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Document 32012R0223

Regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 75 del 15.3.2012, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. impl. da 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/223/oj

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/12


REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga a uno dei tipi di concimi elencati nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento possa recare l'indicazione «concime CE».

(2)

Tra i tipi di concimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 alcuni possono essere venduti esclusivamente sotto forma di polveri fini, mentre altri possono essere venduti anche sotto forma di sospensioni. I concimi in sospensione comportano meno rischi per la salute degli agricoltori allorché vengono utilizzati in condizioni nelle quali l'uso di polveri fini determinerebbe l'inalazione di polveri. Allo scopo di ridurre l'esposizione degli agricoltori alle polveri è opportuno estendere l'opzione di utilizzare sospensioni anche ai tipi di concimi contenenti manganese quale microelemento e ampliare inoltre la gamma di ingredienti autorizzati nelle attuali sospensioni di concimi a base di boro e di rame.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede l'impiego di agenti complessanti quali ingredienti nei concimi contenenti microelementi. Nessuno di tali concimi reca l'indicazione «concime CE» perché finora nessun elenco di agenti complessanti autorizzati è stato redatto e inserito nell'allegato I di tale regolamento e perché non esistono denominazioni tipologiche per i concimi contenenti agenti complessanti. Poiché sono ora disponibili idonei agenti complessanti (sali di acido lignosolfonico, di seguito «LS»), è opportuno inserirli nell'elenco degli agenti complessanti autorizzati e creare corrispondenti denominazioni tipologiche. Le attuali denominazioni tipologiche per i concimi in soluzione devono anch'esse essere adattate per consentire l'utilizzo di agenti complessanti, ma, allo scopo di facilitare i controlli ufficiali, è opportuno che ciascuna di tali soluzioni non contenga più di un agente complessante.

(4)

Le nuove norme in merito alle soluzioni e alle sospensioni di microelementi richiedono la rietichettatura di questi tipi di concimi. Tuttavia per qualche tempo esisteranno ancora scorte di concimi etichettati applicando le vecchie norme. È opportuno pertanto concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a preparare le nuove etichette e a smaltire le scorte da essi detenute.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene una serie di norme in merito all'etichettatura delle miscele di concimi a base di microelementi, ma non fornisce nel suo allegato I le corrispondenti denominazioni tipologiche. Il regolamento (UE) n. 137/2011 ha inserito nella sezione E.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 la tabella E.2.4 contenente le corrispondenti denominazioni tipologiche e disposizioni più chiare per le miscele di concimi a base di microelementi. La tabella E.2.4 richiede tuttavia alcune informazioni riguardo all'etichettatura che in taluni casi non sarebbero conformi a quelle richieste all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre quindi modificare in tal senso la tabella E.2.4. È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme e di smaltire le loro scorte di miscele di concimi a base di microelementi.

(6)

L'acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-diacetico (di seguito «HBED») è un agente chelante organico per microelementi. In particolare il ferro chelato con HBED è utilizzato per ovviare alle carenze di ferro e per curare la clorosi ferrica per una grande varietà di alberi da frutto. L'eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde, una buona crescita e lo sviluppo dei frutti. Il ferro nella forma chelata con HBED è stato autorizzato in Polonia senza alcun danno per l'ambiente. È opportuno pertanto aggiungere l'HBED nell'elenco degli agenti organici chelanti autorizzati per microelementi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre tuttavia prevedere un periodo transitorio in modo tale che l'HBED sia autorizzato dopo la pubblicazione della corrispondente norma EN.

(7)

Gli inibitori diciandiammide/1,2,4-triazolo (di seguito «DCD/TZ») e 1,2,4-triazolo/3-metilpirazolo (di seguito «TZ/MP») sono inibitori della nitrificazione utilizzati in combinazione con concimi contenenti azoto sotto forma di urea e/o di sali di ammonio. Tali inibitori prolungano nel tempo la disponibilità di azoto per le colture, riducono la lisciviazione dei nitrati e limitano le emissioni di ossido di azoto nell'atmosfera.

(8)

La triammide N-(2-nitrofenil)fosforica (di seguito «2-NPT») è un inibitore dell'ureasi destinato ai concimi azotati contenenti urea per accrescere la disponibilità di azoto per le piante, riducendo nel contempo le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera.

