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Document 32014L0033

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 96 del 29.3.2014, p. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/251


DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (3), ha subito sostanziali modificazioni (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (5) stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(3)

La decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (6) stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 95/16/CE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.

(4)

Gli ascensori disciplinati dalla presente direttiva esistono quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni. Di conseguenza, gli ascensori non possono essere importati nell’Unione e sono soltanto immessi sul mercato e non successivamente messi a disposizione. Non esistono «importatori» né «distributori» di ascensori.

(5)

La presente direttiva disciplina i componenti di sicurezza per ascensori che sono nuovi per il mercato dell’Unione al momento dell’immissione sul mercato; si tratta cioè di componenti di sicurezza nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

(6)

L’8 giugno 1995 la Commissione ha adottato la raccomandazione 95/216/CE agli8 giugno 1995 Stati membri sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (7).

(7)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

(8)

Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.

(9)

Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

(10)

Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l’indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

(11)

Il fabbricante e l’installatore, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante o dell’installatore.

(12)

È necessario garantire che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi alla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali componenti di sicurezza per ascensori. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

(13)

All’atto dell’immissione di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul componente in questione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentano tale indicazione.

(14)

Il distributore mette un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità.

(15)

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(16)

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori in questione.

(17)

La garanzia della tracciabilità dei componenti di sicurezza per ascensori lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro un componente di sicurezza per ascensori o ai quali essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

(18)

È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Per agevolare la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, è necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, conferire la presunzione di conformità agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea (8). I requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva garantiranno il livello di sicurezza prefissato solo in presenza di adeguate procedure di valutazione della conformità che ne assicurino il rispetto.

(19)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

(20)

Le norme armonizzate attinenti alla presente direttiva dovrebbero tenere pienamente conto anche della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (9).

(21)

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli ascensori immessi nel mercato o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

(22)

Gli installatori o i fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori alla presente direttiva e ad altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.

(23)

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell’Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

(24)

La marcatura CE, che indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.

(25)

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l’intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

(26)

L’esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l’Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(27)

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.

(28)

Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

(29)

Il sistema previsto dalla presente direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l’accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(30)

L’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l’Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l’opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

(31)

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un’affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori da immettere sul mercato dell’Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(32)

È necessario aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(33)

Poiché gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l’Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(34)

Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i componenti di sicurezza per ascensori possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. I componenti di sicurezza per ascensori dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

(36)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori disciplinati dalla presente direttiva si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell’Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(37)

Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l’efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(38)

È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l’adozione in relazione a ascensori o componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o eventualmente la sicurezza dei beni. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali ascensori e componenti di sicurezza per ascensori.

(39)

Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

(40)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (10).

(41)

Per l’adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(42)

La procedura d’esame dovrebbe essere utilizzata per l’adozione di atti di esecuzione relativi ai componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o altri aspetti di protezione del pubblico interesse.

(43)

Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi ai componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(44)

In linea con la prassi consolidata, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

(45)

Ogniqualvolta si esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione, nonché, ove opportuno, l’invito a partecipare a tali riunioni.

(46)

La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di componenti di sicurezza per ascensori non conformi siano giustificate o meno.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(48)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

Occorre pertanto prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, componenti di sicurezza per ascensori che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

(50)

Per controllare e garantire la corretta applicazione e il corretto funzionamento della presente direttiva, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio, in cui si esamini anche l’eventuale necessità di una nuova proposta legislativa nel settore.

(51)

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(52)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato XIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

a)

di persone;

b)

di persone e cose;

c)

soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

b)

gli ascensori da cantiere;

c)

gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d)

gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;

e)

gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f)

gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g)

gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h)

gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i)

gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

j)

i treni a cremagliera;

k)

le scale mobili e i marciapiedi mobili.

3.   Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «ascensore»: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

2)   «supporto del carico»: la parte dell’ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

3)   «ascensore modello»: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;

4)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

5)   «immissione sul mercato»:

la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure

la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito,

6)   «installatore»: la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;

7)   «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

8)   «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

9)   «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;

10)   «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;

11)   «operatori economici»: l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;

12)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;

13)   «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

14)   «accreditamento»: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

15)   «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

16)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;

17)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

18)   «richiamo»: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;

19)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;

20)   «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

21)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 3

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano, sul loro territorio, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori che siano conformi alla presente direttiva.

