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Document 32012D0145

2012/145/UE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2012 , relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

GU L 72 del 10.3.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/145(1)/oj

10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2012

relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti

(2012/145/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1).

(2)

L'Unione ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca («protocollo»).

(3)

Al termine dei negoziati, il 15 giugno 2011 è stato siglato il protocollo.

(4)

Il protocollo è stato firmato conformemente alla decisione 2011/885/UE del Consiglio (2) e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 16 giugno 2011.

(5)

È opportuno concludere il suddetto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau in vigore tra le due parti («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49.

(2)  GU L 344 del 28.12.2011, pag. 1.

(3)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 344 del 28.12.2011, pag. 1, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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