pertanto, se fossero sostenibili. A tale riguardo la Commissione ha esaminato se, sulla base di una media ponderata a livello di ciascuna società, i prezzi all'esportazione verso l'Unione fossero sostanzialmente superiori al prezzo minimo all'importazione. La Commissione ha inoltre considerato la relazione tra tali prezzi e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi.

    (40)

    Per tutte le società soggette ad impegni, i prezzi all'esportazione verso l'Unione si attestavano in media al livello del prezzo minimo all'importazione. Inoltre i loro prezzi all'esportazione verso l'Unione erano notevolmente superiori ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Di conseguenza è molto probabile che, in mancanza degli impegni, i prezzi all'esportazione verso l'Unione si avvicinerebbero al livello dei prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.

    (41)

    I prezzi all'esportazione verso l'Unione durante il PIR delle società soggette ad impegni sono quindi stati considerati influenzati dagli impegni e quindi non sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini della determinazione del rischio di persistenza del dumping nel contesto del riesame in previsione della scadenza.

    (42)

    In mancanza di un prezzo all'esportazione attendibile per questi produttori esportatori cinesi, a causa dell'esistenza di impegni nel caso in esame, la Commissione ha considerato un'altra possibilità di stabilire il prezzo all'esportazione al fine di valutare l'eventuale rischio di persistenza del dumping. Dato che i produttori esportatori che hanno collaborato vendevano acido citrico sul mercato mondiale, la Commissione ha valutato se i prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da tutti i paesi terzi durante il PIR fossero oggetto di dumping.

    (43)

    La Commissione ha confrontato tali prezzi all'esportazione con il valore normale determinato per il paese di riferimento (cfr. il considerando 26 e seguenti). I margini di dumping così calcolati oscillano tra il 43 % e l'85 %. Tali margini di dumping sono più elevati rispetto a quelli stabiliti sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'Unione durante il PIR (cfr. il considerando 36).

    3.2.2.   Capacità produttiva e consumo nel paese interessato

    (44)

    Nella domanda di riesame i richiedenti hanno stimato che il livello di capacità produttiva inutilizzata di acido citrico nella RPC è superiore alla domanda totale annuale dell'UE di acido citrico. La capacità totale di acido citrico era stimata a 1 800 000 tonnellate. La Commissione ritiene che i richiedenti abbiano sovrastimato la capacità inutilizzata.

    (45)

    L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che i produttori esportatori cinesi dispongono di considerevole capacità inutilizzata. La capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta nella RPC è di circa 192 000 tonnellate, corrispondenti a circa il 41 % del consumo UE.

    (46)

    Inoltre uno studio specifico del settore — IHS Chemical Economics Handbook  (8) — cui diverse parti hanno fatto riferimento durante l'inchiesta, ha stimato la capacità totale annua della RPC nel 2012 a un livello più volte superiore al consumo totale nel mercato dell'Unione. La RPC rappresentava «il 59 % della produzione mondiale nel 2012, nonché il 69 %, il 74 % e il 12 % rispettivamente della capacità, delle esportazioni e del consumo mondiali nello stesso anno» (9). Questi dati indicano che la RPC dispone di una capacità produttiva globale significativa.

    (47)

    Benché si preveda un aumento del consumo nella RPC, l'IHS Chemical Economics Handbook ha stimato che il consumo totale annuo cinese è di gran lunga inferiore a quello del mercato dell'Unione. La crescita fino al 2018 non potrà superare l'attuale consumo nell'Unione.

    (48)

    Questi dati confermano che la produzione e la capacità cinesi sono principalmente destinate all'esportazione.

    3.2.3.   Rapporto tra i prezzi nell'Unione e nel paese interessato

    (49)

    Secondo i dati sui prezzi dell'acido citrico ottenuti durante l'inchiesta, i prezzi sul mercato interno cinese erano inferiori del 48 % circa rispetto a quelli praticati sul mercato dell'Unione nel suo insieme.

    (50)

    Pertanto il mercato dell'Unione rimane attraente per i produttori esportatori cinesi.

    3.2.4.   Rapporto tra i prezzi ai paesi terzi e quelli sul mercato dell'Unione

    (51)

    Durante il PIR i prezzi all'esportazione verso i mercati dei paesi terzi erano inferiori in media del 40 % rispetto a quelli delle esportazioni verso l'Unione.

    (52)

    Gli esportatori cinesi avrebbero un forte incentivo, in termini di prezzi, a riorientare le loro esportazioni verso l'Unione se le misure venissero abrogate.

    (53)

    Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal livello dei prezzi delle esportazioni verso l'Unione da parte di Laiwu nonché dalla differenza di prezzo tra i prezzi praticati da Laiwu nell'Unione e in paesi terzi.

    (54)

    Anche il basso livello dei prezzi delle esportazioni verso l'Unione effettuate in quantità limitate dai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta corrobora la conclusione di cui sopra.

    3.2.5.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

    (55)

    La capacità produttiva totale (compresa la capacità inutilizzata) nella RPC rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione fa presumere che le esportazioni verso l'Unione rischierebbero di aumentare in caso di abrogazione delle misure. Tali esportazioni continuerebbero a verificarsi a prezzi oggetto di considerevole dumping.

