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Document 22013D0008

    Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 144 del 30.5.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/8(2)/oj

    30.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 144/12


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 8/2013

    del 1o febbraio 2013

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza closantel, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triclabendazolo, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32012 R 0221: Regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 7),

    32012 R 0222: Regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 (GU L 75 del 15.3.2012, pag. 10).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 221/2012 e (UE) n. 222/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 75 del 15.3.2012, pag. 7.

    (2)  GU L 75 del 15.3.2012, pag. 10.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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