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Document 32011R1210
Commission Regulation (EU) No 1210/2011 of 23 November 2011 amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volume of greenhouse gas emission allowances to be auctioned prior to 2013 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 308 del 24.11.2011, p. 2–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. impl. da 32023R2830
24.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2), prevede che il volume delle quote da mettere all’asta nel 2011 e 2012 sia determinato non appena possibile dopo la sua adozione. I volumi così determinati vanno elencati in un allegato di detto regolamento. Il volume è specificato principalmente al fine di assicurare una transizione armoniosa dal secondo al terzo periodo di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato secondario. |
(2) |
Nel definire i volumi da mettere all’asta nel 2011 e 2012 occorre tenere nel debito conto i fattori che determinano la domanda e l’offerta di quote di emissioni, in particolare le esigenze di copertura a fini di conformità nei primi anni del terzo periodo di scambio, soprattutto per il settore dell’energia elettrica; il volume di emissioni valido per il secondo periodo di scambio non necessario a fini di conformità nel suddetto periodo di scambio e detenuto in larga misura dai settori industriali; la quota di tali emissioni che è stata e sarà probabilmente venduta sul mercato nel secondo periodo di scambio; il volume di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni derivante da progetti di riduzione delle emissioni nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di disposizioni di attuazione congiunta disponibili per la copertura o la cessione da parte di operatori rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione; e la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione 2010/67/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nonostante tutti questi fattori siano soggetti a diversi gradi di incertezza, è importante determinare con congruo anticipo il volume da mettere all’asta nel 2012. |
(3) |
Secondo le conclusioni della valutazione basata su tali fattori, nel 2011 non devono essere messe all’asta emissioni valide per il terzo periodo di scambio. |
(4) |
I calendari delle aste per la messa in vendita di emissioni nel 2012 devono essere definiti in modo da limitare l’impatto delle aste sul funzionamento del mercato secondario, assicurando al tempo stesso che esse siano di dimensioni tali da attrarre sufficiente partecipazione. Occorre una transizione graduale dalla messa all’asta su piattaforme d’asta transitorie verso la messa all’asta su piattaforme ulteriori. Inoltre, l’adeguamento di un calendario di aste pubblicato potrebbe essere giustificato in alcune situazioni supplementari precisamente specificate. |
(5) |
Poiché è ragionevole pensare che la consegna delle quote da mettere all’asta sarà resa possibile in tempo, non è necessario prevedere la messa all’asta transitoria dei contratti a termine ordinari (futures) o garantiti (forwards). La designazione di una piattaforma d’asta transitoria tramite gara d’appalto rimane comunque auspicabile al fine di limitare i rischi inerenti alla designazione della piattaforma d’asta tramite gara d’appalto alla quale il regolamento si applicherà in toto. Data l’importanza della piena applicazione del regolamento, occorre che sulle piattaforme d’asta transitorie le aste siano svolte solo per il tempo necessario. È opportuno agevolare la designazione di una piattaforma d’asta transitoria tramite l’imposizione di un numero ridotto di requisiti per lo svolgimento delle aste, come già previsto per la messa all’asta dei contratti forward e future. In questo modo, i servizi da appaltare possono rimanere maggiormente allineati ai servizi già forniti sul mercato. Inoltre, non è indispensabile applicare alle aste svolte da una piattaforma d’asta transitoria i provvedimenti nazionali di recepimento del titolo III della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Analogamente, sarebbe sproporzionato imporre l’aggiornamento dell’autorizzazione della piattaforma d’asta transitoria in conformità alle disposizioni del regolamento sulle aste. Tuttavia, è opportuno che al fine di garantire una sorveglianza efficace del mercato, le disposizioni del presente regolamento relative al divieto di abusi di mercato si applichino alle aste condotte su una piattaforma d’asta transitoria a partire dal momento in cui lo Stato membro interessato ha attuato le disposizioni pertinenti nell’ordinamento nazionale. In tal modo si favoriscono pari condizioni di concorrenza tra le piattaforme d’asta candidate, pur senza subordinare l’apertura delle aste all’attuazione Ciò vale per la piattaforma d’asta transitoria da affidare con procedura d’appalto congiunta, ma anche per le piattaforme d’asta transitorie designate dagli Stati membri che non partecipano all’azione comune e designano una propria piattaforma d’asta. |
(6) |
Non è necessario distribuire la parte delle spese del sorvegliante d’asta corrispondente ai servizi appaltati dalla Commissione sul numero di piattaforme. |
(7) |