(9)

Gli inibitori DCD/TZ e TZ/MP sono utilizzati da molti anni nella Repubblica ceca e in Germania e l'inibitore 2-NPT è utilizzato da molti anni in Germania e hanno tutti dimostrato di essere efficienti e di non comportare rischi per l'ambiente. Al fine di renderli disponibili a un maggior numero di agricoltori nell'Unione, è pertanto opportuno inserire gli inibitori DCD/TZ, TZ/MP e 2-NPT nell'elenco degli inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(10)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi descritti nel suo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e dovrebbero essere sostituiti da norme EN recentemente elaborate dal comitato europeo di normalizzazione.

(11)

Le norme EN sono solitamente convalidate mediante confronti interlaboratorio volti a quantificare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici. Occorre pertanto operare una distinzione tra norme EN convalidate e metodi non convalidati allo scopo di individuare le norme EN di cui è stata dimostrata l'affidabilità statistica.

(12)

Al fine di semplificare la legislazione e di agevolare future revisioni è opportuno sostituire l'intero testo dei metodi analitici di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Emendamenti

1.   L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1, lettera a), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 1, lettera c), punti i) e ii), il punto 1, lettera d), punto i), il punto 1, lettera e), punto i), il punto 1, lettera f), punto i) e il punto 2 dell'allegato I si applicano dal 4 aprile 2013.

Il punto 3, voce 11, dell'allegato I si applica dal 4 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

la sezione E.1 è così modificata:

a)

nella sezione E.1.1, la voce 1 (f) è sostituita dalla seguente:

«1 (f)

Concime borato in sospensione

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 1 (a) e/o 1 (b) e/o 1 (c) e/o 1 (d)

2 % B totale

La denominazione deve contenere i nomi dei componenti presenti

Boro (B) totale

Boro (B) solubile in acqua, se presente»

b)

la sezione E.1.2 è così modificata:

i)

la voce 2 (c) è sostituita dalla seguente:

«2 (c)

Soluzione di concime al cobalto

Soluzione acquosa di concimi del tipo 2 (a) e/o 2 (b) o 2 (d)

2 % Co solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 2 (a) e 2 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Co solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato, se presente, che può essere identificato sulla base di una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Cobalto (Co) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Cobalto (Co) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: cobalto (Co) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

è aggiunta la seguente voce 2 (d):

«2 (d)

Complesso di cobalto

Prodotto solubile in acqua contenente cobalto combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Co solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del cobalto solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Cobalto (Co) totale complessato»

c)

la sezione E.1.3 è così modificata:

i)

la voce 3 (f) è sostituita dalla seguente:

«3 (f)

Soluzione di concime a base di rame

Soluzione acquosa di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (d) o 3 (i)

2 % Cu solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 3 (a) e 3 (i) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Cu solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: rame (Cu) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

la voce 3 (h) è sostituita dalla seguente:

«3 (h)

Concime al rame in sospensione

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (b) e/o 3 (c) e/o 3 (d) e/o 3 (g)

17 % Cu totale

La denominazione deve contenere:

1)

il nome degli anioni eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) totale

Rame (Cu) solubile in acqua, se presente

Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea»

iii)

è aggiunta la seguente voce 3 (i):

«3 (i)

Complesso di rame

Prodotto solubile in acqua contenente rame combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Cu solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del rame solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) totale complessato»

d)

la sezione E.1.4 è così modificata:

i)

la voce 4 (c) è sostituita dalla seguente:

«4 (c)

Soluzione di concime a base di ferro

Soluzione acquosa di concimi del tipo 4 (a) e/o 4 (b) o 4 (d)

2 % Fe solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 4 (a) e 4 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Fe solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Ferro (Fe) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: ferro (Fe) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

è aggiunta la seguente voce 4 (d):

«4 (d)

Complesso di ferro

Prodotto solubile in acqua contenente ferro combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Fe solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del ferro solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) totale complessato»

e)

la sezione E.1.5 è così modificata:

i)

la voce 5 (e) è sostituita dalla seguente:

«5 (e)

Soluzione di concime a base di manganese

Soluzione acquosa di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) o 5 (g)