2.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, gli Stati membri non vietano l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che i componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

Articolo 5

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

1.   Gli ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all’allegato I.

2.   I componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dall’allegato I e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti.

Articolo 6

Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore si comunichino reciprocamente le informazioni necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore.

2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ascensore.

CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 7

Obblighi degli installatori

1.   All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 16.

Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

3.   L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

4.   Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.

5.   Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.

6.   Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel quale l’ascensore è immesso sul mercato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.   Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9.   Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 8

Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2.

2.   I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 15.

Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

6.   I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9.   I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 9

Rappresentanti autorizzati

1.   Il fabbricante o l’installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, o all’articolo 8, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o all’articolo 8, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante o dall’installatore. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a)

mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni relative al sistema di qualità del fabbricante o dell’installatore e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori o l’ascensore è stato immesso sul mercato;

b)

a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori o dell’ascensore;

c)

cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori o dall’ascensore che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 10

Obblighi degli importatori

1.   Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.

2.   Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.

L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale presso il quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utente finale e le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Gli importatori garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

5.   Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

6.   Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di qualsiasi eventuale monitoraggio.

7.   Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

8.   Per dieci anni dall’immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità.

9.   Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

Articolo 11

Obblighi dei distributori

1.   Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

2.   Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 10, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3.   I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la sua conformità all’articolo 5, paragrafo 2.

4.   I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5.   I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.

Articolo 12

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti

si applicano agli importatori o ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 8 quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.

Articolo 13

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:

a)

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori;

b)

qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

CAPO III

CONFORMITÀ DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

Articolo 14

Presunzione di conformità degli ascensori

e dei componenti di sicurezza per ascensori Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.

Articolo 15

Procedure di valutazione della conformità

dei componenti di sicurezza per ascensori I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX;

b)

il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto conformemente all’allegato VI;

c)

conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui all’allegato VII.

Articolo 16

Procedure di valutazione della conformità degli ascensori

1.   Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B:

i)

l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;

ii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;

iii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII;

b)

qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all’allegato XI:

i)

l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V;

ii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all’allegato X;

iii)

la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all’allegato XII;

c)

la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;

d)

la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori di cui all’allegato XI.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell’ascensore e la persona responsabile dell’installazione e della prova dell’ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinché quest’ultima possa garantire che l’ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza.

3.   Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.

4.   È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

Articolo 17

Dichiarazione di conformità UE

1.   La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti allegati da V a XII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è immesso o messo a disposizione sul mercato.

3.   Se all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un’unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell’Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

4.   Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di sicurezza per ascensori e l’installatore si assume la responsabilità della conformità dell’ascensore ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 18

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 19

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e altre marcature

1.   La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori.

2.   La marcatura CE è apposta sull’ascensore o sul componente di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato.

3.   La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

l’esame finale di cui all’allegato V;

b)

la verifica dell’unità di cui all’allegato VIII;

c)

la garanzia della qualità di cui agli allegati X, XI o XII.

4.   La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato a una qualsiasi delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a)

la garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VI;

b)

la garanzia totale di qualità di cui all’allegato VII;

c)

la conformità al tipo con controllo per campione per componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX.

5.   Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato.

La marcatura CE e il numero di identificazione dell’organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare.

6.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio di tale marcatura.

CAPO IV

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 20

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

Articolo 21

Autorità di notifica

1.   Gli Stati membri designano un’autorità di notifica che è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 26.

2.   Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all’articolo 22. Esso adotta inoltre disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.   L’autorità di notifica si assume piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 22

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.   L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2.   L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.

3.   L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4.   L’autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5.   L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.   L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 23

Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24

Prescrizioni relative agli organismi notificati

1.   Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.   L’organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.   L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti.

Ciò non preclude l’uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o l’installatore e l’organismo.

L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività.

Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

L’organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.

5.   L’organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.   L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli allegati da IV a XII e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.   Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione e della pertinente legislazione nazionale;

d)

la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati da IV a XII o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.   Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito a norma dell’articolo 36, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 25

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 26

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 24 e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.

2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del cliente.

4.   Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da IV a XII.

Articolo 27

Domanda di notifica

1.   L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità e degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24.