Ai fini della preparazione e dello svolgimento efficienti e sicuri della procedura d’appalto congiunta per designare una piattaforma comune, è auspicabile disporre di informazioni chiare e tempestive su quali Stati membri parteciperanno all’azione comune di cui trattasi. Pertanto, in certi casi, è opportuno far sì che uno Stato membro che inizi a utilizzare una piattaforma comune in una fase successiva si faccia carico dei costi imputabili ai servizi forniti da una piattaforma che non sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano all’azione comune sin dall’inizio. |
(8) |
La designazione dei responsabili del collocamento e del sorvegliante d’asta è di fondamentale importanza per il corretto svolgimento delle aste e generalmente non sarebbe possibile condurre aste prima che siano conclusi ed entrati in vigore gli accordi tra i responsabili del collocamento e del sorvegliante d’asta, da un lato, e le piattaforme d’asta, dall’altro. Occorre che dette disposizioni siano correttamente applicate, ma è necessario che la loro mancata attuazione o una qualsiasi controversia circa loro attuazione non conduca in tutti i casi al ritiro delle quote dalle aste. |
(9) |
Il sorvegliante d’asta è designato con procedura d’appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri. Sebbene sia previsto che tutti gli Stati membri partecipino all’azione comune sin dall’inizio, è opportuno prevedere norme in caso uno Stato membro aderisca solo in un fase successiva. Inoltre, occorre che gli Stati membri che hanno deciso di designare una propria piattaforma d’asta abbiano la possibilità di unirsi all’azione comune al solo fine di utilizzare una piattaforma d’asta comune in caso di mancata registrazione della propria piattaforma, fatta salva la loro condizione di osservatori nel quadro di tale azione comune. |
(10) |
Occorre ridurre il rischio d’abuso di informazioni privilegiate mediante il ritiro di un’offerta. Qualora detto comportamento non rientri nel campo d’applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento sulle vendite all’asta. |
(11) |
Occorre che il presente regolamento preveda un numero limitato di chiarimenti tecnici e di rettifiche al regolamento sulle vendite all’asta. |
(12) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010. |
(13) |
Al fine di garantire la prevedibilità e l’organizzazione tempestiva delle aste, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 3, paragrafo 43, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’articolo 4 è modificato come di seguito:
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3) |
all’articolo 6, paragrafo 1, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente: «Un lotto messo all’asta da una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, rappresenta 500 quote. Un lotto messo all’asta da una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, o dell’articolo 30, paragrafo 2, rappresenta 500 o 1 000 quote.»; |
4) |
all’articolo 8, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, mette all’asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima bimestrale, tranne che nel 2012, quando dette piattaforme possono mettere all’asta le quote di emissioni di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima mensile.»; |
5) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’allegato I del presente regolamento fissa per ogni Stato membro il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta nel 2012.»; |
6) |
il primo comma dell’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all’asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sull’allegato I e sulla determinazione e pubblicazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della stessa direttiva, da parte della Commissione, dell’importo stimato delle quote da mettere all’asta o sulla modifica più recente della stima originaria, pubblicata entro il 31 gennaio dell’anno precedente, tenendo conto per quanto possibile delle eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria e detratte, o da detrarre, dal quantitativo di quote che un determinato Stato avrebbe messo all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come previsto dall’articolo 10 ter, paragrafo 2, di detta direttiva.»; |
7) |
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento effettuano le determinazioni e pubblicazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo in conformità all’allegato I e alla determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, del quantitativo stimato delle quote da mettere all’asta, oppure conformemente alla modifica più recente della stima originaria della Commissione, compreso qualsiasi adeguamento, di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»; |
8) |
all’articolo 14, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
9) |
all’articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un’interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile. Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, consente inoltre agli offerenti di accedere alle sue aste mediante connessioni dedicate all’interfaccia elettronica. 3. Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può offrire uno o più mezzi di accesso alternativi alle sue aste, qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.»; |
10) |