    (56)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, le parti interessate hanno contestato i risultati secondo cui i prezzi per il mercato dell'UE nel quadro del prezzo minimo all'importazione degli ultimi dieci anni non sono sostenibili e pertanto diminuirebbero marcatamente, avvicinandosi persino al livello dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Essi hanno inoltre messo in discussione il fatto che le esportazioni cinesi, stabili, aumenterebbero di volume e continuerebbero a verificarsi a prezzi oggetto di dumping in assenza del rinnovo delle misure. L'inchiesta ha tuttavia chiaramente stabilito che il dumping persiste anche sulla base dei prezzi all'esportazione che sono considerati non affidabili in quanto gonfiati dal prezzo minimo all'importazione degli impegni. Tali prezzi sono risultati notevolmente più elevati rispetto ai prezzi all'esportazione verso altri mercati per tutti i produttori esportatori soggetti ad impegni. Tali produttori esportatori sono utilizzati per l'esportazione a prezzi inferiori a quelli praticati verso l'UE. Inoltre si ricorda che l'inchiesta iniziale aveva stabilito che le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione erano aumentate del 37 % tra il 2004 e il periodo di dodici mesi che si è concluso nel giugno 2007 (il periodo dell'inchiesta iniziale) (10). Tutti questi elementi, insieme alla notevole capacità inutilizzata nella RPC che non è stata messa in discussione, confermano chiaramente la conclusione secondo cui le esportazioni verso l'Unione continuerebbero probabilmente a verificarsi a prezzi di dumping e in volumi accresciuti in caso di abrogazione delle misure.

    3.3.   Riesame intermedio parziale limitato alle pratiche di dumping di Laiwu

    3.3.1.   Valore normale

    3.3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (57)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha determinato se il valore normale potesse essere stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento, qualora Laiwu avesse soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e se le si potesse pertanto riconoscere il TEM.

    (58)

    Per mera comodità di riferimento, questi criteri sono riassunti brevemente qui di seguito:

    le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

    le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e d'applicazione in ogni caso;

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità; nonché

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (59)

    Per stabilire se i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base fossero soddisfatti, la Commissione ha chiesto a Laiwu di compilare un modulo di richiesta del TEM. Laiwu ha risposto entro il termine stabilito. La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse presso i locali di Laiwu.

    (60)

    La Commissione ha constatato che Laiwu non rispettava i criteri 2 e 3 del TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (61)

    Per quanto riguarda il criterio 2, la società non è riuscita a dimostrare di disporre di una contabilità completa, in conformità delle norme internazionali in materia di contabilità. Inoltre i suoi documenti contabili sono privi di documenti giustificativi che comprovino l'accuratezza e la completezza della contabilità. La società non disponeva di documenti giustificativi che comprovassero determinate imputazioni nella contabilità e i suoi rendiconti finanziari non contenevano un prospetto delle variazioni di patrimonio netto durante determinati periodi di tempo. Queste carenze hanno violato il principio della fedele rappresentazione dell'informazione contabile e del rendiconto finanziario e, cosa più importante, non sono state rilevate dal revisore dei conti. Di conseguenza né la tenuta dei registri contabili né la revisione contabile sono state effettuate in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

    (62)

    Laiwu ha affermato che i suoi documenti contabili sono sufficientemente chiari da soddisfare i principi di contabilità cinesi generalmente ammessi. La società ha sostenuto inoltre che le incoerenze menzionate nel documento di informazione relativo al TEM non hanno influenzato l'affidabilità dei suoi conti. La società riteneva che i requisiti contabili dovessero essere esaminati alla luce della loro finalità (ad esempio per proteggere gli investitori).

    (63)

    La Commissione osserva che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base stabilisce che le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Si tratta di fatto di un requisito formale. Contrariamente all'argomentazione della società, i conti devono essere in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, indipendentemente dallo status della società in base alla legislazione contabile nazionale.

    (64)

    La Commissione ritiene inoltre che le operazioni contabili di Laiwu non fossero in linea con la legislazione contabile cinese perché il revisore non ha formulato osservazioni sulla violazione della legislazione contabile cinese di cui al considerando 61.

    (65)

    Di conseguenza le affermazioni sono state respinte.

    (66)

    Per quanto riguarda il criterio 3, la società non è stata in grado di dimostrare di non essere stata soggetta a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Più specificamente la società, in qualità di «impresa di nuova e alta tecnologia», beneficia di un regime preferenziale di tassazione del reddito societario che incide in misura significativa sulla sua situazione finanziaria.

    (67)

    Laiwu ha sostenuto che il regime fiscale preferenziale non può essere trattato nell'ambito del criterio 3 del TEM, in quanto si tratta di una forma di sovvenzione.

    (68)

    La Commissione osserva che la valutazione prevista dal criterio 3 del TEM mira a stabilire se i produttori siano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

    (69)

    La prestazione di Stato ricevuta da Laiwu sotto forma di aliquota fiscale preferenziale è una prestazione di carattere permanente prevista dall'articolo 28 della legge sull'imposta sul reddito societario adottata nel 2007. La prestazione è stata stabilita conformemente al preambolo della costituzione della RPC, secondo cui «Il Partito deve preservare e migliorare il sistema economico di base, in cui la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante, affiancata da diversi settori economici in fase di sviluppo…».

    (70)

    Uno degli obiettivi della prestazione è attirare capitali ad aliquote inferiori. Ciò provoca una distorsione nei mercati dei capitali. L'esistenza di un regime di tassazione del reddito che favorisce alcune società ritenute strategiche dal governo indica che il sistema fiscale non è tipico di un'economia di mercato, ma ancora pesantemente influenzato dalla pianificazione statale, caratteristica di un sistema ad economia non di mercato. La Commissione nota inoltre che tale riduzione delle imposte comporta notevoli distorsioni, che modificano l'importo degli utili preimposte che la società deve raggiungere per essere attraente per gli investitori.

    (71)

    Di conseguenza le affermazioni sono state respinte.

    (72)

    La Commissione ha comunicato i risultati dell'inchiesta sul TEM a Laiwu, alle autorità della RPC e ai richiedenti. La Commissione li ha invitati a presentare osservazioni e a chiedere un'audizione. Le osservazioni pervenute non hanno indotto la Commissione a modificare le sue conclusioni preliminari.

