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Document 32013R0695

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    GU L 198 del 23.7.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/695/oj

    23.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 198/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 695/2013 DEL CONSIGLIO

    del 15 luglio 2013

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 6,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 452/2007 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo che varia dal 9,9 % al 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Ucraina; con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base («inchieste iniziali»).

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro.

    (3)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 580/2010 (5) il Consiglio ha portato il dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina al 7 %, a seguito di un riesame intermedio limitato al dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (4)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di un riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (5)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010 (7) il Consiglio ha reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, un produttore esportatore cinese di assi da stiro, come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-141/08 P (8).

    (6)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012 (9), il Consiglio ha reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese, prodotte dalla Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-274/07 (10).

    (7)

    Le suddette inchieste sono di seguito denominate anche «inchieste precedenti».

    2.   Domande di riesame

    2.1.   Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti dell'Ucraina e della RPC

    (8)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11) delle misure antidumping in vigore, il 25 gennaio 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (9)

    La domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 40 %, della produzione dell'Unione di assi da stiro («i richiedenti del riesame in previsione della scadenza»).

    (10)

    La domanda di riesame in previsione della scadenza si riferiva a tutti i paesi attualmente interessati dalle misure in vigore, cioè la RPC e l'Ucraina, ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    (11)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 aprile 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12) («avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    2.2.   Riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore nei confronti dell'Ucraina, riguardante l'unico produttore esportatore dell'Ucraina

    (12)

    Il 17 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Eurogold Industries Ltd., unico produttore esportatore del prodotto in esame dell'Ucraina («richiedente del riesame intermedio»).

    (13)

    Secondo il richiedente del riesame intermedio, le circostanze in base alle quali erano state istituite le misure sono cambiate e tali mutamenti sono di carattere duraturo. Per questo motivo egli ha sostenuto che le misure antidumping in vigore non fossero più necessarie per compensare il dumping.

    (14)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame intermedio parziale, il 12 giugno 2012 la Commissione ha avviato il presente riesame (13) («avviso di apertura di un riesame intermedio»).

    3.   Inchiesta

    3.1.   Riesame in previsione della scadenza

    a)   Periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e periodo in esame

    (15)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio per il riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza» o «PIRPS»). L'esame delle tendenze nel contesto dell'analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il gennaio 2008 e la fine del PIRPS («periodo in esame»).

    b)   Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

    (16)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    (17)

    In considerazione del numero elevato di produttori esportatori cinesi e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza è stato previsto il ricorso al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    (18)

    Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario un campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza. Solo due esportatori produttori della RPC si sono manifestati ed hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Per questo motivo il campionamento non è stato ritenuto necessario.

    (19)

    L'unico produttore esportare ucraino ha collaborato al riesame intermedio parziale parallelo ed ha chiesto che i dati verificati e raccolti nel contesto del riesame intermedio fossero utilizzati ai fini del presente riesame in previsione della scadenza (cfr. considerando 31).

    (20)

    Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione comprendeva tre società su circa 20-30 produttori dell'Unione noti per la fabbricazione del prodotto simile prima dell'apertura dell'inchiesta. Le tre società incluse nel campione sono state scelte in base al volume di vendita e di produzione del prodotto simile nel 2011 nonché per la loro posizione geografica nell'Unione. Il campione rappresentava oltre il 40 % della produzione e delle vendite totali stimate dell'Unione durante il PIRPS ed è stato perciò considerato rappresentativo. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare osservazioni sull'appropriatezza di tale scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Nessuna parte interessata si è espressa in merito al campione proposto.

    (21)

    Nessun importatore indipendente nell'Unione si è manifestato ed ha collaborato all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

    c)   Questionari e verifica

    (22)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

    (23)

    A entrambi i produttori esportatori cinesi che hanno partecipato al campionamento sono stati inviati questionari. Solo uno ha collaborato e risposto al questionario.

    (24)

    I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Inoltre, quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno fornito dati di carattere generale per l'analisi del pregiudizio.

    (25)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    RPC

    Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, Cina

    Brabantia S&S, Hong Kong

    Produttori dell'Unione

    Colombo New Scal SpA, Italia

    Rörets Polska Spółka z.o.o., Polonia

    Vale Mill (Rochdale) Ltd, Regno Unito.

    (26)

    Vista la necessità di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato concesso il TEM nelle inchieste iniziali, una visita di verifica per stabilire il valore normale in base ai dati di un paese di riferimento è stata effettuata presso la sede della seguente società:

    Ucraina

    Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ucraina

    d)   Comunicazione delle informazioni

    (27)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e chiudere l'inchiesta relativa alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'Ucraina. Dopo la comunicazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    3.2.   Riesame intermedio parziale

    a)   Periodo dell'inchiesta del riesame intermedio

    (28)

    In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio parziale relativa alle importazioni originarie dell'Ucraina ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («periodo dell'inchiesta del riesame intermedio»). Un periodo d'inchiesta meno recente, come quello del riesame in previsione della scadenza, non sarebbe stato conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, un periodo dell'inchiesta simile è stato utilizzato in un procedimento di rimborso parallelo.

    b)   Parti interessate dall'inchiesta

    (29)

    La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente del riesame intermedio e i rappresentanti del paese esportatore interessato riguardo all'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura del riesame intermedio. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    c)   Questionari e verifica

    (30)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il dumping fornite dal richiedente del riesame intermedio nonché la necessità di mantenere le misure.

    (31)

    Il richiedente del riesame intermedio rappresenta la totalità delle importazioni del prodotto in esame dall'Ucraina. A tale società è stato inviato un questionario, al quale essa ha risposto. Una visita di verifica è stata effettuata nella sua sede seguente:

    Ucraina

    Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ucraina.

    d)   Comunicazione delle informazioni

    (32)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta relativa alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Ucraina. Dopo la comunicazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (33)

    Il prodotto oggetto del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio parziale è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, vale a dire assi da stiro con o senza supporto, dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, comprendenti un braccio per stirare le maniche, e i componenti essenziali, cioè le gambe, il piano e il portaferro, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00.

    (34)

    Come le inchieste iniziali, le presenti inchieste di riesame hanno confermato che il prodotto in esame e le assi da stiro fabbricate e vendute sui mercati interni dei paesi interessati, le assi da stiro fabbricate e vendute dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e quelle fabbricate e vendute sul mercato del paese di riferimento, l'Ucraina, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base.

    (35)

    Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   DUMPING, RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING E CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

    1.   Dumping – Riesame in previsione della scadenza – PRPC

    1.1.   Osservazioni generali

    (36)

    Come già accennato, all'inchiesta ha collaborato un unico produttore esportatore cinese, che rappresenta solo una parte trascurabile della totalità delle esportazioni cinesi durante il PIRPS. I risultati per tale società non sono quindi stati considerati rappresentativi per il paese.

    (37)

    Alle autorità cinesi e ai produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato è stata pertanto notificata l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

    (38)

    Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati relativi al dumping e al rischio di persistenza del dumping riportati di seguito hanno dovuto essere basati sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni della richiesta di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche a disposizione della Commissione risultate più accurate, cioè i dati trasmessi mensilmente dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati 14.6») Le altre fonti statistiche come la banca dati sulle esportazioni cinesi ed Eurostat (8 cifre) non sono risultate attendibili, perché i codici doganali comprendevano prodotti diversi dal prodotto in esame.