3.   Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 24.

Articolo 28

Procedura di notifica

1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 24.

2.   Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, la procedura o le procedure di valutazione della conformità e gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, l’autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 24.

5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6.   L’autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 29

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione.

2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d’identificazione assegnati e con l’indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l’elenco.

Articolo 30

Modifiche delle notifiche

1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.   Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 31

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull’ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.   Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato in questione.

3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.   La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all’occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

Articolo 32

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16.

2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva.

3.   Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.

4.   Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un’approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all’installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione.

5.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.

Articolo 33

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 34

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.   Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:

a)

di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un’approvazione;

b)

di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;

c)

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d)

su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.   Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità e coprono il medesimo tipo di ascensori o i medesimi componenti di sicurezza per ascensori, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 35

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 36

Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale forum, direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO V

VIGILANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE, CONTROLLI SUGLI ASCENSORI O SUI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE

Articolo 37

Vigilanza del mercato dell’Unione e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell’Unione

Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 38

Procedura a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi

1.   Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo e al terzo comma del presente paragrafo.

2.   Qualora ritengano che l’inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.

3.   L’operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

4.   Qualora l’installatore non prenda le adeguate misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare o proibire l’immissione sul loro mercato nazionale o l’utilizzo dell’ascensore interessato, oppure per ritirarlo dal mercato.

Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul loro mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, terzo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dagli operatori economici interessati. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta:

a)

alla non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva; oppure

b)

alle carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 14, che conferiscono la presunzione di conformità.

6.   Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all’ascensore o al componente di sicurezza per ascensori in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 39

Procedura di salvaguardia dell’Unione

1.   Se in esito alla procedura di cui all’articolo 38, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

2.   Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’immissione sul mercato o l’utilizzo dell’ascensore non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l’ascensore sia ritirato dal mercato.

Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il ritiro dal loro mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme.

Gli Stati membri informano di conseguenza la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all’articolo 38, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 40

Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi

1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un ascensore, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, chiede all’installatore di far sì che tale ascensore non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, richiamato dal mercato o che ne venga limitato o proibito l’utilizzo entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del caso, la sicurezza dei beni, chiede all’operatore economico interessato di provvedere affinché tale componente di sicurezza per ascensori, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori o di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha immesso o messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 42, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell’incolumità delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 4.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 41

Non conformità formale

1.   Fatto salvo l’articolo 38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a)

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 19 della presente direttiva;

b)

la marcatura CE non è stata apposta;

c)

il numero di identificazione dell’organismo notificato è stato apposto in violazione dell’articolo 19 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell’articolo 19;

d)

non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

e)

non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

f)

la documentazione tecnica di cui all’allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta;

g)

il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato o l’indirizzo dell’installatore, del fabbricante o dell’importatore non è stato indicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafo 6, o all’articolo 10, paragrafo 3;

h)

le informazioni necessarie all’identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori non sono state indicate conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, o all’articolo 8, paragrafo 5;

i)

l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori non è accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, o all’articolo 8, paragrafo 7, o tali documenti non soddisfano i requisiti applicabili.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta le adeguate misure per limitare o vietare l’utilizzo dell’ascensore o per ritirarlo dal mercato, o per limitare o vietare la disponibilità sul mercato del componente di sicurezza per ascensori o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO VI

PROCEDURA DI COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli ascensori. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5.

5.   La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell’Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l’applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

Articolo 43

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 44

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.

I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE sono validi a norma della presente direttiva.

Articolo 45

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai seguenti articoli: articolo 2, punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 44, articolo 45, paragrafo 1, articoli 47 e 48, nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 aprile 2016.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

Riesame

1.   Prima del 19 aprile 2018 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione e al funzionamento della presente direttiva.

2.   La relazione si basa su una consultazione delle pertinenti parti interessate.

3.   La relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione della presente direttiva.

Articolo 47

Abrogazione

La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.

