Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0415

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2011 della Commissione, del 26 aprile 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lapin Poron kylmäsavuliha (DOP)]

    GU L 110 del 29.4.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/415/oj

    29.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/18


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 415/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 26 aprile 2011

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lapin Poron kylmäsavuliha (DOP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Lapin Poron kylmäsavuliha», presentata dalla Finlandia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 225 del 20.8.2010, pag. 12.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

    Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

    FINLANDIA

    Lapin Poron kylmäsavuliha (DOP)


    Top