    1.2.   Valore normale

    a)   Paese di riferimento

    (39)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM va stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

    (40)

    A tal fine la Commissione ha suggerito nell'avviso di riesame in previsione della scadenza che si utilizzasse l'Ucraina come paese di riferimento. L'Ucraina è stata uno dei paesi utilizzati nelle inchieste precedenti come paese terzo ad economia di mercato adeguato per stabilire il valore normale per la RPC. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

    (41)

    La Commissione ha cercato inoltre di ottenere la collaborazione di altri possibili paesi di riferimento, come la Malaysia, la Bosnia Erzegovina, l'India, Israele e la Turchia. Solo le autorità turche hanno risposto fornendo un elenco di produttori noti da contattare, senza indicare se fossero disposte a collaborare all'inchiesta. Contemporaneamente l'unico produttore esportatore ucraino ha accettato che i suoi dati forniti e verificati nel contesto del riesame intermedio parallelo venissero utilizzati ai fini del riesame in previsione della scadenza. I dati sono rappresentativi per tutto il paese.

    (42)

    In considerazione dei fatti sopra indicati e delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è stato concluso che l'Ucraina è un paese di riferimento adeguato.

    b)   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

    (43)

    L'unico produttore esportatore ucraino non ha collaborato al riesame in previsione della scadenza, ma al riesame intermedio parziale parallelo ed ha messo a disposizione i suoi dati, raccolti e verificati nel corso del riesame intermedio parziale, ai fini del riesame in previsione della scadenza.

    (44)

    Dato che i periodi dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza e dell'inchiesta intermedia coincidono largamente e considerando che l'esportatore ucraino in questione rappresenta il 100 % delle esportazioni dall'Ucraina verso l'Unione, il valore normale è stato stabilito in base ai dati raccolti e verificati nel corso del riesame intermedio parziale parallelo (cfr. considerando 77 e 83).

    1.3.   Prezzo all'esportazione

    (45)

    Il prezzo all'esportazione per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base alle statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione (banca dati 14.6) calcolati sulla base della media ponderata.

    (46)

    Nel caso del produttore esportatore cinese, i prezzi all'esportazione sono stati basati sul prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    1.4.   Confronto

    (47)

    Per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In tutti i casi in cui i costi di trasporto hanno influito sulla comparabilità dei prezzi, sono stati applicati opportuni adeguamenti, stabiliti in base ai dati forniti dal produttore esportatore cinese che ha collaborato.

    (48)

    Nel caso del produttore esportatore cinese, è stato fatto il confronto tra la media ponderata del valore normale e quella del prezzo all'esportazione, stabilito in base ai dati forniti e verificati, confrontati a livello franco fabbrica per tipo di prodotto e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Se opportuno, sono stati applicati adeguamenti fino al 5,9 % per i costi di trasporto in tutti i casi in cui questi hanno inciso sulla comparabilità.

    1.5.   Margine di dumping

    (49)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per il produttore esportatore cinese che ha collaborato è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Questo confronto indicativo non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Dato che le importazioni di tale società hanno rappresentato solo una parte marginale del volume totale delle importazioni cinesi, i risultati relativi a detta società non sono stati considerati rappresentativi per tutta la RPC.

    (50)

    Nel caso dei produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e quella del prezzo all'esportazione. A causa della mancanza di collaborazione non è stato possibile un confronto per tipo di prodotto. Come spiegato nei considerando 44 e 45, il confronto è stato basato invece sui dati statistici ed ha dimostrato l'esistenza di un margine di dumping indicativo pari all'11,5 %.

    1.6.   Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC

    (51)

    A causa della scarsa collaborazione non erano disponibili informazioni sul mercato interno cinese durante l'inchiesta. L'esportatore cinese che ha collaborato ha prodotto unicamente per il mercato dell'Unione e non disponeva di informazioni sulla situazione interna.

    (52)

    I risultati sul rischio di persistenza del dumping hanno dovuto essere basati principalmente sulle informazioni fornite nella richiesta di riesame in previsione della scadenza e su quelle verificate e pubblicate nel quadro del riesame in previsione della scadenza effettuato nel giugno 2010 dalla International Trade Commission degli Stati Uniti («US sunset review») (14), che la Commissione ha ritenuto importante ai fini della sua inchiesta

    a)   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC

    (53)

    Nonostante le misure in atto e anche se nel periodo in esame è stato registrato un calo delle importazioni cinesi, come descritto al considerando 106, queste hanno continuato ad avere una quota di mercato significativa nell'Unione, pari a circa il 15-20 %, durante il PIRPS, con prezzi inferiori di quasi il 20 % rispetto a quelli dell'Unione nello stesso periodo (cfr. considerando 109).

    (54)

    Vista la considerevole quota di mercato e la continuazione di una forte sottoquotazione dei prezzi nel PIRPS, si può ragionevolmente prevedere che volumi considerevoli di importazioni cinesi continueranno ad esercitare una notevole pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure.

    b)   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella PRC

    (55)

    I dati pubblicati nel riesame in previsione della scadenza degli USA dimostrano che nella RPC esiste una capacità produttiva significativa che rappresenta circa l'80 % del consumo dell'Unione (2009). La Commissione non ha trovato informazioni più recenti che contraddicano quelle raccolte dall'autorità statunitense che ha effettuato l'inchiesta. Data la mancanza di collaborazione, non è stato possibile stabilire con precisione la capacità produttiva inutilizzata.

    (56)

    In base alle informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, il numero di produttori esistenti nella RPC rimane elevato. Non è stata trovata quindi alcuna indicazione di una riduzione della capacità di produzione nella RPC.

    (57)

    In base alle informazioni tratte dalla Commissione dal riesame in previsione della scadenza degli USA e come confermato dai risultati del presente riesame in previsione della scadenza riguardo al produttore esportatore cinese che ha collaborato, possono inoltre essere facilmente installate capacità supplementari per soddisfare un aumento della domanda, poiché la produzione è basata soprattutto sul lavoro manuale. Dall'inchiesta è emerso anche che i produttori che fabbricano altri prodotti oltre al prodotto in esame sono in grado di passare facilmente dalla produzione di altri prodotti a quella del prodotto in esame a seconda della domanda. In caso di abrogazione del dazio antidumping è quindi molto probabile che i produttori cinesi sarebbero in grado di aumentare la loro produzione di assi da stiro in modo relativamente rapido, senza bisogno di sostanziali investimenti.

    (58)

    In base alle informazioni disponibili si è quindi concluso che nella RPC sono disponibili, almeno potenzialmente, notevoli capacità che potrebbero essere riorientate verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.

    c)   Attrattività del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

    (59)

    A causa della scarsa collaborazione e della mancanza di dati attendibili non è stato possibile effettuare un confronto tra i prezzi delle importazioni verso i mercati dell'Unione e di altri paesi terzi e i prezzi del mercato interno cinese. Il confronto indicativo basato sui dati disponibili ha rivelato l'applicazione di prezzi notevolmente inferiori per le importazioni cinesi rispetto ai prezzi medi dell'Unione (cfr. considerando 109). Il mercato dell'Unione è quindi considerato attrattivo in termini di prezzi per i produttori esportatori cinesi.

    (60)

    In base ai risultati del riesame in previsione della scadenza degli USA, che non sono stati smentiti da alcuna informazione contraria, il mercato dell'Unione può inoltre essere considerato attualmente il maggior mercato di esportazione dei produttori cinesi. Il secondo mercato di esportazione è quello degli USA, che resta chiuso per i produttori esportatori cinesi perché i dazi antidumping sono elevati e sono stati estesi recentemente fino al 2015.