Articolo 48

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli seguenti: articolo 1, articolo 2, paragrafi da 1 a 4, articoli da 3 a 6, articoli 15 e 16, articolo 19, paragrafi da 1 a 4, articolo 44, articolo 45, paragrafo 2, articolo 49, e agli allegati seguenti: allegato I, allegato II, parte A, lettere da a) a e) e da g) a j), allegato II, parte B, lettere a), c), d), e da f) a j), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.g) e 3h), punti 4.a) e 10, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b), 3.d), 3.f), 3.g), 3.i) e 3.j), punti 4.a) e 4.b), punto 6, primo paragrafo, punto 11, allegato V, punti da 1 a 3.1, punto 3.2.a), punti da 3.3 a 4, allegato VI, punti 1 e 2, punti da 3.1.d) a 3.1.f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 6, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.1.c) e 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 6, allegato VIII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.f), 3.g) e 3.i), punto 6, allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 6, allegato X, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2, 3.3.1, 4, 5.a), 5.c) e 5.d), allegato XII, punti 1 e 2, punti 3.1.b), 3.1.c) e 3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016.

Articolo 49

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2014.

(3)  GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato XIII, parte A.

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(7)  GU L 134 del 20.6.1995, pag. 37.

(8)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(9)  Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(10)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.


ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1.

Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per l’ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio corrispondente allorché esso viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore o dal fabbricante.

2.

I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

3.

Il fabbricante e l’installatore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.

1.   Considerazioni generali

1.1.   Applicazione della direttiva 2006/42/CE

Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In ogni caso, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

1.2.   Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.

Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.

1.3.   Elementi di sospensione ed elementi di sostegno

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza globale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.

Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l’una dall’altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono avere né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

1.4.   Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)

1.4.1.

Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l’ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

1.4.2.

Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva.

Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.

1.4.3.

Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

1.4.4.

Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

1.5.   Motore

1.5.1.

Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

1.5.2.

L’installatore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

1.6.   Comandi

1.6.1.

I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

1.6.2.

La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

1.6.3.

I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere comuni o interconnessi.

1.6.4.

Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

a)

sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all’ascensore;

b)

l’alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico;

c)

i movimenti dell’ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca;

d)

un guasto all’impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

2.   Rischi per le persone al di fuori della cabina

2.1.

L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l’accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l’utilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impossibile.

2.2.

L’ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

2.3.

Gli accessi di piano per l’entrata e l’uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.

Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:

a)

un movimento della cabina azionato volontariamente o involontariamente se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;

b)

l’apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

3.   Rischi per le persone nella cabina

3.1.

Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

3.2.

In caso di interruzione dell’alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l’ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati.

Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.

Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall’installatore. L’arresto dovuto all’azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

3.3.

Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.

In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

Questo requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al punto 2.2.

3.4.

Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.

4.   Altri rischi

4.1.

Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l’insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

4.2.

Quando devono contribuire alla protezione dell’edificio contro l’incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, devono presentare un’adeguata resistenza al fuoco in termini di integrità e di proprietà relative all’isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

4.3.

Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.

4.4.

Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

4.5.

Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

4.6.

Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall’installatore, essi possano terminare i movimenti in corso ma non accettino nuovi ordini di manovra.

4.7.

Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un’aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.

4.8.

Nella cabina vi deve essere un’illuminazione sufficiente durante l’uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un’illuminazione di emergenza.

4.9.

I mezzi di comunicazione di cui al punto 4.5 e l’illuminazione di emergenza di cui al punto 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di normale alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

4.10.

Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l’arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell’ascensore da parte delle squadre di soccorso.

5.   Marcatura

5.1.

Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi e il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

5.2.

Se l’ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

6.   Istruzioni

6.1.

I componenti di sicurezza per ascensori di cui all’allegato III devono essere corredati di istruzioni, di modo che possano essere effettuati correttamente e senza rischi:

a)

il montaggio;

b)

i collegamenti;

c)

la regolazione;

d)

la manutenzione.

6.2.

Ogni ascensore deve essere accompagnato da istruzioni. Le istruzioni comprendono almeno i seguenti documenti:

a)

le istruzioni contenenti i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;

b)

un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


ALLEGATO II

A.   CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

La dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi:

a)

ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;

b)

se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;

c)

descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori è possibile includere un’immagine;

d)

funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;

e)

anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori;

f)

tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa;

g)

una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;

h)

se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate;

i)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IV, parte A e all’allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

j)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IX;

k)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII;

l)

nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;

m)

luogo e data della firma;

n)

firma.