2 % Mn solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 5 (a) e 5 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Mn solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: manganese (Mn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

sono aggiunte le seguenti voci 5 (f) e 5 (g):

«5 (f)

Concime al manganese in sospensione

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) e/o 5 (c)

17 % Mn totale

La denominazione deve contenere:

1)

il nome degli anioni eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) totale

Manganese (Mn) solubile in acqua, se presente

Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

5 (g)

Complesso di manganese

Prodotto solubile in acqua contenente manganese combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Mn solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del manganese solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) totale complessato»

f)

la sezione E.1.7 è così modificata:

i)

la voce 7 (e) è sostituita dalla seguente:

«7 (e)

Soluzione di concime a base di zinco

Soluzione acquosa di concimi del tipo 7 (a) e/o 7 (b) o 7 (g)

2 % Zn solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 7 (a) e 7 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % dello Zn solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Zinco (Zn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: zinco (Zn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

è aggiunta la seguente voce 7 (g):

«7 (g)

Complesso di zinco

Prodotto solubile in acqua contenente zinco combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % zinco solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % dello zinco solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) totale complessato»

2)

nella sezione E.2, la tabella E.2.4 è sostituita dalla seguente:

«N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e prescrizioni essenziali

Titolo minimo di microelementi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altri requisiti

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità dei microelementi

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

1

Miscela di microele-menti

Prodotto ottenuto per miscelazione di due o più concimi del tipo E.1, oppure per dissoluzione e/o sospensione in acqua di due o più concimi del tipo E.1

1)

5 % del titolo totale nel caso di una miscela solida;

oppure

2)

2 % del titolo totale nel caso di una miscela fluida

Singoli microelementi conformemente alla sezione E.2.1

Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denominazione del tipo, dal nome del controione o dei controioni

Titolo totale di ciascun microelemento, espresso come percentuale del concime in termini di massa, tranne il caso in cui un microelemento è totalmente solubile in acqua.

Titolo solubile in acqua di ciascun microelemento, espresso come percentuale del concime in termini di massa, allorché il titolo solubile è almeno la metà del titolo totale. Per i microelementi totalmente solubili in acqua è dichiarato unicamente il titolo solubile in acqua.

Per i microelementi chimicamente legati a una molecola organica il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua come percentuale del concime in termini di massa, seguito da una delle espressioni “chelato con” o “complessato con” e il nome di ciascun agente chelante o complessante autorizzato, quale precisato nella sezione E.3. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalle sue iniziali.

Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e facoltative è riportata la seguente dicitura: “Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.” »

3)

la sezione E.3.1. è sostituita dalla seguente:

«E.3.1.   Agenti chelanti (1)

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

N.

Denominazione

Denominazione alternativa

Formula chimica

Numero CAS dell'acido (2)

1

Acido etilendiamminotetraacetico

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

Acido dietilentriamminopentaacetico

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossifenilacetico)

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

Acido etilendiammino- N-(orto-idrossifenilacetico)- N'-(para-idrossifenilacetico)

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossi-metilfenilacetico)

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

Acido etilendiammino- N-(orto-idrossi-metilfenilacetico)- N'-(para-idrossi-metilfenilacetico)

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

Acido etilendiammino- N,N'-di(5-carbossi-2-idrossifenilacetico)

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

Acido etilendiammino- N,N'-di(2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e suoi prodotti di condensazione

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 e 642045-40-7

10

Acido iminodisuccinico

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

Acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-diacetico

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4)

la sezione E.3.2 è sostituita dalla seguente:

«E.3.2.   Agenti complessati (3)

I seguenti agenti complessanti sono autorizzati esclusivamente in prodotti per fertirrigazione e/o applicazione fogliare, ad eccezione del lignosolfonato di Zn, del lignosolfonato di Fe, del lignosolfonato di Cu e del lignosolfonato di Mn che possono essere applicati direttamente sul terreno.

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

N.