    (61)

    La quota di mercato delle importazioni cinesi, relativamente stabile e considerevole nonostante le misure in vigore, indica che l'Unione continua ad essere un mercato di esportazione attrattivo per i produttori esportatori cinesi. La chiusura del mercato statunitense, secondo mercato di esportazione, dimostra che la capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi è limitata. Il mercato dell'Unione potrà quindi essere preso di mira dai produttori esportatori cinesi se saranno abrogate le misure antidumping nei confronti della RPC.

    d)   Comportamento in passato

    (62)

    Le informazioni raccolte nel quadro del riesame in previsione della scadenza degli USA dimostrano che i produttori cinesi sono fortemente orientati verso l'esportazione. Ciò sembra confermato in parte dai risultati del presente riesame in previsione della scadenza, da cui emerge che l'unico produttore esportatore non è attivo sul mercato interno cinese, ma è orientato esclusivamente all'esportazione.

    (63)

    L'estensione delle misure antidumping da parte degli USA a seguito del riesame «US sunset review» indica che il dumping praticato dei produttori esportatori cinesi su altri mercati potrà essere ripetuto sul mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure in vigore.

    (64)

    Inoltre, il comportamento di un esportatore cinese, Since Hardware (Guangzhou) Co, che in passato ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %, può essere considerato esemplare per il probabile comportamento degli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure. Since Hardware, uno dei maggiori produttori esportatori cinesi, ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione di circa il 64 % in termini di volume, con pratiche di dumping di circa il 52 % e l'applicazione di prezzi inferiori del 16 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione (15). Vista l'attrattività del mercato dell'Unione e le capacità disponibili nella RPC, questo comportamento passato indica che in caso di abrogazione delle misure è probabile che vengano effettuate importazioni in dumping di volumi considerevoli.

    1.7.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping da parte della RPC

    (65)

    Alla luce dei risultati sopra descritti si può concludere che, considerando la significativa capacità produttiva disponibile nella RPC, la capacità dei produttori cinesi di aumentare rapidamente i volumi di produzione e di destinarli all'esportazione, il livello significativo di dumping e di sottoquotazione dei prezzi di tali esportazioni e l'attrattività del mercato dell'Unione per tali esportazioni, è ragionevole presumere che un'abrogazione delle misure porterebbe a un aumento delle esportazioni in dumping di assi da stiro dalla RPC verso l'Unione.

    2.   Dumping – Riesame in previsione della scadenza – Ucraina

    2.1.   Osservazioni generali

    (66)

    Nel caso dell'Ucraina, l'unico produttore esportatore ucraino non ha collaborato al riesame in previsione della scadenza e quindi si sono dovuti utilizzare i dati disponibili. Dato che i periodi dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e dell'inchiesta di riesame intermedio coincidono e considerando che il produttore esportatore ucraino rappresenta il 100 % delle importazioni dall'Ucraina, i dati raccolti e verificati nel corso del riesame intermedio sono stati utilizzati come dati disponibili nel riesame parallelo in previsione della scadenza, in accordo con tale produttore.

    2.2.   Risultati

    (67)

    I risultati del riesame intermedio descritti sotto nella sezione 6 sono stati utilizzati come dati disponibili ai fini del riesame in previsione della scadenza.

    2.3.   Margine di dumping

    (68)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente. Tale confronto non ha dimostrato il ricorso a pratiche di dumping.

    2.4.   Rischio di reiterazione del dumping

    (69)

    Per quanto riguarda il rischio di reiterazione del dumping, sono stati analizzati i seguenti elementi: il volume e i prezzi delle importazioni in dumping provenienti dall'Ucraina, l'attrattività del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità eccedente disponibile per le esportazioni del produttore ucraino.

    a)   Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'Ucraina

    (70)

    Le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina sono aumentate del 24 %. La quota di mercato corrispondente è aumentata leggermente dall'8 % nel 2008 al 10 % nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

    (71)

    Nel corso del periodo in esame, i prezzi all'importazione hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Nel complesso, i prezzi all'importazione sono aumentati del 14 % dal 2008 fino al periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

    b)   Attrattività del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

    (72)

    Durante il periodo in esame i prezzi all'esportazione dell'Ucraina verso i paesi terzi sono stati generalmente inferiori ai suoi prezzi sul mercato dell'Unione. Questa differenza di prezzo era superiore al 10 % del livello dei prezzi all'esportazione nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

    (73)

    I prezzi all'esportazione ucraini verso i paesi terzi sono stati generalmente inferiori ai prezzi all'esportazione dell'Ucraina verso l'Unione, il che conferma la conclusione che il mercato dell'Unione è attrattivo perché permette maggiori profitti.

    c)   Capacità produttiva e capacità eccedente disponibile per le esportazioni del produttore ucraino

    (74)

    Durante il periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza solo una piccola parte della capacità produttiva dell'Ucraina era disponibile per le esportazioni.

    (75)

    Secondo le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, non è previsto un ulteriore aumento di capacità in Ucraina. Non esiste quindi alcun rischio che le esportazioni verso l'Unione aumentino in caso di abrogazione delle misure.

    d)   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping da parte dell'Ucraina

    (76)

    In considerazione di quanto precede, in particolare dei risultati riguardanti l'evoluzione prevista della capacità, si ritiene che non vi sia alcun rischio che il produttore esportatore ucraino riprenda ad esportare quantitativi pregiudizievoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione a breve e medio termine in caso di abrogazione delle misure.

    3.   Dumping – Riesame intermedio – Ucraina

    3.1.   Valore normale

    (77)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio, cioè se il volume totale di tali vendite corrispondesse al 5 % o più del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Su questa base, le vendite sul mercato interno del produttore ucraino che ha collaborato sono state considerante nel complesso rappresentative.

    (78)

    La Commissione ha individuato successivamente tipi di prodotto venduti sul mercato interno che sono identici o comparabili ai tipi esportati nell'Unione.

    (79)

    Per ciascun tipo di prodotto venduto dal produttore esportatore sul suo mercato interno e considerato identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione, è stato esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio costituiva almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

    (80)

    In seguito è stato esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base ed è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

    (81)

    Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e quando la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto, remunerative o meno, effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta del riesame intermedio.

    (82)

    Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta del riesame intermedio.

    (83)

    Per quanto riguarda i tipi di prodotto non remunerativi, il valore normale è stato calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il valore normale è stato calcolato sommando al costo di fabbricazione del produttore ucraino nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute nelle normali operazioni commerciali e la media ponderata del profitto realizzato per i tipi di prodotto remunerativi.

    3.2.   Prezzo all'esportazione

    (84)

    Dato che il produttore esportatore ucraino ha effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati sui prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.3.   Confronto

    (85)

    Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori e di imballaggio, i costi dei crediti, le spese bancarie e le commissioni, in tutti i casi in cui è stato dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

    3.4.   Margine di dumping

    (86)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

    4.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze - Ucraina

    (87)

    In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se il mutamento delle circostanze potesse essere ragionevolmente considerato duraturo.

    4.1.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

    (88)

    Il produttore ucraino ha ristrutturato l'organizzazione delle vendite in modo tale che a partire dal dicembre 2010 le sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente all'acquirente indipendente senza l'intervento di una società di vendita collegata. Il calcolo dei prezzi all'esportazione è stato quindi adeguato per tenere conto di queste nuove circostanze.