B.   CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI

La dichiarazione di conformità UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:

a)

ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore;

b)

se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;

c)

descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l’ascensore è installato;

d)

anno di installazione dell’ascensore;

e)

tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa;

f)

una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;

g)

eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;

h)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

i)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;

j)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame finale per gli ascensori di cui all’allegato V;

k)

se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dall’installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII;

l)

nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante autorizzato;

m)

luogo e data della firma;

n)

firma.


ALLEGATO III

ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

1.

Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2.

Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.

3.

Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

4.

a)

Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

i)

a caratteristica non lineare, o

ii)

con smorzamento del movimento di ritorno.

b)

Ammortizzatori a dissipazione di energia.

5.

Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.

6.

Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.


ALLEGATO IV

ESAME UE DEL TIPO PER GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

(Modulo B)

A.   Esame ue del tipo di componenti di sicurezza per ascensori

1.

L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato I e che permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni.

2.

La domanda di esame UE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica;

d)

un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l’indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e)

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

3.

La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza per ascensori.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

a)

una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l’energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);

b)

i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;

c)

le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;

d)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e)

i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

f)

le relazioni sulle prove effettuate;

g)

un esemplare delle istruzioni dei componenti di sicurezza per ascensori;

h)

le disposizioni adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori di serie al componente di sicurezza per ascensori esaminato.

4.

L’organismo notificato:

a)

esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori;

b)

concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;

c)

verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

d)

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

e)

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1.

L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

5.

Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori risulta conforme alle condizioni di cui al punto 1, l’organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo del componente di sicurezza per ascensori non soddisfa le condizioni di cui al punto 1, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato.

6.

L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non soddisfa più le condizioni di cui al punto 1. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa il fabbricante.

7.

Il fabbricante informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 o sulle condizioni di validità del certificato di esame UE del tipo.

L’organismo notificato esamina la modifica e comunica al richiedente se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi.

8.

Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

9.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.

10.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

11.

Rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 10, purché siano specificati nel mandato.

B.   Esame ue del tipo degli ascensori

1.

L’esame UE del tipo degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico dell’ascensore modello o dell’ascensore rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I ad esso applicabili.

L’esame UE del tipo di un ascensore include l’esame di un campione rappresentativo di un ascensore completo.

2.

La domanda di esame UE del tipo è presentata dall’installatore o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo dell’installatore; e se la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

la documentazione tecnica;

d)

l’indicazione del luogo in cui l’ascensore campione può essere esaminato. Quest’ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);

e)

la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio dell’installatore oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore.

3.

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

a)

una descrizione dell’ascensore modello che indichi chiaramente tutte le varianti consentite;

b)

i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;

c)

le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;

d)

un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza considerati;

e)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

f)

una copia delle dichiarazioni di conformità UE dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;

g)

i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;

h)

le relazioni sulle prove effettuate;

i)

un esemplare delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2;

j)

le disposizioni adottate durante l’installazione per garantire la conformità dell’ascensore di serie ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

4.

L’organismo notificato:

a)

esamina la documentazione tecnica e le prove a sostegno per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante;

b)

concorda con l’installatore il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove;

c)

verifica che l’ascensore campione sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

d)

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l’installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

e)

esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dall’installatore applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva.

5.

L’organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca gli esami, le verifiche e le prove intrapresi e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l’organismo notificato rende pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo dell’installatore.

6.

Qualora il tipo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I applicabili all’ascensore interessato, l’organismo notificato rilascia un certificato di esame UE del tipo all’installatore. Tale certificato riporta il nome e l’indirizzo dell’installatore, le conclusioni dell’esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione tipo approvato.

Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare, in occasione dell’ispezione finale, la conformità degli ascensori al tipo approvato.

Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

L’organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione di tale certificato.

7.

L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.

8.

L’installatore informa l’organismo notificato di tutte le modifiche al tipo approvato, comprese le modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I o sulle condizioni di validità del certificato di esame UE del tipo.

L’organismo notificato esamina la modifica e comunica all’installatore se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L’organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, a seconda dei casi.

9.

Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso rilasciati.

10.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall’organismo notificato.

11.

L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, compresi i suoi allegati e supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

12.

Rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato dell’installatore può presentare la domanda di cui al punto 2 ed adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 11, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO V

ESAME FINALE DEGLI ASCENSORI

1.   L’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2.   Obblighi dell’installatore

L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché l’ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e a uno dei seguenti:

a)

un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;

b)

un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità conformemente all’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate.

