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Dokuments 32014L0083
Commission Implementing Directive 2014/83/EU of 25 June 2014 amending Annexes I, II, III, IV and V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014 , che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014 , che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
GU L 186 del 26.6.2014., 64./71. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/12/2019; abrog. impl. da 32016R2031
26.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/64 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/83/UE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2014
che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
sentiti gli Stati membri interessati,
considerando quanto segue:
(1) |
Determinate parti del territorio del Portogallo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda la Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha presentato informazioni da cui risulta che la Bemisia tabaci è attualmente insediata a Madera. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Madera non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta portoghese per quanto riguarda la Bemisia tabaci. È opportuno che l'allegato I, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(2) |
Determinate parti del territorio della Spagna sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nella comunità autonoma di Aragona, nelle Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante e nei comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. La Comunità autonoma di Aragona, le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta spagnola per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(3) |
L'intero territorio dell'Irlanda è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Irlanda ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nella città di Galway. Tra il 2005 e il 2013 sono state adottate misure al fine di eradicare tale organismo nocivo ma queste si sono rivelate prive di efficacia. La città di Galway non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta irlandese per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(4) |
L'intero territorio della Lituania è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituania ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nei comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta lituana per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(5) |
Determinate parti del territorio della Slovenia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovenia ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nei comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava. Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Renče-Vogrsko (a sud dall'autostrada H4) e di Lendava non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta slovena per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(6) |
Determinate parti del territorio della Slovacchia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l'Erwinia amylovora è attualmente insediata nel comune di Čenkovce (contea di Dunajská Streda). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Il comune di Čenkovce (contea di Dunajská Streda) non dovrebbe pertanto essere più considerato parte della zona protetta slovacca per quanto riguarda l'Erwinia amylovora. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(7) |
È opportuno modificare la denominazione scientifica dell'organismo nocivo Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter secondo la denominazione scientifica riveduta ed è necessario riferirsi a tale organismo con il nome di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno allineare gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE. |
(8) |
Il Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è ora notoriamente presente in Svizzera. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, e l'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. |
(9) |
Alla luce delle evoluzioni in tema di conoscenza scientifica si deve ritenere che la scortecciatura, per quanto concerne il legname del Platanus L., non elimina il rischio fitosanitario associato al Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE sia modificato di conseguenza. |
(10) |
Tenendo conto del rischio rappresentato dal Ceratocystis Platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vi sono giustificazioni tecniche per includere tale organismo nocivo nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, al fine di proteggere la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali in talune aree a rischio. |
(11) |
Il Regno Unito ha richiesto il riconoscimento del proprio territorio quale zona protetta per quanto riguarda il Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. In base a indagini svolte tra il 2010 e il 2013 il Regno Unito ha presentato elementi atti a provare che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale luogo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini devono essere monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe quindi essere riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda il Ceratocystis Platani solo fino al 30 aprile 2016. È pertanto opportuno che l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. Analogamente è opportuno che l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A.II, della direttiva 2000/29/CE siano modificati per introdurre prescrizioni relative all'introduzione di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nelle zone protette. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 30 settembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati forniscono immediatamente i testi di tali disposizioni alla Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
ALLEGATO
1) |
Nell'allegato I, alla parte B, voce a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
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2) |
L'allegato II è così modificato:
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3) |
L'allegato III è così modificato:
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4) |
l'allegato IV è così modificato:
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5) |
l'allegato V è così modificato:
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