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Document 32014D0530

    2014/530/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2014 , relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia [notificata con il numero C(2014) 5915] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 242 del 14.8.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/530/oj

    14.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/31


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2014

    relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lettonia

    [notificata con il numero C(2014) 5915]

    (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/530/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

    (2)

    In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

    (3)

    La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/EC prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana tra suini selvatici.

    (4)

    La Lettonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.

    (5)

    Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Lettonia, in collaborazione con lo Stato membro.

    (6)

    Di conseguenza, in attesa della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno indicare nell'allegato della presente decisione la zona identificata come infetta in Lettonia e fissare la durata di tale regionalizzazione.

    (7)

    La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Lettonia garantisce che la zona infetta istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprende almeno l'area descritta nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2014.

    Articolo 3

    La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


    ALLEGATO

    Zona stabilita come zona infetta in Lettonia di cui all'articolo 1

    Termine ultimo di applicazione

    Nel comune (novads) di Krustpils, la frazione (pagasts) di Varieši

    Nel comune (novads) di Pļaviņas, la frazione (pagasts) di Aiviekste

    Nel comune (novads) di Madona, le frazioni (pagasti) di Kalsnava e Ļaudona

    15 settembre 2014


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