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Document 32012D0503

    Decisione 2012/503/PESC del Consiglio, del 13 settembre 2012 , che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

    GU L 249 del 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

    14.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/13


    DECISIONE 2012/503/PESC DEL CONSIGLIO

    del 13 settembre 2012

    che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione»), istituita il 15 settembre 2008. Tale decisione scade il 14 settembre 2012.

    (2)

    Il 15 maggio 2012 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato una serie di raccomandazioni in merito al riesame a livello strategico del futuro dell’EUMM Georgia.

    (3)

    L’EUMM Georgia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi sulla base del suo mandato attuale.

    (4)

    La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

    1)

    l’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

    «3.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione e il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell’Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell’UE affidate al personale nell’esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

    2)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Sicurezza

    1.   Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUMM Georgia conformemente agli articoli 5 e 9.

    2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

    3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

    4.   Il personale dell’EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

    5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2011/292/UE.»;

    3)

    all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000 EUR.»;

    4)

    l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    Comunicazione di informazioni classificate

    1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE.

    2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all’OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” che sono prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite e dell’OSCE.

    3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotti ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

    4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione e coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

    5.   L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

    5)

    l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    Valutazione della missione

    Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal SEAE.»;

    6)

    all’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa cessa di produrre effetti il 14 settembre 2013.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43.

    (2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;

    (3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;


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