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Document 32012R0197

Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2012 della Commissione, dell’ 8 marzo 2012 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2012

GU L 71 del 9.3.2012, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/197/oj

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2012

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell’Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2012, dal regolamento (UE) n. 198/2012 della Commissione (2).

(4)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

(6)

Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2012, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (1)

Prezzi di riferimento

(EUR/t)

Pesce eviscerato con testa (1)

Pesce intero (1)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Scorfano

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

ed ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Merluzzi della specie

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (1)

Gamberelli boreali

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto

Codice aggiuntivo TARIC

Esposizione nel bilancio

Prezzi di riferimento

(EUR/t)

1.   

Scorfano

 

 

Interi:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

con o senza testa

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Filetti:

 

F412

con lische (standard)

2 011

F413

senza lische

2 136

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 239

2.   

Merluzzi

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Interi, con o senza testa

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 451

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 716

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 574

F420

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 972

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 448

3.   

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 611

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 688

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 713

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

976

4.   

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 241

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 606

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 537

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 682

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 988

5.   

Merluzzo dell’Alaska

 

 

Filetti:

 

ex 0304 75 00

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 170

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 298

6.   

Aringhe

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

di peso superiore a 80 g. al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g. al pezzo

464


(1)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


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