EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0722

Regolamento di esecuzione (UE) n. 722/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 202 del 27.7.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/722/oj

27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 722/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Ruota in plastica piena con cerchione in plastica, avente un diametro di circa 20 cm e una larghezza di circa 5 cm.

Il cerchione ha un foro centrale e un cuscinetto a sfera in acciaio al carbonio.

La ruota può essere montata su vari articoli, come carrozzelle e altri veicoli per invalidi, deambulatori e letti per usi clinici.

 (1) Cfr. l’immagine.

3926 90 97

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

L’uso principale cui è destinata la ruota non dipende dalle sue caratteristiche oggettive, in quanto può essere ugualmente utilizzata per articoli, ad esempio, delle voci 8713 (carrozzelle e altri veicoli per invalidi), 9021 (deambulatori) o 9402 (letti per usi clinici). È pertanto esclusa la classificazione come parte di un articolo specifico.

La ruota è un articolo composito costituito da materiali diversi (plastica e acciaio al carbonio). Il componente che conferisce alla ruota il suo carattere essenziale è il cerchione in plastica, che contribuisce per la massima parte alla struttura della ruota.

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie plastiche.

Image


(1)  L’immagine è a scopo puramente informativo.


Top