    (73)

    Laiwu ha sostenuto che la Commissione aveva proposto di rifiutare il TEM per motivi diversi da quelli che avevano portato all'apertura dell'inchiesta. A suo parere la Commissione avrebbe dovuto limitare la valutazione ai fini del TEM al criterio 1.

    (74)

    In primo luogo occorre rilevare che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), elenca cinque criteri cumulativi che devono essere interamente soddisfatti perché sia concesso il TEM. L'onere della prova incombe tra l'altro alla società che richiede il TEM.

    (75)

    Inoltre il punto 5.2 dell'avviso di apertura (11) precisa i motivi dell'apertura, che si riferiscono a un aumento della capacità produttiva di Laiwu e ad un ampliamento della gamma di prodotti da essa venduti. L'avviso di apertura non limita in alcun modo l'inchiesta alla valutazione del criterio 1 del TEM. Inoltre gli elementi di prova prima facie sono valutati in maniera indipendente per giustificare l'apertura di un'inchiesta. La valutazione del TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è un esame completo volto a stabilire se un determinato produttore operi in condizioni di economia di mercato, come indicato al punto 6.1.1.2 dell'avviso di apertura.

    (76)

    Infine la Commissione osserva che Laiwu ha presentato un modulo di richiesta del TEM sostenendo di soddisfare tutti e cinque i criteri per il TEM. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti del regolamento di base, una società che richiede il TEM è tenuta a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, ossia spetta alla società corroborare opportunamente la richiesta del TEM con sufficienti elementi di prova. L'affermazione di Laiwu è stata pertanto respinta.

    (77)

    Dopo aver fornito informazioni nel merito della sua analisi della domanda del TEM agli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la Commissione ha informato le parti interessate della decisione definitiva relativa al TEM.

    3.3.1.2.   Paese di riferimento

    (78)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per Laiwu è stato determinato in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato. A tal fine la Commissione ha selezionato un paese terzo ad economia di mercato: il Canada (cfr. il considerando 26 e seguenti).

    (79)

    La Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti del produttore canadese.

    3.3.2.   Prezzo all'esportazione

    (80)

    La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.3.3.   Confronto

    (81)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

    (82)

    Ove ciò fosse giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costo del credito e commissioni.

    3.3.4.   Margine di dumping

    (83)

    La Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame, a norma all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (84)

    Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 37,8 %.

    3.3.5.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

    (85)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping potesse essere ritenuto di carattere duraturo.

    (86)

    Il fatto che Laiwu si sia ampliata, passando da essere il minore produttore esportatore verso l'UE ad essere il maggiore, è considerato un mutamento di carattere duraturo. In effetti la società ha confermato, nella sua risposta al questionario, che manterrà il volume delle esportazioni e che non modificherà il suo modello di esportazioni.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

    (87)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da due produttori dell'Unione durante il PIR, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (88)

    Dal momento che l'industria dell'Unione comprende due soli produttori, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (89)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione addizionando le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi in base a dati Eurostat e alle risposte al questionario.

    (90)

    Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Consumo in tonnellate (intervalli di valori)

    450 000-500 000

    430 000-480 000

    470 000-520 000

    450 000-500 000

    Indice

    100

    95

    105

    101

    Fonte: risposte al questionario ed Eurostat

    (91)

    Il consumo dell'Unione è fluttuato tra +/– 5 % durante il periodo in esame. Tuttavia l'andamento non mostra una tendenza chiara durante l'intero periodo in esame.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

    (92)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato al considerando 88 e seguenti.

    (93)

    Le importazioni nell'UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni in tonnellate e quota di mercato

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Volume delle importazioni dal paese interessato in tonnellate

    202 391

    176 451

    206 222

    183 026

    Indice

    100

    87

    102

    90

    Quota di mercato (intervallo di valori)

    40 %–45 %

    36 %–41 %

    38 %–43 %

    35 %–40 %

    Quota di mercato (valore indicizzato)

    100

    92

    97

    90

    Fonte: Eurostat

    (94)

    I volumi delle importazioni non sono stati lineari durante il periodo in esame. La fluttuazione sembra seguire in certa misura l'andamento del consumo dell'Unione. Nel 2011, quando il consumo è stato basso, le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello minimo. Nel 2012, quando il consumo ha raggiunto il suo apice, anche le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello massimo.

    (95)

    Le importazioni cinesi non hanno seguito tale andamento solo durante il PIR, in cui erano inferiori del 10 % circa rispetto al 2010, nonostante un consumo analogo dell'Unione. Malgrado tale diminuzione, le importazioni cinesi hanno mantenuto una notevole quota di mercato, dell'ordine del 35 % - 45 %, sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame.

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (96)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi delle importazioni

    (EUR/tonnellate)

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    RPC

    806

    938

    1 000

    933

    Indice

    100

    116

    124

    116

    Fonte: Eurostat

    (97)

    I prezzi delle importazioni di acido citrico cinese sono aumentati del 24 % tra il 2010 e il 2012, per poi diminuire di 8 punti percentuali tra il 2012 e il PIR. Durante il periodo in esame tali prezzi hanno seguito l'andamento dei prezzi delle materie prime quali il mais.

    (98)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, una parte interessata ha messo in discussione l'esattezza dei dati di Eurostat, senza fornire alcuna prova sostanziale a sostegno della sua affermazione. L'asserzione non ha potuto pertanto essere accolta.

    (99)

    La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il PIR confrontando:

    1)

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; nonché

    2)

    la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori cinesi che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi convenzionali e dei costi di importazione.