    (89)

    Questi mutamenti sono considerati di carattere duraturo dato che i compiti precedentemente svolti dalla società collegata sono stati effettivamente trasferiti al produttore ucraino per un periodo di circa un anno. Non sono stati riscontrati elementi che indichino la possibilità di futuri cambiamenti della struttura delle vendite. Si conclude pertanto che il mutamento di circostanze ha carattere duraturo.

    D.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    (90)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 20-30 fabbricanti dell'Unione, che costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (91)

    La produzione annuale dell'industria dell'Unione è stata stimata in base ai risultati dell'inchiesta di cui al considerando 1, riguardanti le importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, e in base ai dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. Come indicato al considerando 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del suddetto produttore esportatore, la produzione annuale di assi da stiro nell'Unione può essere stimata in oltre 5 milioni di unità nel 2009. In mancanza di altre informazioni, è stato quindi considerato ragionevole supporre che la produzione annuale totale dell'Unione ammontasse a 5 milioni di unità all'inizio del periodo in esame del presente riesame in previsione della scadenza (2008). L'evoluzione del volume di produzione nel periodo in esame è stata stabilita in base all'evoluzione del volume di produzione dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Il volume di produzione dell'Unione così stabilito è stato stimato in 5,2 milioni di unità nel PIRPS.

    (92)

    Come indicato al considerando 20, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 40 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Questi produttori inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

    (93)

    Anche altri quattro produttori dell'Unione hanno fornito informazioni sui loro dati di produzione e di vendita.

    (94)

    I sette produttori dell'Unione suddetti sono risultati rappresentare più del 55 % della produzione totale del prodotto simile dell'Unione.

    (95)

    Il mercato delle assi da stiro dell'Unione è caratterizzato soprattutto da piccoli e medi produttori situati in vari Stati membri, tra cui la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

    (96)

    Dato che in Ucraina esiste un unico produttore esportatore, il consumo dell'Unione e alcuni indicatori macroeconomici sono presentati in forma indicizzata o in fasce numeriche, in modo da tutelare la riservatezza, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base.

    1.   Consumo dell'Unione

    (97)

    Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, come descritto al considerando 100, e del volume delle importazioni, come indicato nella banca dati 14.6.

    (98)

    Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dalla RPC, i dati dell'unico esportatore cinese che ha collaborato non hanno potuto essere utilizzati per estrapolare l'importo totale delle importazioni dalla RPC, poiché rappresentavano solo una minima parte della totalità delle importazioni dalla RPC. Il volume totale delle importazioni ha quindi dovuto essere stabilito in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Dato che i relativi codici NC di Eurostat comprendono altri prodotti oltre al prodotto in esame, anche i dati di Eurostat non sono stati ritenuti adeguati per stabilire i volumi delle importazioni dalla RPC. Vista la scarsissima collaborazione dei produttori esportatori cinesi e la mancanza di collaborazione degli importatori non collegati, l'unica fonte statistica attendibile per determinare i volumi delle importazioni sono state le informazioni contenute nella banca dati 14.6. Dato che nella banca dati 14.6 i volumi delle importazioni sono riportati solo in kg, i dati hanno dovuto essere convertiti in unità, utilizzando il tasso di conversione stabilito per le importazioni dall'Ucraina nel riesame intermedio parallelo. Ciò è stato ritenuto ragionevole perché le importazioni della società cinese che ha collaborato non sono state considerate rappresentative e inoltre, come indicato al considerando 36, l'Ucraina è stata utilizzata anche come paese di riferimento per determinare il valore normale per la RPC. Quindi i dati sono stati considerati rappresentativi per determinare il livello delle importazioni cinesi.

    (99)

    Nel caso delle importazioni dall'Ucraina, sono stati utilizzati i dati verificati forniti nelle risposte al questionario durante il riesame intermedio parallelo. Anche se il periodo dell'inchiesta intermedia andava dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012 e non copriva quindi il primo trimestre del periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, le informazioni sono risultate adeguate per la determinazione dei volumi delle importazioni. I dati sono stati infatti verificati e trovati accurati e rappresentativi per determinare i volumi delle importazioni dall'Ucraina nel periodo dell'inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

    (100)

    I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono stati stimati estrapolando il rapporto tra il totale del volume di produzione e il totale del volume delle vendite dei sette produttori dell'Unione che hanno collaborato al totale del volume di produzione stimato dell'industria dell'Unione per ciascun anno del periodo in esame.

    (101)

    Di conseguenza il consumo dell'Unione è diminuito dell'11 % tra il 2008 e il PIRPS. Più precisamente, la domanda apparente è diminuita di 7 punti percentuali tra il 2008 e il 2009, mentre è aumentata di 9 punti percentuali tra il 2009 e il 2010. Durante il PIRPS il consumo dell'Unione ha raggiunto un totale di 9-10 milioni di unità, che costituisce una riduzione del 13 % rispetto all'anno precedente.

    Tabella 1

    Volume

    (in migliaia di unità)

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Consumo

    10 000 – 11 000

    9 000 – 10 000

    10 000 – 11 000

    9 000 – 10 000

    Indice

    100

    93

    102

    89

    Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, risposte al questionario

    2.   Importazioni dai paesi in esame

    (102)

    Nell'inchiesta iniziale conclusa nel 2007 le importazioni originarie della RPC e dell'Ucraina sono state esaminate cumulativamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si è verificato se una valutazione cumulativa fosse appropriata anche nel presente riesame in previsione della scadenza.

    (103)

    A tale riguardo è risultato che il margine di dumping stabilito per le importazioni dalla RPC era superiore al livello minimo (11,5 %) fissato nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina, non è stato constatato alcun dumping per il PIRPS né alcun rischio di reiterazione del dumping. Le importazioni dall'Ucraina devono quindi essere decumulate dalle importazioni dalla RPC, dato che non sono soddisfatti i criteri stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   Importazioni dalla RPC

    3.1.   Volume e quota di mercato

    (104)

    Come indicato al considerando 98, data la collaborazione estremamente scarsa dei produttori esportatori cinesi, il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato stabilito in base ai dati disponibili della banca dati 14.6, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    (105)

    Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono quindi diminuite in termini assoluti da tra 4 e 4,5 milioni di unità nel 2008 a tra 1,5 e 2,0 milioni di unità nel PIRPS, vale a dire del 59 % durante il periodo in esame. Questo calo è stato particolarmente pronunciato tra il 2010 e il PIRPS, quando le importazioni dalla RPC sono diminuite del 36 %, da tra 3 e 3,5 milioni nel 2010 a tra 1,5 e 2,0 milioni di unità nel PIRPS. Questo calo coincide con la reintroduzione del dazio antidumping per la società Since Hardware nel dicembre 2010 (cfr. considerando 64).

    (106)

    Mentre le quote di mercato delle importazioni cinesi sono diminuite di 22 punti percentuali durante il periodo in esame, durante il PIRPS la quota di mercato detenuta era sostanziale, cioè il 15-20 %.