l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Formazione e assistenza Una piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, offre un modulo di formazione pratica su web sulla procedura d’asta da essa seguita, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un’offerta. Essa mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza telefonica, via fax e per posta elettronica almeno durante l’orario di lavoro di ciascun giorno d’apertura.»; |
11) |
all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all’asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti.»; |
12) |
all’articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Quando la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d’asta designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 o dell’articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, ma che sono legittimati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:
Quando la piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, non organizza un mercato secondario, i soggetti legittimati a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma stessa purché soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo.»; |
13) |
i paragrafi 1, 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 20 sono sostituiti dai seguenti: «1. Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all’asta. Se la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti di tale mercato che rispondono ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all’asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo.» «5. Una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può rifiutare l’ammissione all’asta del richiedente qualora questi rifiuti di:
6. La piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, applica le misure previste all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE alle transazioni o relazioni commerciali con persone politicamente esposte a prescindere dal paese di residenza. 7. La piattaforma designata ai sensidell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che a esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all’articolo 18, paragrafo 4.» «9. Il richiedente non fornisce a una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1,informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull’avvenuta ammissione all’asta. 10. La piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti. La piattaforma può:
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14) |
i paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 21 sono sostituiti dai seguenti: «1. Una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, nega l’ammissione alle aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, ai soggetti che:
2. La piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, nega l’ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l’azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività. In tal caso la piattaforma interessata riferisce all’unità di informazione finanziaria (UIF) di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento. 3. Una piattaforma designata ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può negare l’ammissione alle aste, revocare o sospendere l’ammissione già concessa, ai soggetti che:
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15) |
l’articolo 22 è modificato come di seguito:
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16) |
l’articolo 24 è modificato come di seguito:
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17) |
all’articolo 25, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4. Lo Stato membro che non partecipi all’azione comune di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e che decida di designare una propria piattaforma a norma dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento può chiedere al sorvegliante d’asta di trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata una relazione tecnica sulla capacità della piattaforma stessa di svolgere il procedimento d’asta secondo le disposizioni del presente regolamento e conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.»; |
18) |
l’articolo 26 è modificato come di seguito:
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19) |
all’articolo 27, il primo comma è così modificato:
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20) |
l’articolo 28 è modificato come di seguito:
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21) |
all’articolo 29, la lettera e) è soppressa; |
22) |
l’articolo 30 è modificato come di seguito:
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23) |
l’articolo 32 è modificato come di seguito:
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24) |
l’articolo 35 è modificato come di seguito:
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25) |
all’articolo 36, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «Quanto precede non pregiudica l’applicazione degli articoli da 38 a 40 del presente regolamento all’utilizzo di informazioni riservate per ritirare un’offerta.»; |
26) |
all’articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: «Le quote messe all’asta da una qualsiasi piattaforma d’asta sono trasferite dal registro dell’Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell’inizio del periodo d’offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all’esito dell’asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.»; |
27) |