3.   Esame finale

L’organismo notificato scelto dall’installatore effettua l’esame finale dell’ascensore da immettere sul mercato per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.

3.1.

L’installatore presenta una domanda di esame finale a un unico organismo notificato di sua scelta e fornisce i seguenti documenti all’organismo notificato:

a)

il progetto d’insieme dell’ascensore;

b)

i disegni e gli schemi necessari all’esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;

c)

un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I;

d)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

L’organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell’ascensore.

Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate c, o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all’allegato I.

3.2.

Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti:

a)

l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l’ascensore sia conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo conformemente all’allegato IV, parte B;

b)

l’esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l’ascensore sia conforme all’ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente all’allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, al certificato di esame UE del progetto.

3.3.

Le prove dell’ascensore comprendono almeno:

a)

funzionamento dell’ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d’arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi ecc.);

b)

funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;

c)

prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

Il carico nominale è quello indicato al punto 5 dell’allegato I.

Dopo tali prove, l’organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possano compromettere l’utilizzazione dell’ascensore.

4.   Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e rilascia un certificato di esame finale recante gli esami e le prove eseguiti.

L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

Se rifiuta di rilasciare il certificato di esame finale, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente l’esame finale, l’installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

5.2.

L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE e del certificato di esame finale a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia del certificato di esame finale.

7.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1 e56 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO VI

CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

(Modulo E)

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e siano idonei, se correttamente installati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di soddisfare tali requisiti.

2.   Obblighi del fabbricante

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per i componenti di sicurezza per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

l’indirizzo del luogo in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori;

d)

tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;

e)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

f)

la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza per ascensori approvati e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2.

Nel quadro del sistema di qualità, ciascun componente di sicurezza per ascensori viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificare che soddisfi le condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità;

b)

della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

d)

dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità; e

e)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

3.3.

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato del controllo deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori interessata e che conosca i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempie correttamente gli a derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali dove si eseguono l’esame finale e le prove e al deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

la documentazione tecnica;

c)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso i locali del fabbricante in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori.

L’organismo notificato può procedere o far procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata compilata.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera f);

b)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);

c)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

7.   Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO VII

CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

(Modulo H)

1.   La conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili di cui all’allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente installati di soddisfare tali requisiti.

2.   Obblighi del fabbricante

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell’esame finale e delle prove dei componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

l’indirizzo del luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova;

c)

tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;

d)

la documentazione tecnica descritta al punto 3 dell’allegato IV, parte A, di un modello di ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;

e)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

f)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità totale deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;

b)

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate o non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano state rispettate le condizioni di cui al punto 1;

c)

delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione dei componenti di sicurezza per ascensori;

d)

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

e)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli;

f)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

g)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all’esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante e, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualità continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Il fabbricante deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;

c)

la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;

d)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità totale in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone il marchio CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni stabilite al punto 1.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata compilata.

6.   Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza per ascensori, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);

b)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

c)

le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, primo comma;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, terzo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

7.   Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti al fabbricante a norma dei punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO VIII

CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITÀ PER GLI ASCENSORI

(Modulo G)

1.   La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2.   Obblighi dell’installatore

2.1.

L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2.2.

L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

il luogo in cui è installato l’ascensore;

c)

una dichiarazione scritta che una domanda simile non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

d)

la documentazione tecnica.

3.   La documentazione tecnica consente di valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabile di cui all’allegato I.

La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

una descrizione dell’ascensore;

b)

i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;

c)

le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell’ascensore;

d)

una lista dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza presi in considerazione;

e)

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

f)

una copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza per ascensori incorporati nell’ascensore;

g)

i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dall’installatore;

h)

le relazioni sulle prove effettuate;

i)

un esemplare delle istruzioni di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

4.   Verifica

L’organismo notificato scelto dall’installatore esamina la documentazione tecnica e l’ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.3 dell’allegato V.

Se l’ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I, l’organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo alle prove effettuate.

L’organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I.