    (100)

    Per i produttori esportatori non soggetti all'impegno di cui al considerando 2, per il confronto è stato utilizzato il prezzo al primo acquirente indipendente nell'Unione. Per i produttori esportatori soggetti all'impegno, non è stato possibile adottare i prezzi al primo acquirente indipendente nell'Unione, poiché essi erano influenzati dall'impegno stesso. Per questi esportatori la sottoquotazione è stata calcolata sulla base del prezzo praticato al primo acquirente indipendente in paesi terzi.

    (101)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno affermato che anche per parti non soggette agli impegni si sarebbe dovuto tener conto del prezzo praticato al primo acquirente indipendente nei paesi terzi per stabilire la sottoquotazione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che le parti non soggette agli impegni hanno praticato prezzi notevolmente inferiori ai prezzi praticati dalle parti soggette agli impegni. Ciò indica che i loro prezzi non hanno risentito degli impegni e che pertanto possono essere utilizzati per stabilire la sottoquotazione.

    (102)

    Il confronto tra i prezzi è stato effettuato tipo per tipo, per transazioni avvenute nella stessa fase commerciale e con i debiti adeguamenti per tener conto delle commissioni e della disagglomerazione ove necessario.

    (103)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno sostenuto che un adeguamento per tener conto della disagglomerazione non è più giustificato, in quanto non vi è più l'esigenza di disagglomerare i dati relativi all'acido citrico cinese. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che, sebbene non sia sempre necessario tener conto della disagglomerazione, esistono ancora casi in cui lo è, il che giustifica pertanto tale adeguamento.

    (104)

    Per i produttori esportatori che non hanno collaborato il margine di sottoquotazione dei prezzi non poteva essere stabilito utilizzando i prezzi per tipo di prodotto, poiché tale informazione non era disponibile. Pertanto il margine di sottoquotazione dei prezzi è stato stabilito confrontando i prezzi di vendita medi ponderati complessivi sia per i produttori dell'Unione che per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato.

    (105)

    Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il PIR. Nel complesso esso ha evidenziato una media ponderata del margine di sottoquotazione compresa fra il 20 % e il 45 %.

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Osservazione generale

    (106)

    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    4.4.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (107)

    Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Volume di produzione in tonnellate (intervalli di valori)

    270 000-300 000

    290 000-320 000

    300 000-330 000

    300 000-330 000

    Indice

    100

    106

    108

    107

    Capacità produttiva in tonnellate (intervalli di valori)

    300 000-350 000

    300 000-350 000

    300 000-350 000

    300 000-350 000

    Indice

    100

    101

    101

    101

    Utilizzo degli impianti (valore indicizzato)

    100

    105

    106

    106

    Fonte: risposte al questionario

    (108)

    Il volume della produzione ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, aumentando del 6 % tra il 2010 e il 2011, con lievi variazioni nel corso dei periodi successivi.

    (109)

    Poiché la capacità produttiva è rimasta pressoché invariata, l'utilizzo degli impianti ha rispecchiato l'andamento del volume di produzione, aumentando in maniera significativa del 5 % tra il 2010 e il 2011, e restando pressoché invariato nel corso dei periodi successivi.

    4.4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (110)

    Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Volume delle vendite nel mercato dell'Unione (valore indicizzato)

    100

    108

    108

    108

    Quota di mercato (valore indicizzato)

    100

    111

    102

    107

    Fonte: risposte al questionario

    (111)

    L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite dell'8 % tra il 2010 e il 2011. Successivamente il volume delle vendite è rimasto allo stesso livello fino al PIR.

    (112)

    La quota di mercato ha registrato un andamento simile, con un aumento del 7 % durante il periodo in esame. Nel 2011 e nel 2012 anche la quota di mercato è stata influenzata dalle fluttuazioni del consumo dell'Unione di cui al considerando 91.

    4.4.4.   Crescita

    (113)

    L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite dell'8 % e la sua quota di mercato del 7 %. Allo stesso tempo, i volumi di produzione sono aumentati in modo analogo. L'industria dell'Unione è stata quindi in grado di trarre vantaggio dalle opportunità di crescita aumentando la sua quota in un mercato piuttosto stabile.

    4.4.5.   Occupazione e produttività

    (114)

    L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Numero di dipendenti (valore indicizzato)

    100

    101

    105

    106

    Produttività (tonnellata/dipendente) (valore indicizzato)

    100

    105

    102

    101

    Fonte: risposte al questionario

    (115)

    L'occupazione ha registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, con un aumento del 6 %. Allo stesso tempo, la produttività per dipendente è rimasta piuttosto stabile in tutto il periodo in esame.

    4.4.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (116)

    I margini di dumping rilevati erano notevolmente superiori al livello minimo. L'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione si è tuttavia attenuata, in quanto il livello dei prezzi di molti produttori esportatori cinesi è stato influenzato dall'impegno. Per gli altri produttori esportatori, l'effetto pregiudizievole è stato compensato dall'effetto dei dazi. Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi.

    4.4.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (117)

    Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita nell'Unione

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Prezzo unitario delle vendite nell'Unione (EUR/tonnellata) (intervalli di valori)

    1 000-1 150

    1 050-1 200

    1 150-1 300

    1 150-1 300

    Indice

    100

    103

    113

    115

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) (intervalli di valori)

    750-900

    850-1 000

    850-1 000

    850-1 000

    Indice

    100

    113

    111

    115

    Fonte: risposte al questionario

    (118)

    La media ponderata del costo di produzione unitario è aumentata del 13 % tra il 2010 e il 2011, e in seguito di altri 2 punti percentuali fino al PIR.

