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Document 32014R1015
Commission Delegated Regulation (EU) No 1015/2014 of 22 July 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 154/2013
Regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione
Regolamento delegato (UE) n. 1015/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione
GU L 283 del 27.9.2014, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/20 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1015/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 («il regolamento SPG») stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»). |
(2) |
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare delle preferenze dell'SPG. |
(3) |
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG dispone che un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'SPG o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare delle preferenze SPG. |
(4) |
L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG figura nell'allegato II del regolamento SPG. L'articolo 5 del regolamento SPG stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1o gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede inoltre di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo sufficiente per adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). |
(5) |
Il Turkmenistan è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2012, 2013 e 2014. Di conseguenza il Turkmenistan non ha più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dovrebbe essere escluso dall'allegato II del regolamento SPG. La decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione. Nell'interesse di un'applicazione uniforme è opportuno escludere il Turkmenistan dall'allegato II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(6) |
I regimi di accesso preferenziale al mercato con i seguenti paesi hanno iniziato ad applicarsi in date diverse nel corso del 2013: Perù il 1o marzo 2013, Colombia, Honduras, Nicaragua e Panama il 1o agosto 2013, Costa Rica e El Salvador il 1o ottobre 2013 e Guatemala il 1o dicembre 2013. Al fine di garantire un'applicazione uniforme del cambiamento del loro status SPG e conformemente al regolamento SPG, Perù, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panama, Costa Rica, El Salvador e Guatemala andrebbero esclusi dall'allegato II con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(7) |
L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento GPS stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). Una condizione essenziale è che il paese deve essere beneficiario dell'SPG. L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+ figura nell'allegato III del regolamento SPG. |
(8) |
Cessando di essere beneficiari dell'SPG, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panama e Perù cessano anche di essere beneficiari dell'SPG+ a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG. I suddetti paesi andrebbero pertanto esclusi dall'allegato III del regolamento SPG con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(9) |
In forza del regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (2), l'Ecuador cessa di essere un beneficiario dell'SPG a decorrere dal 1o gennaio 2015. In conformità dell'articolo 9 del regolamento SPG l'Ecuador cesserà pertanto di essere beneficiario dell'SPG+ e dovrebbe essere escluso dall'allegato III del regolamento SPG, con effetto a decorrere dalla stessa data. |
(10) |
Successivamente all'entrata in vigore, il 1o gennaio 2014, del regolamento delegato (UE) n. 1421/2013, il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione (3), che conteneva una versione consolidata dell'allegato II e stabiliva l'esclusione dell'Iran e dell'Azerbaigian dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG, non è più applicabile. Ai fini della certezza del diritto occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) n. 154/2013. In deroga al regolamento delegato (UE) n. 1421/2013, però, il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 dovrebbe continuare ad applicarsi sino al 22 febbraio 2014 per quanto riguarda l'Azerbaigian e l'Iran. Occorre pertanto precisare che l'Iran e l'Azerbaigian hanno mantenuto lo status di beneficiari dell'SPG dal 1o gennaio 2014 al 22 febbraio 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:
1. |
Nell'allegato II, i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati dalle colonne A e B, rispettivamente:
|
2. |
L'allegato III è così modificato:
|
Articolo 2
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 154/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
In deroga al regolamento delegato (UE) n. 1421/2013, l'abrogazione decorre dal 23 febbraio 2014 per quanto riguarda l'Azerbaigian e l'Iran.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 154/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 1).