    Tabella 2

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Volumi delle importazioni dalla RPC soggette a misure (in migliaia di unità)

    4 000 - 4 500

    3 000 - 3 500

    3 000 - 3 500

    1 500 - 2 000

    Indice

    100

    73

    76

    40

    Quota di mercato delle importazioni dalla RPC soggette a misure

    40 % - 45 %

    30 % - 35 %

    30 % - 35 %

    15 % - 20 %

    Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

    3.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (107)

    A causa della collaborazione estremamente scarsa dei produttori esportatori cinesi, il prezzo medio all'importazione per le importazioni dalla RPC ha dovuto essere stabilito in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle informazioni contenute nella banca dati 14.6. Le dati ivi indicati sono stati convertiti in prezzo/unità seguendo il metodo sopramenzionato (cfr. considerando 104). I prezzi all'importazione stabiliti con questo metodo sono aumentati da 7,0 EUR/unità nel 2008 a 8,2 EUR/unità durante il PIRPS, cioè del 17 %.

    Tabella 3

    Prezzo delle importazioni soggette a misure in EUR/unità

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Repubblica popolare cinese

    7,0

    8,3

    8,4

    8,2

    Indice

    100

    119

    121

    117

    Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

    (108)

    Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PIRPS, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica (cioè esclusi i costi di trasporto nell'Unione e con detrazione di sconti e riduzioni) è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi delle importazioni stabilita come indicato al considerando 107, su base CIF, con opportuni adeguamenti per i dazi doganali.

    (109)

    Dal confronto è emerso che le importazione dalla RPC, se espresse in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel PIRPS, erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione di quasi il 20 %.

    4.   Importazioni dall'Ucraina

    (110)

    Come menzionato al considerando 99, i volumi e i prezzi delle importazioni dall'Ucraina sono stati stabiliti in base alle risposte al questionario verificate, presentate dal produttore esportatore ucraino nel riesame intermedio parallelo in corso.

    (111)

    La tabella seguente presenta l'andamento delle importazioni dall'Ucraina durante il periodo in esame, in termini di volume e quote di mercato.

    Tabella 4

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Volumi delle importazioni dalla RPC soggette a misure (in migliaia di unità)

    700-900

    800-1 000

    900-1 100

    900-1 100

    Indice

    100

    104

    128

    124

    Quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina soggette a misure

    6 % - 9 %

    7 % - 10 %

    8 % - 11 %

    9 % - 12 %

    Fonte: risposte al questionario verificate

    (112)

    Le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina sono aumentate del 24 % tra il 2008 e il 2011. L'Ucraina ha potuto aumentare le sue importazioni soprattutto a causa del dazio antidumping più elevato applicato alle importazioni di assi da stiro originarie della RPC. La modifica del dazio antidumping per l'Ucraina dal 9,9 % al 7,7 % effettuata nel luglio 2010 ha contribuito a rendere più competitive le importazioni ucraine sul mercato dell'Unione.

    (113)

    La tabella seguente presenta l'andamento dei prezzi medi, CIF frontiera dell'Unione, delle importazioni dall'Ucraina soggette a misure.

    Tabella 5

    Prezzo delle importazioni soggette a misure in EUR/unità

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Ucraina

    8 - 10

    9 - 11

    10 - 12

    9 - 11

    Indice

    100

    110 - 115

    115 - 120

    110 - 115

    Fonte: risposte verificate al questionario

    (114)

    Come indicato nella tabella 5, il prezzo medio all'importazione è aumentato del 10-15 % nel periodo in esame ed ha quasi raggiunto il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PIRPS.

    5.   Importazioni non soggette a misure da altri paesi terzi

    (115)

    I volumi delle importazioni non soggette a misure da altri paesi terzi sono stati stabiliti in base ai dati della banca dati 14.6 convertiti in unità, seguendo lo stesso metodo utilizzato per determinare i volumi delle importazioni dalla RPC, come descritto al considerando 98. Ciò è stato considerato ragionevole perché i relativi codici NC di Eurostat comprendevano anche altri prodotti oltre al prodotto in esame e quindi non sono stati ritenuti adeguati per stabilire i volumi delle importazioni da altri paesi terzi.

    (116)

    La tabella seguente presenta l'andamento delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame, in termini di volume e di quota di mercato, nonché il prezzo medio di tali importazioni.

    Tabella 6

    Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in migliaia di unità)

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Turchia

    300-500

    500-700

    700-900

    800-1 000

    Indice

    100

    160-170

    215-225

    225-235

    Altri paesi terzi

    400-600

    600-800

    900-1 100

    700-900

    Indice

    100

    130-140

    190-200

    150-160

    Totale di tutti gli altri paesi

    700-1 100

    1 100-1 500

    1 600-2 000

    1 500-1 900

    Indice

    100

    140-150

    200-210

    180-190

    Quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi

    5 % - 10 %

    10 % - 15 %

    15 % - 20 %

    15 % - 20 %

    Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/unità)

    7,7

    8,1

    8,2

    9,0

    Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

    (117)

    Il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi è aumentato complessivamente durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2010 esso è aumentato ed è persino più che raddoppiato, mentre tra il 2010 e il PIRPS è diminuito nuovamente. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato quindi notevolmente nel periodo in esame, raggiungendo 1,5-1,9 milioni di unità nel PIRPS, corrispondenti a una quota di mercato del 15-20 % durante il PIRPS. La maggior parte di queste importazioni proviene dalla Turchia, dove le importazioni sono aumentate da 0,3 – 0,5 milioni di unità nel 2008 a 0,8 – 1,0 milioni di unità nel PIRPS.

    (118)

    Il prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi non soggette a misure è aumentato del 17 %, da 7,7 EUR/unità nel 2008 a 9,0 EUR/unità nel PIRPS.

    6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (119)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprendeva una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (120)

    Come indicato al considerando 20, per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato utilizzato il campionamento.

    (121)

    Ai fini dell'analisi del pregiudizio, sono stati stabiliti indicatori di pregiudizio a due livelli:

    indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo della capacità produttiva, produttività, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione, stimata in base alle informazioni fornite dai produttori che si sono manifestati;

    indicatori microeconomici (media dei prezzi unitari, costi unitari, scorte, costo del lavoro, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati sulla base dei dati forniti dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    6.1.   Indicatori macroeconomici

    a)   Produzione

    (122)

    La produzione totale dell'Unione è stata stimata come indicato nel considerando 91.La produzione dell'Unione è quindi aumentata del 4 % tra il 2008 e il PIRPS. Più precisamente, essa è diminuita del 2 % tra il 2008 e il 2009 ed è aumentata del 6 % tra il 2009 e il PIRPS fino a circa 5,2 milioni di unità.

    Tabella 7

    in migliaia di unità

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Produzione

    5 000

    4 887

    5 072

    5 194

    Indice

    100

    98

    101

    104

    Fonte: risposte al questionario.

    b)   Capacità di produzione e utilizzo della capacità produttiva

    (123)

    La capacità di produzione è stata stimata applicando il rapporto tra il totale del volume di produzione e il totale della capacità dei sette produttori dell'Unione che hanno collaborato per ciascun anno del periodo in esame alla produzione totale dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 122.

    (124)

    La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è aumentata del 17 % nel corso del periodo in esame. Quest'aumento riguarda però solo uno dei produttori dell'Unione, poiché la capacità degli altri produttori che hanno collaborato è rimasta stabile durante il periodo in esame. I risultati dell'inchiesta indicano che alcuni produttori dell'Unione che non hanno collaborato hanno probabilmente chiuso i loro impianti di produzione, riducendo così la capacità di produzione totale dell'Unione nel periodo in esame, il che non viene riflesso nella tabella 8. Dall'inchiesta è emerso anche che l'industria dell'Unione ha prodotto prodotti diversi dal prodotto in esame (p.es. asciugatrici) in parte sulle stesse linee di produzione. Inoltre, dall'inchiesta è risultato che i produttori dell'Unione possono passare facilmente dalla produzione del prodotto in esame a quella di altri prodotti. Non è stato perciò possibile stabilire chiaramente la capacità di produzione del prodotto in esame.