    (119)

    I prezzi di vendita hanno registrato un andamento analogo, ma con un ritardo di circa un anno. L'industria dell'Unione è stata in grado di trasferire completamente gli aumenti di costo sostenuti nel 2011 ai suoi clienti solo nel 2012. Ciò ha comportato una minore redditività nel 2011, come indicato al considerando 120 e seguenti.

    4.4.8.   Costo del lavoro

    (120)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Salario medio per dipendente (valore indicizzato)

    100

    103

    114

    118

    Fonte: risposte al questionario

    (121)

    Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato complessivamente del 18 %, principalmente a causa di un notevole aumento di 11 punti percentuali tra il 2011 e il 2012.

    4.4.9.   Scorte

    (122)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Scorte in tonnellate (intervalli di valori)

    14 000-16 000

    14 000-16 000

    17 000-19 000

    22 000-24 000

    Indice

    100

    101

    121

    155

    Fonte: risposte al questionario

    (123)

    Nel periodo in esame le scorte finali dei produttori dell'Unione sono aumentate in modo significativo. Il livello più elevato di scorte alla fine del PIR è stato influenzato da fattori stagionali. Mentre per gli altri periodi le scorte finali sono rilevate alla fine del mese di dicembre, per la fine del PIR sono state rilevate a fine giugno, subito prima di un periodo di domanda piuttosto elevata a causa del maggior consumo di bevande e di una produzione abbastanza scarsa dovuta alle imminenti vacanze estive. È pertanto normale un livello leggermente più elevato di scorte in quel periodo dell'anno.

    4.4.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    (124)

    Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2010

    2011

    2012

    PIR

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (intervallo di valori)

    12 %-17 %

    7 %-12 %

    12 %-17 %

    12 %-17 %

    Indice

    100

    69

    103

    103

    Flusso di cassa (valore indicizzato)

    100

    50

    86

    80

    Investimenti (valore indicizzato)

    100

    162

    123

    106

    Utile sul capitale investito (intervallo di valori)

    30 %-40 %

    15 %-25 %

    25 %-35 %

    25 %-35 %

    Indice

    100

    59

    93

    90

    Fonte: risposte al questionario

    (125)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Essa si è attestata su livelli stabili durante quasi tutto il periodo in esame. La redditività dell'industria dell'Unione ha superato l'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta iniziale per tutto il periodo in esame.

    (126)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il suo andamento si è mantenuto a livelli soddisfacenti durante tutto il periodo in esame.

    (127)

    L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento rispecchia in gran parte quello della redditività e si è mantenuto a livelli soddisfacenti durante quasi tutto il periodo in esame.

    (128)

    Nessuno dei produttori dell'Unione ha segnalato difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame.

    4.4.11.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (129)

    La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come la produzione, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, l'occupazione, il costo del lavoro e i prezzi di vendita, ha registrato un andamento positivo. Mentre gli indicatori finanziari come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito indicano una tendenza contrastante, i livelli assoluti sono soddisfacenti e non indicano la presenza di pregiudizio.

    (130)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping e non subisce un pregiudizio notevole secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    4.5.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

    (131)

    Le suddette tendenze relative a prezzi e volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina dimostrano che, sebbene gli esportatori cinesi abbiano mantenuto una significativa presenza sul mercato dell'Unione, le misure in vigore (dazi e impegni) hanno portato ad un aumento dei prezzi e ad una diminuzione dei volumi. L'industria dell'Unione è stata il principale beneficiario di tale andamento, poiché la presenza sul mercato di altri paesi terzi è rimasta piuttosto limitata. Ciò indica che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure in vigore.

    (132)

    Come indicato al considerando 45, i produttori esportatori della RPC dispongono di una capacità inutilizzata che consente loro di aumentare le esportazioni molto rapidamente. Inoltre, considerando che sul mercato dell'Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati della maggior parte dei paesi terzi, in caso di decadenza delle misure è probabile che vengano deviate sul mercato dell'UE quantità significative che attualmente sono esportate sui mercati di tali paesi terzi.

    (133)

    Tra l'altro, importanti mercati internazionali, come USA, Brasile, Thailandia e Ucraina, hanno istituito dazi antidumping sulle importazioni cinesi di acido citrico. Risulterà pertanto più difficile per i produttori esportatori cinesi vendere in quei mercati, rispetto ad un mercato dell'UE non protetto, in caso di decadenza delle misure antidumping.

    (134)

    Inoltre, i livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi non soggetti ad impegni erano nettamente inferiori (del 20 % – 45 %) ai prezzi dell'industria UE. Analogamente, i prezzi praticati dai produttori esportatori soggetti agli impegni sui mercati dei paesi terzi erano inferiori del 20 % – 39 % ai prezzi dell'industria UE. Ciò indica il livello probabile di prezzi a cui i produttori esportatori cinesi entrerebbero nel mercato dell'Unione in assenza di misure.

    (135)

    Il rischio di esportazioni cinesi a basso prezzo in assenza di misure è confermato dalle numerose inchieste antidumping sull'acido citrico cinese in altri paesi, citate al considerando 133.

    (136)

    I produttori esportatori cinesi hanno la capacità di aumentare notevolmente la loro già consistente quota di mercato a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, a scapito di quest'ultima.

    (137)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno sostenuto la scarsa probabilità che i produttori esportatori cinesi abbassino i prezzi ai livelli di prezzo prevalenti nei mercati di altri paesi terzi. Tuttavia questa argomentazione non è suffragata dai fatti constatati durante l'inchiesta. Come indicato al considerando 134, i margini di sottoquotazione accertati per i produttori esportatori cinesi non soggetti agli impegni sul mercato dell'Unione (20 % – 45 %) sono molto simili a quelli accertati per i produttori esportatori cinesi soggetti agli impegni sui mercati dei paesi terzi (20 % – 39 %). È quindi probabile che, in assenza di misure, i prezzi cinesi sul mercato dell'Unione si avvicinerebbero ai prezzi praticati altrove dai produttori esportatori cinesi.

