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Document 32011L0072

Direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011 , che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 246 del 23.9.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/72/oj

23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


DIRETTIVA 2011/72/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (3) disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all'omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, di cui alla fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più rigorosi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1o gennaio 2011 con riguardo all'immissione sul mercato, e dal 1o gennaio 2010 con riguardo all'omologazione di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a partire dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda l'omologazione di tali motori e a partire dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda l'immissione sul mercato.

(2)

La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la nuova progettazione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. Tuttavia, l'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o un'eventuale recessione economica non dovrebbe comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali. È pertanto opportuno ritenere eccezionale il presente riesame della direttiva 2000/25/CE. Inoltre, gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili sono importanti per la promozione della futura crescita, dell'occupazione e della sicurezza sanitaria.

(3)

La direttiva 2000/25/CE stabilisce un regime di flessibilità che consente ai produttori di trattori di acquistare, nel corso di una determinata fase, un numero limitato di motori non conformi ai limiti di emissione nel corso di tale fase, ma che siano approvati secondo i requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile.

(4)

Dal 2005 la direttiva 2000/25/CE ha previsto la valutazione dell'eventuale necessità di un'ulteriore flessibilità riguardo ai limiti di emissione con riguardo alle fasi III B e IV. Al fine di fornire una soluzione temporanea all'industria durante la transizione alla fase successiva, è necessario adeguare le condizioni di applicazione del regime di flessibilità.

(5)

Nel corso della fase III B il numero di trattori che sono immessi sul mercato e che entrano in servizio dovrebbe, per ogni categoria di motore, non eccedere la percentuale del 40 % del numero di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori per tale categoria di motore. L'opzione alternativa che consente l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero fisso di trattori nel quadro del regime di flessibilità dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(6)

È opportuno che i costruttori di trattori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva beneficino dei programmi europei di sostegno finanziario o dei programmi specifici di sostegno previsti dagli Stati membri a tal fine. Tali programmi di sostegno possono privilegiare i progetti che si avvalgono delle migliori tecnologie disponibili con le più rigorose norme di emissione.

(7)

La direttiva 2000/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva fanno fronte a difficoltà temporanee incontrate dall'industria. Come tali, la loro applicazione dovrebbe pertanto essere limitata alla durata della fase III B.

(9)

I vigenti limiti di emissione dovrebbero essere resi più severi, anche per quanto riguarda il particolato carbonioso ultrafine, in particolare mediante l'introduzione nella futura legislazione di limiti numerici per le particelle, se ciò è giustificato dalla pertinente valutazione d'impatto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2000/25/CE

La direttiva 2000/25/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—   “schema di flessibilità”: la procedura di esenzione tramite la quale uno Stato membro permette l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero limitato di trattori secondo i requisiti fissati dall'articolo 3 bis,

—   “categoria di motori”: la classificazione di motori che combina la gamma di potenza con la fase dei valori limite di emissione allo scarico,

—   “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un trattore o di un motore, affinché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale,

—   “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato di un trattore o di un motore,

—   “entrata in servizio”: il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un trattore o di un motore. Si considera come data di entrata in servizio la data di immatricolazione, se del caso, o di immissione sul mercato.»;

2)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Regime di flessibilità

In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, su richiesta di un costruttore di trattori, e a condizione che l'autorità di omologazione abbia concesso il relativo permesso per l'immissione sul mercato in conformità alle procedure definite nell'allegato IV, un numero limitato di trattori dotati di motori omologati in conformità ai requisiti della fase relativa ai limiti di emissione immediatamente precedente a quella applicabile, possa entrare in servizio.

Il regime di flessibilità inizia quando una data fase diventa applicabile ed esso ha la medesima durata della fase stessa. Il regime di flessibilità, conformemente a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato IV è tuttavia limitato alla durata della fase III B ovvero a tre anni ove non esista una fase successiva.»;

3)

l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 settembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 26.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011. (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

(3)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI PER TRATTORI E MOTORI IMMESSI SUL MERCATO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 bis

1.   AZIONI DEI PRODUTTORI DI TRATTORI

1.1.

Salvo durante la fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere sul mercato i trattori in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di trattori non supera i valori indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2. I motori soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 bis.

1.1.1.

Il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro di un regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolato sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.

1.1.2.

In alternativa a quanto disposto al punto 1.1.1, il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna gamma di potenza non supera i seguenti valori:

Gamma di potenza del motore

Numero di trattori

P (kW)

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

Durante la fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione dell'autorità di omologazione per immettere in servizio i trattori in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Le quantità di trattori non eccedono quelle precisate ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 bis.

1.2.1.

Il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 40 % del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolato sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.

1.2.2.

A titolo di opzione alternativa al punto 1.2.1, il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna gamma di potenza non supera i seguenti valori:

Gamma di potenza del motore

Numero di trattori

P (kW)

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Il produttore di trattori allega alla domanda che presenta all'autorità competente in materia di omologazione le seguenti informazioni:

a)

un campione delle marcature da applicare su ciascun trattore dotato di un motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità. Le etichette contengono la dicitura seguente: “TRATTORE N. … (numero di serie) DI … (numero totale di trattori nella rispettiva forcella di potenza) CON MOTORE N. … E OMOLOGAZIONE (direttiva 2000/25/CE) N. … ”; e

b)

un campione della marcatura supplementare da applicare sul motore, contenente la dicitura di cui al punto 2.2.

1.4.

Il produttore di trattori mette a disposizione dell'autorità di omologazione qualsiasi informazione necessaria per l'attuazione del regime di flessibilità che detta autorità richieda per prendere una decisione.

1.5.

Il produttore di trattori presenta ogni sei mesi alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro nel quale immette sul mercato i trattori una relazione sull'attuazione degli schemi di flessibilità cui ricorre. La relazione specifica i dati cumulativi riguardanti il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei trattori, nonché gli Stati membri nei quali i trattori sono entrati in servizio. Detta procedura prosegue senza eccezioni per tutta la durata d'applicazione del regime di flessibilità senza alcuna eccezione.

2.   AZIONI DEL COSTRUTTORE DI MOTORI

2.1.

Un costruttore di motori può immettere motori sul mercato nel quadro del regime di flessibilità approvato a norma dei punti 1 e 3 del presente allegato.

2.2.

Il costruttore di motori appone sui motori in questione la marcatura recante la seguente dicitura: “Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità”, secondo i requisiti di cui all'allegato I, punto 5.

3.   AZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLE OMOLOGAZIONI

L'autorità competente per il rilascio delle omologazioni valuta il contenuto della domanda di ricorso al regime di flessibilità e i documenti ad essa allegati. Di conseguenza, essa notifica al costruttore di motori la propria decisione di autorizzare o meno il regime di flessibilità richiesto.»


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