    (125)

    L'utilizzo della capacità produttiva era pari al 66 % nel 2008 ed è leggermente diminuito al 58 % nel PIRPS. Come indicato nel considerando precedente, la capacità produttiva totale dell'Unione non ha potuto essere stabilita in modo attendibile. Dato che l'utilizzo della capacità produttiva è stabilito in base alla capacità totale, in questo caso non può essere necessariamente considerato un indicatore di pregiudizio significativo.

    Tabella 8

    in migliaia di unità

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Capacità di produzione

    7 592

    7 962

    8 375

    8 906

    Indice

    100

    105

    110

    117

    Utilizzo della capacità produttiva

    66 %

    61 %

    61 %

    58 %

    Indice

    100

    93

    92

    89

    Fonte: risposte al questionario.

    c)   Volume delle vendite

    (126)

    Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato stabilito come descritto al considerando 100. Ne risulta che il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è aumentato del 10 % tra il 2008 e il PIRPS. Quest'aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 2010 e il PIRPS, quando il volume delle vendite è aumentato di 7 punti percentuali. Ciò è coinciso con un calo delle importazioni dalla RPC in seguito all'istituzione del dazio antidumping nei confronti della Since Hardware (Guangzhou) Co.

    Tabella 9

    in migliaia di unità

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione

    4 300 - 4 500

    4 300 - 4 500

    4 500 - 4 700

    4 800 - 5 000

    Indice

    100

    99

    103

    110

    Fonte: risposte al questionario.

    d)   Quota di mercato

    (127)

    Durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha riacquistato quote di mercato, che sono aumentate dal 40-45 % nel 2008 al 50-55 % nel PIRPS, vale a dire del 24 %. Quest'aumento è dovuto principalmente al calo dei consumi e del volume delle importazioni cinesi nonché all'aumento parallelo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione.

    Tabella 10

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Quote di mercato dei produttori dell'Unione

    40 % - 45 %

    45 % - 50 %

    40 % - 45 %

    50 % - 55 %

    Indice

    100

    107

    101

    124

    Fonte: risposte al questionario e banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

    e)   Crescita

    (128)

    Il consumo dell'Unione è diminuito tra il 2008 e il PIRPS. Parallelamente, il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato del 10 % e la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 24 %. Durante lo stesso periodo aanche la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 4 %, gli investimenti sono più che raddoppiati (considerando 141) e l'occupazione è salita del 10 % (considerando 129). Si può concludere quindi che nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato una crescita.

    f)   Occupazione

    (129)

    L'occupazione e l'andamento dell'occupazione sono stati stimati per tutta l'industria dell'Unione estrapolando i dati disponibili relativi ai produttori dell'Unione che hanno collaborato. In linea con l'aumento delle vendite, il livello dell'occupazione dell'industria dell'Unione ha mostrato un incremento del 10 % tra il 2008 e il PIRPS.

    Tabella 11

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Occupazione per il prodotto simile

    655

    672

    736

    722

    Indice

    100

    102

    112

    110

    Fonte: risposte al questionario

    g)   Produttività

    (130)

    La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, calcolata come produzione (in unità) annua per addetto, è diminuita del 6 % nel periodo in esame. Ciò è dovuto al fatto che la produzione è aumentata in misura minore rispetto all'occupazione.

    Tabella 12

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Produttività (000 unità per addetto)

    7,6

    7,3

    6,9

    7,2

    Indice

    100

    95

    90

    94

    Fonte: risposte al questionario

    h)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (131)

    Il margine di dumping constatato era notevolmente superiore al livello minimo. Per quanto riguarda l'impatto dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione, visti in particolare i volumi e i prezzi delle importazioni dalla RPC, esso non può essere considerato trascurabile.

    (132)

    Per quanto riguarda gli effetti di precedenti pratiche di dumping, gli indicatori sopra esaminati mostrano un certo miglioramento, ma mettono anche in evidenza che l'industria dell'Unione è ancora fragile e vulnerabile.

    6.2.   Indicatori microeconomici

    a)   Prezzi e altri fattori che incidono sui prezzi

    (133)

    Nella seguente tabella è indicato l'andamento del prezzo medio di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione. I prezzi medi sono rimasti relativamente stabili durante il periodo in esame, anche se sono aumentati leggermente nel PIRPS. Come detto sopra, quest'aumento è coinciso con l'adozione dei dazi antidumping nei confronti della Since Hardware (Guangzhou) Co.

    Tabella 13

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Prezzo unitario sul mercato dell'Unione (EUR/unità)

    10,9

    10,7

    10,9

    11,2

    Indice

    100

    98

    100

    103

    Costo di produzione unitario (EUR/unità)

    10,9

    10,5

    11,0

    11,4

    Indice

    100

    96

    101

    105

    Fonte: risposte al questionario.

    (134)

    I prezzi di vendita seguono la tendenza dei prezzi delle principali materie prime (p. es. l'acciaio). I prezzi di vendita e i costi sono rimasti relativamente stabili per tutto il periodo in esame, anche se i costi sono aumentati un po' più dei prezzi di vendita, il che ha influito negativamente sulla redditività dell'industria dell'Unione tra il 2008 e il PIRPS. L'industria dell'Unione non ha potuto tuttavia aumentare i suoi prezzi a livelli sostenibili, ma è stata costretta ad adeguarsi ai bassi prezzi delle importazioni cinesi per assicurarsi la sua quota di mercato in un periodo di calo dei consumi.

    b)   Costo del lavoro

    (135)

    I salari medi sono rimasti stabili nel periodo in esame, mentre il costo di produzione unitario è aumentato del 3 % (cfr. tabella 13).

    Tabella 14

    EUR/dipendente

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Salario medio

    20 669

    19 377

    19 885

    20 523

    Indice

    100

    94

    96

    99

    Fonte: risposte al questionario

    c)   Scorte

    (136)

    Nel periodo in esame è stato registrato un aumento del volume delle scorte. Nel PIRPS il livello delle scorte ha superato del 56 % i livelli del 2008.

    Tabella 15

    in migliaia di unità

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Scorte finali

    94

    137

    184

    146

    Indice

    100

    147

    197

    156

    Fonte: risposte al questionario

    d)   Redditività e utile sul capitale investito

    (137)

    L'industria dell'Unione ha potuto aumentare leggermente la sua redditività tra il 2008, quando era in pareggio, e il 2009, quando è salita del 2 %. La redditività è però diminuita nuovamente nel 2010 e ancor più durante il PIRPS, quando ha raggiunto il – 1,7 %. Complessivamente la redditività ha subito una contrazione del 2 % durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 134, tale contrazione è stata determinata principalmente dal fatto che l'industria dell'Unione non abbia potuto aumentare i prezzi di vendita in linea con l'aumento dei costi, dato che è stata costretta ad adeguarsi ai bassi prezzi delle importazioni cinesi per riassicurarsi la sua quota di mercato.

    (138)

    L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso la tendenza della redditività. È aumentato tra il 2008 e il 2009 ed è diminuito tra il 2009 e il PIRPS. La riduzione dell'utile sul capitale investito è stata più pronunciata di quella dei livelli di redditività a causa dei maggiori investimenti, come indicato al considerando 141.