    (138)

    Si è pertanto concluso che vi sia il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di decadenza delle misure.

    5.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (139)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito ai risultati del presente riesame in previsione della scadenza sia contraria all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (140)

    Entrambi i produttori dell'Unione, che insieme rappresentano il 100 % della produzione UE, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 130, l'industria dell'Unione si è ripresa dal pregiudizio causato dalle precedenti pratiche di dumping.

    (141)

    Le misure in vigore hanno permesso all'industria dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio subito in passato. L'industria dell'Unione ha contestualmente dimostrato che le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping.

    (142)

    Al tempo stesso l'eliminazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, che minacciano il mantenimento in attività dei rimanenti produttori in un settore altrimenti redditizio. Si ricorda che tre produttori dell'Unione hanno chiuso la loro attività prima dell'istituzione delle misure contro le importazioni cinesi.

    (143)

    Pertanto si è concluso che è nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.

    5.2.   Interesse degli importatori indipendenti

    (144)

    Come indicato al considerando 13, sei importatori indipendenti hanno inviato una risposta al modulo per il campionamento. I tre principali importatori sono stati inclusi nel campione, ma un importatore non ha successivamente fornito un'idonea risposta al questionario. Il campione finale è risultato quindi composto dai restanti due importatori.

    (145)

    Entrambi gli importatori commerciano una vasta gamma di prodotti. L'importanza dell'acido citrico nel fatturato totale varia notevolmente. Per un importatore l'acido citrico rappresenta una parte insignificante del fatturato totale, mentre per l'altro importatore è uno dei prodotti più importanti.

    (146)

    Entrambi gli importatori inclusi nel campione non si sono opposti fermamente alle misure in vigore, ma hanno sottolineato il fatto che l'attuale livello del prezzo minimo all'importazione è troppo alto, il che comporta notevoli profitti per l'industria dell'Unione. Tali importatori hanno pertanto chiesto una riduzione del livello del prezzo minimo all'importazione.

    5.3.   Interesse degli utilizzatori

    (147)

    La Commissione ha ricevuto sei risposte complete da parte degli utilizzatori, principalmente industrie chimiche e farmaceutiche. Sebbene il settore dei prodotti alimentari e delle bevande («F&B») sia di gran lunga il maggiore utilizzatore di acido citrico con almeno il 50 % del consumo totale, nessun utilizzatore di tale industria ha pienamente collaborato.

    (148)

    Gli utilizzatori erano preoccupati per la sicurezza dell'approvvigionamento, ovvero per l'incapacità dell'industria dell'Unione di rifornire pienamente il mercato dell'Unione. Tuttavia le misure in vigore non hanno impedito alle importazioni cinesi di entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative, consentendo loro di approvvigionare la parte del mercato che l'industria dell'Unione non è in grado di approvvigionare.

    (149)

    Per un gran numero di utilizzatori, quali l'industria F&B e quella farmaceutica, l'acido citrico è solo marginalmente necessario per i loro prodotti. A loro parere, l'acido citrico non è facile da sostituire, pertanto la sicurezza dell'approvvigionamento riveste spesso una maggiore importanza rispetto al prezzo. L'impatto finanziario delle misure su questi utilizzatori è insignificante, data la scarsa incidenza dell'acido citrico sulla loro struttura dei costi.

    (150)

    Per gli utilizzatori che fabbricano prodotti chimici, che rappresentano circa il 25 % del consumo totale dell'UE, l'acido citrico riveste un'importanza moderata, vale a dire circa il 5 % del costo delle materie prime. A loro parere le misure antidumping non dovrebbero essere mantenute. Alcuni utilizzatori hanno inoltre indicato la buona situazione finanziaria dei produttori dell'UE. L'effetto delle misure su tali utilizzatori è più significativo rispetto a quello sull'industria F&B e su quella farmaceutica. Tuttavia i dati forniti dagli utilizzatori che producono prodotti chimici che hanno collaborato indicano che sono riusciti a conseguire un sano profitto nonostante le misure in vigore. L'effetto delle misure su tali utilizzatori è quindi considerato limitato.

    (151)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate dell'industria dei detergenti hanno sostenuto che per taluni prodotti l'acido citrico rappresenta una quota maggiore di costi rispetto alla media del 5 % di cui sopra. Al contempo tali parti non hanno fornito alcuna prova del fatto che la media per l'industria dei detergenti in particolare sia diversa dal 5 % registrato per l'industria chimica in generale. Si ritiene pertanto che le conclusioni per l'industria chimica in generale si applichino anche al caso particolare dell'industria dei detergenti.

    (152)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno inoltre sostenuto che il futuro divieto dei fosfati nei detergenti per lavastoviglie automatiche porterà ad un aumento del consumo di acido citrico nell'Unione a partire dal 2017. Sebbene non vi siano dubbi che i fosfati dovranno essere sostituiti entro tale termine da altre sostanze, non è ancora chiaro se i fosfati saranno sostituiti dall'acido citrico o da altre sostanze. Inoltre le parti non hanno fornito prove materiali relative all'impatto complessivo di tale cambiamento.

    (153)

    Nel complesso, l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione supera di gran lunga l'impatto negativo limitato o trascurabile delle misure in vigore sugli utilizzatori.

    5.4.   Fonti di approvvigionamento sul mercato dell'Unione

    (154)

    Le parti interessate hanno denunciato una presunta mancanza di concorrenza sul mercato dell'Unione. L'UE conta in effetti solo due produttori. Al fine di soddisfare la domanda degli utilizzatori dell'UE, l'Unione deve far ricorso alle importazioni, che provengono prevalentemente dalla RPC.