Denominazione

Denominazione alternativa

Formula chimica

Numero CAS dell'acido (4)

1

Acido lignosolfonico

LS

Nessuna formula chimica disponibile

8062-15-5

5)

nella sezione F.1 sono aggiunte le seguenti voci:

«2

Prodotto contenente diciandiammide (DCD) e 1,2,4-triazolo (TZ)

n. CE# EINECS 207-312-8

n. CE# EINECS 206-022-9

Minimo 2,0

Massimo 4,0

 

Rapporto di miscela 10:1

(DCD:TZ)

3

Prodotto contenente 1,2,4-triazolo (TZ) e 3-metilpirazolo (MP)

n. CE# EINECS 206-022-9

n. CE# EINECS 215-925-7

Minimo 0,2

Massimo 1,0

 

Rapporto di miscela 2:1

(TZ:MP)»

6)

nella sezione F.2 è aggiunta la seguente voce:

«2

Triammide N-(2-nitrofenil)fosforica (2-NPT)

n. CE# EINECS 477-690-9

Minimo 0,04

Massimo 0,15»

 

 


(1)  Gli agenti chelanti devono essere identificati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili»

(2)  Solo a titolo informativo.

(3)  Gli agenti complessanti devono essere individuati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili.»

(4)  Solo a titolo informativo.


ALLEGATO II

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

il testo relativo ai metodi da 3.1.1 a 3.1.4 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.1.1

Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali

EN 15956: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.2

Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2 %

EN 15919: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2 %

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.3

Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2 %

EN 15920: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2 %

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.4

Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro

EN 15957: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

2)

il testo relativo ai metodi da 3.1.5.1 a 3.1.5.3 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.1.5.1

Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C

EN 15921: Concimi — Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.5.2

Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente

EN 15922: Concimi — Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.5.3

Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie

EN 15923: Concimi — Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3)

il testo relativo al metodo 3.1.6 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.1.6

Estrazione del fosforo solubile in acqua

EN 15958: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acqua

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

4)

il testo relativo al metodo 3.2 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.2

Determinazione del fosforo estratto

EN 15959: Concimi — Determinazione del fosforo estratto

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

5)

il testo relativo ai metodi 7.1 e 7.2 è sostituito dal seguente:

«Metodo 7.1

Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco)

EN 15928: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco)

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 7.2

Determinazione della finezza di macinazione dei fosfati naturali teneri

EN 15924: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione di fosfati naturali teneri

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

6)

il testo relativo ai metodi da 8.1 a 8.5 è sostituito dal seguente:

«Metodo 8.1

Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati

EN 15960: Concimi — Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.2

Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme

EN 15925: Concimi — Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.3

Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato

EN 15961: Concimi - Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.4

Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente sotto varie forme

EN 15926: Concimi — Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente in varie forme

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.5

Estrazione e determinazione dello zolfo elementare

EN 16032: Concimi — Estrazione e determinazione dello zolfo elementare

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

7)

è inserito il seguente metodo 8.11:

«Metodo 8.11

Determinazione del calcio e del formiato nel formiato di calcio

EN 15909: Concimi — Determinazione del calcio (Ca) e del formiato in concimi calcici fogliari

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

8)

il testo relativo al metodo 11.3 è sostituito dal seguente:

«Metodo 11.3

Determinazione del ferro chelato con o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA e HBED

EN 13368-2: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia. Parte 2: Determinazione del ferro (Fe) chelato con o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA e HBED mediante cromatografia a coppia ionica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

9)

sono inseriti i seguenti metodi 11.6, 11.7 e 11.8:

«Metodo 11.6

Determinazione dell'IDHA

EN 15950: Concimi — Determinazione dell'acido N-(1,2-dicarbossietil)-D,L-aspartico (acido iminodisuccinico, IDHA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.7

Determinazione di ligninsulfonati

EN 16109: Concimi — Determinazione dei micronutrienti complessati nei concimi - Identificazione dei ligninsulfonati

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.8

Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata

EN 15962: Concimi — Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

10)

sono inseriti i seguenti metodi 12.3, 12.4 e 12.5:

«Metodo 12.3

Determinazione del 3-metilpirazolo

EN 15905: Concimi — Determinazione del 3-metilpirazolo (MP) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 12.4

Determinazione del TZ

EN 16024: Concimi — Determinazione di 1H-1,2,4-triazolo nell'urea e nei concimi contenenti urea — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 12.5

Determinazione della 2-NPT

EN 16075: Concimi — Determinazione della N-(2-nitrofenil) triammide dell'acido fosforico (2-NPT) nell'urea e nei concimi contenenti urea mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»


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