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Document 32012R0395

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 395/2012 della Commissione, dell' 8 maggio 2012 , recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2012/2013

    GU L 123 del 9.5.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/395/oj

    9.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 123/32


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 395/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 maggio 2012

    recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2012/2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 142 in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse dell’Unione sospendere l’applicazione di dazi all’importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2012/2013, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), prevede le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti del settore dello zucchero (zucchero di importazione industriale) recanti il numero d’ordine 09.4390, in conformità all’articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009, i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all’importazione saranno sospesi devono essere determinati con un atto giuridico distinto.

    (3)

    È quindi necessario fissare i quantitativi di zucchero industriale da importare ai quali nella campagna di commercializzazione 2012/2013, non si applicano dazi all’importazione.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I dazi all’importazione di zucchero industriale del codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4390 sono sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate, a decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 30 settembre 2013.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2012.

    Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


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