    (155)

    Il fatto che siano rimasti solo due produttori nell'Unione è tuttavia il risultato delle pratiche di dumping dei produttori esportatori cinesi, all'origine dell'adozione delle misure oggetto del riesame. Nel 2004, all'inizio del periodo in esame dell'inchiesta iniziale, l'Unione annoverava ancora cinque produttori, in concorrenza con notevoli quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping. Negli anni successivi (2004-2007), quando l'Unione ha ricevuto grandi quantità di esportazioni oggetto di dumping dalla RPC, tre produttori dell'Unione hanno dovuto lasciare il mercato, fatto che ha portato all'attuale situazione duopolistica.

    (156)

    Con l'istituzione delle misure in vigore, la tendenza al ribasso del numero di produttori dell'Unione ha potuto essere arrestata. Se ai produttori esportatori cinesi fosse consentito di riprendere le pratiche di dumping senza limitazioni quantitative, l'industria dell'Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio, anche perdendo quote di mercato a favore delle importazioni cinesi.

    (157)

    I produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare pienamente la domanda del mercato dell'Unione (cfr. il considerando 107). Nonostante l'esistenza delle misure in vigore, le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell'Unione in quantità significative, per una quota di mercato compresa tra il 35 % e il 45 % durante tutto il periodo in esame, come spiegato al considerando 93.

    (158)

    In assenza di misure, anche gli unici due produttori esistenti nell'UE potrebbero essere costretti ad uscire dal mercato dell'UE. In tale scenario, gli utilizzatori dell'UE diverrebbero ancora più dipendenti da un'unica fonte di importazioni, la RPC; data l'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento di cui sopra, ciò non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

    5.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (159)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure sulle importazioni di acido citrico originario della RPC.

    6.   MISURE ANTIDUMPING

    6.1.   Riesame intermedio limitato al pregiudizio

    (160)

    La maggior parte dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato è soggetta agli impegni di cui al considerando 2. L'inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha dimostrato al considerando 41 che i loro prezzi all'esportazione verso l'UE sono stati determinati da tali impegni sui prezzi, che hanno fissato prezzi minimi all'importazione. Pertanto i loro prezzi all'esportazione sono stati ritenuti non sufficientemente attendibili da essere utilizzati per l'analisi del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping nelle circostanze specifiche della presente inchiesta. Analogamente, come illustrato al considerando 100, tali prezzi all'esportazione non possono essere considerati un indicatore valido per effettuare un calcolo significativo e attendibile della sottoquotazione dei prezzi. Per la stessa ragione, tali prezzi non sono allo stesso modo sufficientemente affidabili per il calcolo di un nuovo livello di eliminazione del pregiudizio.

    (161)

    Per Laiwu, il produttore esportatore cinese che ha collaborato e non soggetto agli impegni, i prezzi all'esportazione non hanno risentito dell'impegno e hanno pertanto potuto essere utilizzati per stabilire un nuovo livello di eliminazione del pregiudizio.

    6.2.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (162)

    Per determinare il livello delle misure la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per evitare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    (163)

    Non si avrebbe reiterazione del pregiudizio se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente ottenere un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di profitto stabilito a tal fine nell'inchiesta iniziale era pari al 6 %.

    (164)

    Su questa base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione sottraendo dai prezzi di vendita dell'Unione l'effettivo margine di profitto realizzato durante il PIR e sostituendolo con il margine di profitto summenzionato del 6 %.

    (165)

    Una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto del 6 % al lordo delle imposte è troppo basso poiché, a causa della significativa aliquota d'imposta, il profitto risultante al netto delle imposte non fornisce le risorse necessarie.

    (166)

    A tale riguardo, il margine di profitto utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio rispecchia il margine di profitto in assenza di importazioni oggetto di dumping. La parte interessata non ha addotto alcun argomento a dimostrazione del fatto che il margine di profitto del 6 %, che rappresenta l'effettivo margine di profitto realizzato dall'industria dell'Unione in assenza di importazioni oggetto di dumping stabilito nell'inchiesta iniziale, non sia adeguato a tale scopo.

    (167)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione di Laiwu, accertato per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con il prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PIR. L'eventuale differenza evidenziata da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.

    6.3.   Misure antidumping definitive

    (168)

    Dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame di Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd., in conformità della regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha messo a confronto il margine di pregiudizio e il margine di dumping. L'aliquota del dazio dovrebbe essere stabilita al livello corrispondente al più basso tra il dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.

    (169)

    In base alle considerazioni esposte, l'aliquota definitiva del dazio antidumping, espressa in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbe essere la seguente:

    Società

    Margine di dumping

    Livello di eliminazione del pregiudizio

    Dazio antidumping definitivo

    Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd.

    37,8 %

    15,3 %

    15,3 %

    (170)

    Nel quadro dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem con aliquote e impegni diversi per talune società.

    (171)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e prodotto dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (172)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping se essa modifica la propria ragione sociale o l'indirizzo della persona giuridica. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (12) e contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale o dell'indirizzo della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale o dell'indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (173)

    Due produttori esportatori hanno comunicato alla Commissione una modifica di indirizzo. Uno di essi ha inoltre comunicato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale. Tali modifiche non influiscono sulle loro operazioni per quanto riguarda il prodotto in esame.

    (174)

    Un altro produttore esportatore non dovrebbe più beneficiare di un'aliquota di dazio individuale in quanto esso ha cessato la propria attività.

    (175)

    Le conclusioni di cui ai considerando 173 e 174 sono state comunicate e non sono pervenute osservazioni.