    Tabella 16

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Redditività

    (% delle vendite nette)

    0,0 %

    2,0 %

    –0,8 %

    –1,7 %

    Indice

    100

    102

    99

    98

    Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

    –4 %

    96 %

    –20 %

    –82 %

    Indice

    100

    200

    84

    22

    Fonte: risposte al questionario

    e)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

    (139)

    Il flusso di cassa netto delle attività operative, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, espresso in percentuale del fatturato del prodotto simile, è migliorato in linea con la redditività da un punto di pareggio nel 2008 al 5 % nel 2009. Nel 2010 è sceso al 3 % e durante il PIRPS è stato negativo.

    Tabella 17

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Flusso di cassa

    (% del fatturato)

    0 %

    5 %

    3 %

    –1 %

    Fonte: risposte al questionario

    (140)

    Non vi sono indicazioni particolari che facciano ritenere che l'industria dell'Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali.

    f)   Investimenti

    (141)

    Gli investimenti annui dei produttori inclusi nel campione per la produzione del prodotto simile sono più che raddoppiati tra il 2008 e il PIRPS. Tra il 2008 e il 2009 vi è stato un netto incremento. Quest'aumento degli investimenti è dovuto agli sforzi di ristrutturazione effettuati dall'industria dell'Unione che ha investito nel suo processo di produzione per renderla più competitiva. Tra il 2010 e il PIRPS è stato registrato un calo, ma il livello degli investimenti è rimasto notevolmente superiore rispetto al 2008.

    Tabella 18

     

    2008

    2009

    2010

    PIRPS (2011)

    Investimenti netti (migliaia di EUR)

    239

    504

    1 046

    569

    Indice

    100

    211

    438

    239

    Fonte: risposte al questionario.

    7.   Conclusioni sul pregiudizio

    (142)

    L'analisi degli indicatori macroeconomici ha mostrato segni di miglioramento, in particolare a livello della produzione e dei volumi delle vendite nonché della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame. Allo stesso tempo alcuni degli indicatori microeconomici si sono ridotti, come la redditività e l'utile sugli investimenti. I prezzi di vendita, anche se sono aumentati leggermente, non hanno potuto raggiungere livelli sostenibili e corrispondere all'aumento dei costi di produzione. Ciò si spiega principalmente con il fatto che la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta a livelli elevati per tutto il periodo in esame, mentre i prezzi di tali importazioni sono rimasti bassi e l'industria dell'Unione ha dovuto adeguarsi per assicurarsi la sua quota di mercato.

    (143)

    Le misure adottate nel confronti della RPC hanno quindi aiutato solo parzialmente l'industria dell'Unione a riprendersi dal pregiudizio subito.

    (144)

    Alla luce dell'analisi che precede, la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata e non vi è stato alcun pregiudizio sostanziale. Tuttavia, nonostante le evidenti tendenze positive e i notevoli sforzi di ristrutturazione, l'industria dell'Unione rimane fragile e vulnerabile.

    F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    1.   Osservazioni preliminari

    (145)

    Come indicato nei considerando 51 e 52, vista la scarsa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, l'analisi del mercato interno cinese e delle esportazioni dalla RPC verso altri paesi terzi ha dovuto essere basata sui dati disponibili, cioè sulle informazioni pubblicate nell'ambito del riesame del giugno 2010 effettuato dalla International Trade Commission degli Stati Uniti («US sunset review»).

    (146)

    Nel periodo in esame l'industria dell'Unione si è trovata in una situazione delicata e vulnerabile, ancora esposta agli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.

    (147)

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese interessato sono state valutate al fine di stabilire vi fosse un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

    2.   Incidenza del volume di importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

    (148)

    Come indicato sopra per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza della misure. È molto probabile che in assenza di misure i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC aumentino e che i prezzi praticati siano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso che i principali acquirenti dell'industria dell'Unione sono i rivenditori, cioè i grandi supermercati che possono negoziare da una posizione di forza e tendono a rifornirsi in modo crescente di assi da stiro provenienti dalla RPC, che saranno immesse sul mercato molto probabilmente a prezzi di dumping molto bassi. È quindi probabile che la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione si aggravi e che essa sarà costretta ad abbassare i suoi prezzi con effetti disastrosi per la redditività, già negativa nel PIRPS.

    (149)

    Data la situazione di fragilità e vulnerabilità dell'industria dell'Unione, l'aumento del volume delle importazioni e gli effetti sui prezzi delle importazioni in dumping dalla RPC causerebbero quindi gravi perdite finanziarie e una riduzione della quota di mercato.

    (150)

    Il comportamento di un esportatore cinese, Since Hardware (Guangzhou) Co., che in passato ha beneficiato di un'aliquota del dazio dello 0 %, può essere considerato esemplare per il comportamento probabile degli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure. Si ricorda che la Since Hardware (Guangzhou) Co, che in passato (dall'aprile 2007 al dicembre 2010) ha beneficiato di un dazio dello 0 %, ha aumentato notevolmente le sue esportazioni verso l'Unione in tale periodo, a prezzi di dumping molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Come già accennato, un'inchiesta antidumping su questa società ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo del 35,8 %. Da tale inchiesta è emerso inoltre che il volume delle importazioni di questa società nel periodo dell'inchiesta (2009) era raddoppiato rispetto a quello della stessa società nel periodo dell'inchiesta iniziale (2005) conclusa nel 2007. L'inchiesta relativa alla Since Hardware (Guangzhou) Co ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa di tale situazione.

    (151)

    Dall'inchiesta è emerso inoltre che prima dell'apertura del presente riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori cinesi avevano già offerto a potenziali acquirenti dell'Unione prezzi nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Ciò dimostra che è molto probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi cerchino di immettere sul mercato dell'Unione quantitativi crescenti abbassando i livelli attuali dei prezzi.

    3.   Attrattività del mercato dell'Unione, misure in vigore in altri paesi terzi e capacità produttiva inutilizzata

    (152)

    Come indicato nei considerando da 55 a 57, l'industria cinese delle assi da stiro è fortemente orientata all'esportazione e anche dopo l'istituzione delle misure l'Unione rimane il suo mercato più grande e attrattivo.

    (153)

    Il secondo mercato di esportazione per i produttori esportatori cinesi è quello degli USA. L'accesso al mercato statunitense resta tuttavia limitato a causa dell'esistenza di forti misure antidumping estese fino al 2015. Ciò aumenta il rischio che quantitativi crescenti di importazioni dalla RPC vengano diretti verso il mercato dell'Unione se le misure non dovessero essere mantenute.

    (154)

    Secondo le informazioni che la Commissione ha tratto dal riesame US sunset review, nella RPC esiste potenzialmente una notevole capacità produttiva inutilizzata e altre capacità supplementari possono essere aggiunte facilmente se i dazi antidumping dovessero essere abrogati, dato che la produzione di assi da stiro nella RPC è ad alta intensità di manodopera e un eventuale aumento di produzione non richiede investimenti rilevanti o qualifiche specifiche. In base alle informazioni disponibili si è concluso pertanto che nella RPC sono disponibili, almeno potenzialmente, notevoli capacità inutilizzate che potrebbero essere riorientate verso il mercato dell'Unione se si lasciassero scadere le misure antidumping.