Se rifiuta di rilasciare il certificato di conformità, l’organismo notificato motiva dettagliatamente tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie da prendere. Per richiedere nuovamente la verifica dell’unità, l’installatore si rivolge al medesimo organismo notificato.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 2.2, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

5.2.

L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.   L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di conformità insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

7.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 2.2 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO IX

CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI

(Modulo C 2)

1.   La conformità al tipo con controllo per campione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e che consentiranno all’ascensore nel quale siano correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti alle condizioni di cui al punto 1.

3.   Il fabbricante presenta una domanda di controllo per campione a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c)

tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;

d)

l’indirizzo del luogo in cui possono essere prelevati i campioni dei componenti di sicurezza per ascensori.

4.   L’organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sui componenti di sicurezza per ascensori a intervalli casuali. Si esamina un adeguato campione dei componenti di sicurezza per ascensori finali, prelevato in loco dall’organismo notificato, e si effettuano prove appropriate stabilite dalle pertinenti norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1. Laddove uno o più componenti di sicurezza per ascensori esaminati non siano conformi, l’organismo notificato adotta le opportune misure.

Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza per ascensori saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza per ascensori.

L’organismo notificato rilascia un certificato di conformità al tipo riguardo agli esami e alle prove effettuati.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia del certificato di conformità al tipo.

5.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1.

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero d’identificazione di quest’ultimo a ogni singolo componente di sicurezza per ascensori conforme alle condizioni di cui al punto 1.

5.2.

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni componente di sicurezza per ascensori e ne tiene una copia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il componente di sicurezza per ascensori per cui è stata compilata.

6.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante, purché siano specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato non può adempiere agli obblighi incombenti al fabbricante a norma del punto 2.


ALLEGATO X

CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO PER GLI ASCENSORI

(Modulo E)

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità totale approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2.   Obblighi dell’installatore

L’installatore applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sull’ascensore come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   Sistema di qualità

3.1.

L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;

c)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

d)

la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;

e)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.

Nel quadro del sistema di qualità, ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, stabilite nelle norme armonizzate pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità;

b)

della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell’immissione sul mercato, tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V;

d)

dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità;

e)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

3.3.

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.

La decisione viene notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

L’installatore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.4.1.

L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema.

3.4.2.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di installazione, ispezione e prova e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

la documentazione tecnica;

c)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso i cantieri allestiti per l’installazione dell’ascensore.

In tali occasioni, l’organismo notificato può procedere o far procedere, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità e dell’ascensore. Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   L’installatore, per dieci anni a decorrere dall’ultima data di immissione sul mercato dell’ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);

b)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

c)

le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6.   Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

7.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

7.1.

L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

7.2.

L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO XI

CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ PIÙ ESAME DEL PROGETTO PER GLI ASCENSORI

(Modulo H1)

1.   La conformità basata sulla garanzia totale di qualità più l’esame del progetto degli ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2.   Obblighi dell’installatore

L’installatore applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, del montaggio, dell’installazione, dell’esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. L’adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata conformemente al punto 3.3.

3.   Sistema di qualità

3.1.   L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore;

c)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

d)

la documentazione tecnica descritta all’allegato IV, parte B, punto 3;

e)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.   Il sistema di qualità garantisce la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme dei programmi di qualità, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;

b)

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I;

c)

delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione degli ascensori;

d)

degli esami e delle prove che saranno effettuati all’atto dell’accettazione degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;

e)

delle relative tecniche, dei relativi processi e interventi sistematici di montaggio, installazione, controllo e garanzia della qualità che saranno utilizzati;

f)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore ecc.), durante e dopo l’installazione (tra cui almeno le prove previste al punto 3.3 dell’allegato V);

g)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

h)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e del prodotto e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3.   Esame del progetto

3.3.1.

Se il progetto non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l’organismo notificato verifica se è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I e, in caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del progetto all’installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato.

3.3.2.

Se il progetto non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad esso applicabili di cui all’allegato I, l’organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del progetto e informa di tale decisione l’installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

L’organismo notificato segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l’organismo notificato ne informa l’installatore.

3.3.3.

L’installatore tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I o alle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del progetto, da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto.

3.3.4.

Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell’autorità di notifica l’elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato.

3.3.5.

L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.

