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Document 32014R1152

Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 309 del 30.10.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1152/oj

30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1152/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente richiede l'identificazione della localizzazione geografica dei requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni creditizie di uno specifico ente, comprese le esposizioni detenute nel portafoglio di negoziazione e tutte le esposizioni da cartolarizzazione.

(2)

La localizzazione geografica dovrebbe essere determinata sulla base della localizzazione del rischio delle esposizioni. In tal modo si assicurerebbe che l'accumulo di riserve supplementari grazie all'attuazione della riserva di capitale anticiclica sia assegnato al sistema finanziario con una crescita eccessiva del credito.

(3)

Il luogo di residenza dell'obbligato o del debitore dovrebbe essere di norma utilizzato per determinare la localizzazione geografica di tutte le esposizioni creditizie, dato che si ritiene che tale criterio consenta di riflettere al meglio il luogo in cui il rischio è situato e che, pertanto, è importante per il sistema finanziario. Tuttavia, la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie identificate come esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere basata sulla localizzazione delle attività che generano il reddito, ossia la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione.

(4)

Per una comprensione chiara e univoca delle misure di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti, è essenziale stabilire la definizione di un elenco di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento.

(5)

Le esposizioni verso una persona giuridica dovrebbero, in linea di principio, essere assegnate allo Stato membro o al paese terzo in cui detta persona ha la sede legale. Tuttavia, l'effettivo centro di amministrazione può non essere il luogo della sede legale della persona giuridica. Questa situazione è stata riconosciuta dalla Corte nelle sentenze sulle cause C-81/87 (Daily Mail), C-212/97 (Centros), C-208/00 (Überseering), C-167/01 (Inspire Art), C-411/03 (Sevic) e C-210/06 (Cartesio). Per assicurare la corretta assegnazione della riserva di capitale anticiclica in tali casi, gli enti, se sono a conoscenza di tale discrepanza in relazione ad un obbligato, dovrebbero assegnare le esposizioni rilevanti al luogo dell'effettivo centro di amministrazione della persona giuridica.

(6)

È opportuno che le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC) siano assegnate alla localizzazione dell'obbligato dell'esposizione sottostante quale definita dal presente regolamento. Se la definizione di obbligato dell'esposizione sottostante è irragionevolmente gravosa, l'esposizione verso OIC può essere assegnata allo Stato membro di origine dell'ente.

(7)

Le esposizioni verso altre posizioni dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente, quando l'obbligato non può essere identificato.

(8)

Per quanto riguarda gli enti con esposizioni estere complessive limitate e attività limitate nel portafoglio di negoziazione, sulla base di considerazioni in materia di proporzionalità e di carattere rilevante, si consente il ricorso a metodi di assegnazione semplificati. Tale disposizione è intesa ad alleggerire l'onere a carico degli enti più piccoli che in genere hanno attività estere e nel portafoglio di negoziazione limitate.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(10)

L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «esposizione creditizia generica»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

(2)   «esposizione nel portafoglio di negoziazione»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2013/36/UE;

(3)   «esposizione da cartolarizzazione»: l'importo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, delle esposizioni di cui all'articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;

(4)   «localizzazione dell'obbligato»: lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona fisica o giuridica che è l'ente controparte di un'esposizione creditizia generica o l'emittente di uno strumento finanziario non incluso nel portafoglio di negoziazione o la controparte di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ha la residenza abituale (nel caso di persona fisica) o la sede legale (nel caso di persona giuridica). Per le persone giuridiche il cui effettivo centro di amministrazione si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo diversi dallo Stato membro o dal paese della sede legale, per «localizzazione dell'obbligato» si intende lo Stato membro o il paese terzo dell'effettivo centro di amministrazione;