l’articolo 50, paragrafo 2, è soppresso e il riferimento al «paragrafo 1 o 2» contenuto nel paragrafo 3 è sostituito dal riferimento al «paragrafo 1»; |
28) |
l’articolo 52 è modificato come di seguito:
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29) |
l’articolo 54 è sostituito dal seguente: «Articolo 54 Vigilanza sui rapporti con gli offerenti 1. Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, vigila sul rapporto con gli offerenti ammessi all’asta per tutta la durata di quest’ultima, provvedendo a:
Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d’essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa. 2. Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede all’aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine essa può:
3. Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, registra:
4. Una piattaforma asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l’intero periodo in cui l’offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l’offerente.»; |
30) |
i paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 55, sono sostituiti come segue: «1. Le autorità nazionali competenti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE vigilano e provvedono affinché le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, adempiano gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 19 e all’articolo 20, paragrafo 6, del presente regolamento, gli obblighi in materia di vigilanza e conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma hanno i poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE. Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile per qualsiasi violazione dell’articolo 19, dell’articolo 20, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 54 del presente regolamento e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 39 della direttiva 2005/60/CE. 2. Una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, e i suoi amministratori e dipendenti cooperano interamente con le UIF di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE provvedendo tempestivamente a:
«4. Lo Stato membro in cui è situata una piattaforma d’asta designata a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma stessa si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 26 a 29, dell’articolo 32, dell’articolo 34, paragrafo 1, e dell’articolo 35, della direttiva 2005/60/CE.»; |
31) |
l’articolo 56, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le piattaforme d’asta designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, notificano alle autorità competenti nazionali designate a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e incaricate di vigilare sulla piattaforma interessata o di indagare e perseguire gli abusi di mercato compiuti nei sistemi della piattaforma interessata o tramite tali sistemi, qualsiasi indizio di abusi di mercato imputabili a soggetti ammessi alle aste o a soggetti che agiscono per conto di essi. A tal fine si applicano le misure nazionali adottate in attuazione dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE.»; |
32) |
l’articolo 58 è sostituito dal seguente: «Articolo 58 Norme di condotta commerciale e altre disposizionicontrattuali Gli articoli da 53 a 57 non escludono altri provvedimenti che le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, possano prendere direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 53 a 57 né pregiudichino l’applicazione degli stessi.»; |
33) |
l’articolo 60, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numero di telefono e di fax, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalle piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito web tenuto dalla piattaforma interessata.»; |
34) |
all’articolo 62, paragrafo 3, lettera e), la frase «sono richieste» è sostituita da «sono rivelate o richieste»; |
35) |
l’articolo 64 è sostituito dal seguente: «Articolo 64 Diritto di ricorso 1. Le piattaforme designate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, dispongono di procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l’ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l’ammissione. 2. Gli Stati membri in cui si svolge la vigilanza sul mercato regolamentato designato come piattaforma d’asta a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 1, o sul suo gestore, provvedono affinché le decisioni adottate nell’ambito del procedimento extragiudiziale per l’esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.»; |
36) |
l’allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.
(4) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituito dal seguente allegato.
«ALLEGATO I
Quote messe all’asta nel 2012 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1
Stato membro |
Volumi |
Belgio |
2 979 000 |
Bulgaria |
3 277 000 |
Repubblica ceca |
5 503 000 |
Danimarca |
1 472 000 |
Germania |
23 531 000 |
Estonia |
1 068 000 |
Irlanda |
1 100 000 |
Grecia |
4 077 000 |
Spagna |
10 145 000 |
Francia |
6 434 000 |
Italia |
11 324 000 |
Cipro |
307 000 |
Lettonia |
315 000 |
Lituania |
637 000 |
Lussemburgo |
141 000 |
Ungheria |
1 761 000 |
Malta |
120 000 |
Paesi Bassi |
3 938 000 |
Austria |
1 636 000 |
Polonia |
14 698 000 |
Portogallo |
2 065 000 |
Romania |
5 878 000 |
Slovenia |
520 000 |
Slovacchia |
1 805 000 |
Finlandia |
1 965 000 |
Svezia |
1 046 000 |
Regno Unito |
12 258 000 |
Totale |
120 000 000» |