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Document 32014R1024

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1024/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014 , che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall' 8 al 14 settembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

GU L 283 del 27.9.2014, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1024/oj

27.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1024/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2014

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione (3) hanno aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2014 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (4). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2014 sono, per il numero d'ordine 09.4367, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dall'8 al 14 settembre 2014 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2014/2015 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingentale 2014/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2014

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

09.4318

Brasile

09.4319

Cuba

09.4320

Altri paesi terzi

09.4321

India

33,311125

Sospese


«Zucchero Balcani»

Periodo contingentale 2014/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2014

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

09.4325

Bosnia-Erzegovina

09.4326

Serbia

09.4327

ex Repubblica jugoslava di Macedonia


Disposizioni transitorie, «zucchero di importazione eccezionale» e «zucchero industriale»

Periodo contingentale 2014/2015

Domande presentate dall'8 al 14 settembre 2014

Numero d'ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4367

Transitorio (Croazia)

Sospese

09.4380

Eccezionale

09.4390

Industriale


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