(5)   «localizzazione del debitore»: lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona fisica o giuridica che è l'emittente dello strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione o la controparte di un'esposizione nel portafoglio di negoziazione ha la residenza abituale (nel caso di persona fisica) o la sede legale (nel caso di persona giuridica). Per le persone giuridiche il cui effettivo centro di amministrazione si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo diversi dallo Stato o dal paese della sede legale, per «localizzazione del debitore» si intende lo Stato membro o il paese terzo dell'effettivo centro di amministrazione;

(6)   «localizzazione del reddito»: lo Stato membro o il paese terzo della localizzazione delle attività che generano il reddito che è la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione in relazione a esposizioni da finanziamenti specializzati;

(7)   «esposizione estera»: esposizione creditizia generica il cui obbligato non è localizzato nello Stato membro di origine dell'ente;

(8)   «esposizione da finanziamenti specializzati»: esposizioni creditizie generiche che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Localizzazione delle esposizioni creditizie generiche

1.   Tutte le esposizioni creditizie generiche non menzionate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si considerano assegnate alla localizzazione dell'obbligato.

2.   Le esposizioni creditizie generiche verso OIC di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013 si considerano assegnate alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti. Se agli obbligati delle esposizioni sottostanti di una data esposizione verso OIC corrisponde più di una localizzazione, anche a detta esposizione verso OIC si applica l'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 si considerano assegnate alla localizzazione del reddito.

4.   Le esposizioni creditizie generiche verso altre posizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate allo Stato membro di origine dell'ente quando l'ente non è in grado di identificare il relativo obbligato.

5.   Le seguenti esposizioni creditizie generiche possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente:

a)

esposizioni verso OIC di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013, se l'ente non è in grado di identificare la localizzazione dell'obbligato/degli obbligati delle esposizioni sottostanti sulla base delle informazioni esistenti internamente o disponibili esternamente senza uno sforzo sproporzionato;

b)

esposizioni estere il cui aggregato non supera il 2 % dell'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni da cartolarizzazione dell'ente. L'aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni da cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e del paragrafo 4.

6.   Gli enti calcolano la percentuale di cui al paragrafo 5, lettera b), sia su base annua che su base ad hoc. Il calcolo ad hoc è richiesto qualora si verifichi un evento che incida sulla situazione finanziaria o economica dell'ente.

Articolo 3

Localizzazione geografica delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le esposizioni nel portafoglio di negoziazione sono assegnate alla localizzazione del debitore.

2.   Per quanto riguarda le esposizioni nel portafoglio di negoziazione soggette ai requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti ne determinano la localizzazione geografica moltiplicando il loro importo aggregato dell'esposizione al rischio per il rapporto tra:

a)

i requisiti di fondi propri per i sub-portafogli suddivisi secondo la localizzazione geografica determinata secondo il modello di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

la somma dei requisiti di fondi propri determinati ai sensi della lettera a) in tutte le localizzazioni geografiche.

3.   Gli enti, di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni da cartolarizzazione possono assegnare dette esposizioni allo Stato membro di origine dell'ente.

4.   Gli enti calcolano la percentuale di cui al paragrafo 3 sia su base annua che su base ad hoc. Il calcolo ad hoc è richiesto qualora si verifichi un evento che incida sulla situazione finanziaria o economica dell'ente.

Articolo 4

Localizzazione geografica delle esposizioni da cartolarizzazione

1.   Le esposizioni da cartolarizzazione sono assegnate alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti.

2.   Quando all'obbligato delle esposizioni sottostanti di una data esposizione da cartolarizzazione corrisponde più di una localizzazione, detta esposizione può essere assegnata alla localizzazione dell'obbligato delle esposizioni sottostanti con la percentuale più elevata delle esposizioni da cartolarizzazione sottostanti.

3.   Le esposizioni da cartolarizzazione per le quali non sono disponibili informazioni sulle esposizioni da cartolarizzazione sottostanti possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell'ente, qualora l'ente non sia in grado di individuare l'obbligato sottostante in base alle informazioni esistenti disponibili da fonti interne o esterne o senza compiere uno sforzo sproporzionato per ottenere le informazioni.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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