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Document 32013R1087

Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati sul bromuro di metile

GU L 293 del 5.11.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2024; abrog. impl. da 32024R0590

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1087/oj

5.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/28


REGOLAMENTO (UE) N. 1087/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati sul bromuro di metile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri sono tenuti a comunicare ogni anno i dati sulle quantità di bromuro di metile autorizzate per applicazioni di quarantena e trattamento anteriore al trasporto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, nonché in caso di emergenza, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3.

(2)

Il termine del 18 marzo 2010 citato nell’articolo 12, paragrafo 1, è scaduto e il bromuro di metile non può più essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e trattamento anteriore al trasporto. Non è pertanto necessario continuare a chiedere agli Stati membri di trasmettere ogni anno i dati sulle quantità di bromuro di metile autorizzate per le suddette applicazioni ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2.

(3)

L’autorizzazione temporanea del bromuro di metile in casi di emergenza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, richiede per ogni singolo caso una decisione specifica della Commissione. Non è pertanto necessario continuare a chiedere agli Stati membri di trasmettere i dati ogni anno, in quanto l’obbligo di notifica può essere incluso direttamente in ciascuna decisione.

(4)

L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), va pertanto soppresso.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2009 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.


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