3.4.   Verifica del sistema di qualità

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi dei sistemi di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d), al fine di verificare la capacità dell’installatore di individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell’ascensore a tali norme.

La decisione viene notificata all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.5.   L’installatore deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualità continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19.

4.   Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

L’installatore deve consentire all’organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità totale;

b)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;

c)

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di accettazione degli approvvigionamenti e installazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore o presso il cantiere allestito per l’installazione dell’ascensore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’ascensore:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);

b)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

c)

le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.5, quarto comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6.   Ogni organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni delle decisioni dei sistemi di qualità totale rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco delle approvazioni delle decisioni respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso respinte, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

L’organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica, per 15 anni dalla data di rilascio.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

7.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

7.1.

L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

7.2.

L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 e 7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO XII

CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DEGLI ASCENSORI

(Modulo D)

1.   La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2.   OBBLIGHI DELL’INSTALLATORE

L’installatore applica un sistema approvato di qualità per la fabbricazione, il montaggio, l’installazione, l’esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.   SISTEMA DI QUALITÀ

3.1.

L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;

c)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

d)

la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;

e)

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili di cui all’allegato I.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

a)

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto;

b)

dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

c)

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l’installazione;

d)

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

e)

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dell’ascensore e se il sistema di qualità della produzione funziona efficacemente.

3.3.

L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia degli ascensori in questione e conoscere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali dell’installatore e una visita al cantiere allestito per l’installazione.

La decisione è notificata all’installatore. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

L’installatore deve impegnarsi ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.4.1.

L’installatore deve tenere informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema.

3.4.2.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato di qualità continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

L’organismo notificato comunica la sua decisione all’installatore o, ove opportuno, al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

L’organismo notificato appone, o fa apporre, il suo numero identificativo accanto alla marcatura CE ai sensi degli articoli 18 e 19.

4.   SORVEGLIANZA SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO NOTIFICATO

4.1.

Scopo della sorveglianza è garantire che l’installatore adempia correttamente agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2.

Ai fini della valutazione l’installatore consente all’organismo notificato l’accesso ai siti di fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

a)

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b)

la documentazione tecnica;

c)

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3.

L’organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che l’installatore mantenga e applichi il sistema della qualità e fornisce all’installatore una relazione sui controlli stessi.

4.4.

Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l’installatore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce all’installatore una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.   L’installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell’ascensore:

a)

la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c);

b)

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

c)

le informazioni riguardanti le modifiche di cui al punto 3.4.1;

d)

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3.4.2, secondo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6.   Ciascun organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le decisioni delle approvazioni dei sistemi di qualità della produzione rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni rilasciate.

Su richiesta, l’organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

7.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

7.1.

L’installatore appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d’identificazione di quest’ultimo a lato della marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore.

7.2.

L’installatore compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni ascensore e tiene una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi incombenti all’installatore a norma dei punti 3.1, 3.4.1, 5 e7 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome e sotto la responsabilità dell’installatore, purché siano specificati nel mandato.


ALLEGATO XIII

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 47)

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Limitatamente al punto 10 dell’allegato I

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Limitatamente all’articolo 24

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Limitatamente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera i)

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione

(di cui all’articolo 45)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

95/16/CE

1o gennaio 1997

1o luglio 1997

2006/42/CE, articolo 24

29 giugno 2008

29 dicembre 2009


ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 95/16/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, punto 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, primo trattino

Articolo 2, punto 6

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, punto 5

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, quarto trattino

Articolo 2, punto 7

Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, quinto trattino

Articolo 2, punto 3

Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 3

_

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli da 7 a 14

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 42

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15

Articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 8, paragrafo 3, primo e terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 2 e articolo 19, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 12

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 11

Articolo 43

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 46

Articolo 17

Articolo 49

Allegato I

Allegato I

Allegato II, parte A

Allegato II, parte A

Allegato II, parte B

Allegato II, parte B

Allegato III

Articolo 18

Allegato IV

Allegato III

Allegato V, parte A

Allegato IV, parte A

Allegato V, parte B

Allegato IV, parte B

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VI

Allegato IX

Allegato VII

Allegato X

Allegato VIII

Allegato XI

Allegato IX

Allegato XII

Allegato X

Allegato XIII

Allegato XI

Allegato XIV

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.


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