    7.   FORMA DELLE MISURE

    (176)

    Nel quadro del riesame della forma delle misure, la Commissione ha esaminato la struttura del prezzo minimo all'importazione fissato negli impegni. In particolare, la Commissione ha valutato il meccanismo di indicizzazione.

    (177)

    Il prezzo minimo all'importazione è stato originariamente indicizzato in base alla variazione dei prezzi del mais degli Stati Uniti. Quando sono state imposte le misure iniziali i produttori esportatori che hanno offerto gli impegni non sono stati in grado di trovare una fonte di riferimento pubblica per i prezzi del mais dell'UE. Tale fonte è oggi disponibile e si ritiene più appropriata in considerazione del fatto che il prezzo minimo all'importazione è basato sul prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

    (178)

    La Commissione ha inoltre esaminato la variabile dell'indicizzazione per il consumo di materie prime per tonnellata di acido citrico e l'ha ritenuta corretta.

    (179)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno affermato che, invece di effettuare l'indicizzazione del prezzo minimo all'importazione di cui sopra, sarebbe opportuno utilizzare un prezzo minimo fisso o un'indicizzazione basata sui prezzi di altre materie prime oltre al mais, dal momento che non tutti i produttori dell'UE utilizzano il mais come materia prima per la produzione di acido citrico. Tuttavia, date le notevoli oscillazioni sia dei costi di produzione che dei prezzi dell'acido citrico, un prezzo minimo fisso può risultare rapidamente superato e irragionevolmente alto o basso. Inoltre un'indicizzazione relativa ad una materia prima con prezzi piuttosto stabili (mentre il prezzo dell'acido citrico oscilla in maniera significativa) e per la quale non esiste una fonte pubblica affidabile non è ritenuta appropriata.

    (180)

    Si ritiene pertanto che un prezzo minimo fisso o un'indicizzazione basata su materie prime diverse non sia più ragionevole di un'indicizzazione basata sui prezzi del mais. Tuttavia, poiché il mais non è la materia prima di base per tutti i produttori dell'Unione, si è ritenuto opportuno rivedere la variabile dell'indicizzazione relativa al consumo di materie prime al fine di meglio rispecchiare il consumo medio ponderato di mais dell'industria dell'Unione e l'andamento del prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione nel suo complesso.

    (181)

    Nel quadro del riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, la Commissione ha stabilito un nuovo prezzo non pregiudizievole per l'industria dell'Unione. Su tale base il prezzo minimo all'importazione dovrebbe essere rivisto e aggiornato affinché gli impegni restino in vigore.

    (182)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, i cinque produttori esportatori che hanno collaborato, compreso un gruppo di produttori esportatori, i cui impegni sono attualmente in vigore, insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (cfr. i considerando 2 e 3), hanno offerto nuovi impegni sui prezzi accettabili.

    (183)

    La Commissione, con decisione di esecuzione (UE) 2015/87 (13), ha accettato tali nuove offerte di impegni a sostituzione degli impegni in vigore. Le nuove offerte di impegni eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione.

    (184)

    Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di monitorare con efficacia il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata:

    i)

    alla presentazione di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento;

    ii)

    al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione; e

    iii)

    al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

    Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

    (185)

    Se la Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, revoca la propria accettazione di un impegno in seguito a una violazione in relazione a transazioni particolari e dichiara invalide le fatture corrispondenti all'impegno, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale.

    (186)

    Gli importatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un'obbligazione doganale, come indicato ai considerando 184 e 185, anche se l'impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, era stato accettato dalla Commissione.

    (187)

    Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, prodotto attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150010) e originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping definitivo (%)

    Codice addizionale TARIC

    COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. — No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC

    35,7

    A874

    Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu City, Shandong Province, RPC

    15,3

    A880

    RZBC Co., Ltd. — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, RPC

    36,8

    A876

    RZBC (Juxian) Co., Ltd. — No 209 Laiyang Road (West Side of North Chengyang Road), Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC

    36,8

    A877

    TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, RPC

    42,7

    A878

    Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Province, RPC

    33,8

    A882

    Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — No 1 Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province, RPC

    32,6

    A879

    Tutte le altre società

    42,7

    A999

    3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

    4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

    a)

    siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione; e

    b)

    siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento; e

    c)

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

    2.   All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

    a)

    ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

    b)

    laddove la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.

    (4)  GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 27.

    (5)  GU C 60 dell'1.3.2013, pag. 9.

    (6)  GU C 351 del 30.11.2013, pag. 27.

    (7)  http://madb.trade.cec.eu.int:8080/madb/atDutyOverviewPubli.htm.

    (8)  http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/citric-acid.aspx.

    (9)  http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/citric-acid.aspx. La citazione si basa sull'estratto della relazione accessibile al pubblico.

    (10)  Cfr. il considerando 61 del regolamento (CE) n. 488/2008 della Commissione (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13).

    (11)  GU C 351 del 30.11.2013, pag. 27.

    (12)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/39, 1049 Bruxelles, Belgio.

    (13)  Cfr. pagina 75 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci soggette all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

    1.

    L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».

    2.

    Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.

    3.

    Il numero della fattura commerciale.

    4.

    La data di rilascio della fattura commerciale.

    5.

    Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

    6.

    La descrizione esatta delle merci, compresi:

    il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell'impegno,

    una descrizione chiara delle merci corrispondenti all'NCP in questione,

    il numero di codice del prodotto della società (CPS),

    il codice TARIC,

    la quantità (in tonnellate).

    7.

    La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

    il prezzo per tonnellata,

    le condizioni di pagamento previste,

    i termini di consegna applicabili,

    sconti e riduzioni complessivi.

    8.

    Il nome della società che funge da importatore nell'Unione europea a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

    9.

    Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


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