    4.   Altri fattori

    4.1.   Importazioni dalla RPC non oggetto di dumping

    (155)

    Come accennato in precedenza, durante il PIRPS non sono state constatate pratiche di dumping da parte dell'unico esportatore cinese che ha collaborato e che ha un dazio individuale del 22,7 %. Tuttavia, dato che le importazioni di questa società rappresentano solo una minima parte del volume totale delle importazioni cinesi, si è concluso che esse non potevano essere considerate significative e aver contribuito alla situazione di fragilità dell'industria dell'Unione nel PIRPS.

    (156)

    È stato inoltre stabilito che le importazioni di questa società non sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PIRPS.

    4.2.   Importazioni dall'Ucraina

    (157)

    Come già detto, le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina sono aumentate del 24 %. Ciò ha determinato un leggero aumento del mercato corrispondente nel periodo in esame.

    (158)

    Dal 2008 al PIRPS il prezzo medio all'importazione è però aumentato del 14 %, raggiungendo il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PIRPS.

    (159)

    Di conseguenza, la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione non è stata causata dalle importazioni di assi da stiro dall'Ucraina. Inoltre, è improbabile che le importazioni dall'Ucraina contribuiscano alla reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

    4.3.   Importazioni non soggette a misure da altri paesi terzi

    (160)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure è aumentato, anche se è stato registrato un lieve calo tra il 2010 e PIRPS. Quest'aumento del volume delle importazioni si è tradotto anche in un aumento della quota di mercato dal 5-10 % al 15-20 % nello stesso periodo.

    (161)

    Anche se i livelli dei prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi erano inferiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione, essi erano superiori ai prezzi medi delle importazioni dalla RPC, come stabilito nella presente inchiesta.

    (162)

    Nonostante ciò, è probabile che le importazioni cinesi aumentino in modo considerevole, a prezzi di dumping inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha infatti rivelato che i prezzi medi delle importazioni dalla RPC, senza dazio antidumping, erano inferiori di circa il 20 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Se prevede quindi che se si lasciassero scadere le misure le importazioni cinesi sarebbero immesse sul mercato dell'Unione a prezzi inferiori al prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi, come è già successo nel PIRPS. Si ritiene pertanto che le importazioni dai mercati dei paesi terzi, anche se hanno avuto una certa incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, non possano invalidare la conclusione che in caso di scadenza delle misure esiste il rischio di reiterazione di un dumping pregiudizievole delle importazioni cinesi.

    4.4.   Calo del consumo

    (163)

    Va notato che l'evidente calo del consumo tra il 2010 e il PIRPS è soprattutto un effetto statistico della riduzione delle importazioni causata dall'istituzione di misure antidumping nei confronti della Since Hardware (Guangzhou) Co. Durante lo stesso periodo, l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare il volume delle vendite e la sua quota di mercato. Il calo dei consumi non ha quindi potuto influire sulla situazione dell'industria dell'Unione.

    5.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

    (164)

    L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

    (165)

    Considerando il livello di dumping ancora esercitato dai produttori esportatori cinesi, l'attrattività del mercato dell'Unione, il comportamento passato del produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co, evidenziato nell'inchiesta conclusa nel dicembre 2010, la possibilità che i produttori cinesi aumentino facilmente la loro capacità produttiva in caso di un aumento della domanda, il forte orientamento all'esportazione dei produttori cinesi e le loro strategie dei prezzi, è probabile che se le misure dovessero essere abrogate l'industria dell'Unione sarà confrontata con un aumento delle importazioni cinesi a prezzi fortemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. In tal caso si prevede non solo un deterioramento della situazione già difficile dell'industria dell'Unione in termini di redditività, ma anche il rischio che vengano rovesciati alcuni dei miglioramenti rilevati recentemente nell'andamento generale dell'industria dell'Unione.

    G.   INTERESSE DELL'UNIONE

    1.   Introduzione

    (166)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie della RPC in seguito ai risultati del presente riesame in previsione della scadenza sia nell'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi delle varie parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (167)

    La presente inchiesta è un riesame che analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping. Essa consente quindi di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti sulle parti interessate derivanti dalle misure antidumping vigenti.

    (168)

    Inoltre, si propone di chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina, che porta all'accesso senza restrizioni di una crescente quantità di importazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione.

    (169)

    Su tali basi si è esaminato se nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni originarie dalla RPC non sia nell'interesse dell'Unione.

    2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (170)

    L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere solida, come confermato dallo sviluppo positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo in esame, dovuto in parte agli sforzi compiuti per essere più competitiva e alle misure in vigore. Si può ragionevolmente prevedere che le misure attualmente in vigore continueranno ad avere un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC non fossero mantenute, è probabile che l'industria dell'Unione subisca un grave pregiudizio per i volumi ingenti di importazioni in dumping provenienti dalla RPC, che causerebbero un notevole deterioramento della sua situazione finanziaria, visti i margini di sottoquotazione rilevati nel PIRPS. I tassi di redditività, attualmente già negativi, gli utili sugli investimenti e le scorte subirebbero un ulteriore calo e porterebbero infine molto probabilmente alla scomparsa dell'industria dell'Unione.

    (171)

    Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC è chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    3.   Interesse delle altre parti

    (172)

    Nessuno dei 15 importatori/operatori commerciali contattati ha collaborato e nessuna delle altre parti potenzialmente interessate si è manifestata durante l'inchiesta. Non vi sono elementi di prova che dimostrino che le misure in vigore avranno un impatto considerevole sugli importatori o sui consumatori del prodotto in esame. In questo contesto è ragionevole supporre che i principali acquirenti, cioè i rivenditori al dettaglio, saranno in grado di trasferire al consumatore finale gli eventuali aumenti di prezzo causati dai dazi antidumping senza che ciò abbia effetti sostanziali sulla percezione del consumatore.

    4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (173)

    Su tali basi si può concludere che non vi sono motivi convincenti che indichino chiaramente che il mantenimento delle misure nei confronti della RPC sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione.

    H.   MISURE ANTIDUMPING

    (174)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e l'abrogazione delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'Ucraina. È stato inoltre fissato un termine entro il quale esse potevano presentare osservazioni.

    (175)

    Ne consegue che, come stabilito all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, occorre mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante e/o riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, attualmente classificate nei codici NC 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 e 8516900051) e originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

    Paese

    Fabbricante

    Aliquota dei dazi (%)

    Codice addizionale TARIC

    Repubblicapopolare cinese

    Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

    34,9

    A782

    Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

    39,6

    A783

    Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

    35,8

    A784

    Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

    18,1

    A785

    Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

    26,5

    A786

    Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

    22,7

    A953

    Tutte le altre società

    42,3

    A999

    3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il procedimento antidumping concernente le importazioni di assi da stiro originarie dell'Ucraina è chiuso e le misure antidumping istituite nei confronti dell'Ucraina dal regolamento (CE) n. 452/2007 sono abrogate.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. JUKNA


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 109 del 26.04.2007, pag. 12.

    (3)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 10.

    (4)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

    (5)  GU L 168 del 2.7.2010, pag. 12.

    (6)  GU L 24 del 28.1.2010, pag. 24.

    (7)  GU L 242 del 15.9.2010, pag. 1.

    (8)  GU 2009/C 282/16.

    (9)  GU L 297 del 26.10.2012, pag. 5.

    (10)  GU C 223 del 22.9.2007.

    (11)  GU C 187 del 28.06.2011, pag. 21.

    (12)  GU C 120 del 25.4.2012, pag. 9.

    (13)  GU C 166 del 12.6.2012, pag. 3.

    (14)  N. 731-TA-1047 (Review).

    (15)  Cfr. i considerando 57 e 67 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2010.


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