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Document 32011D0252

2011/252/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 aprile 2011 , che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 [notificata con il numero C(2011) 2668] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 106 del 27.4.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/252/oj

27.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2011

che consente agli Stati membri di estendere le autorizzazioni provvisorie concesse alle nuove sostanze attive acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134

[notificata con il numero C(2011) 2668]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/252/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda dalla Citrex Nederland BV relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido ascorbico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2007 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Kureha GmbH relativa all'iscrizione della sostanza attiva ipconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/20/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Bayer CropScience AG relativa all'iscrizione della sostanza attiva spiromesifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/105/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2003 la Francia ha ricevuto una domanda dalla BASF SE relativa all'iscrizione della sostanza attiva topramezone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'agosto 2008 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda dalla Enhold B.V. relativa all’iscrizione della sostanza attiva Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/599/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare in merito alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.

(7)

Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 10 settembre 2007 (acido ascorbico), 29 maggio 2008 (ipconazolo), 9 marzo 2004 (spiromesifen), 26 luglio 2007 (topramezone) e 3 novembre 2009 (Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134).

(8)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2009/579/CE (7) (acido ascorbico) e 2009/311/CE (8) (topramezone).

(9)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione in relazione all'eventuale iscrizione delle sostanze acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 nell'allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acido ascorbico, ipconazolo, spiromesifen, topramezone o Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 fino al 30 aprile 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 30 aprile 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.

(3)  GU L 1 del 4.1.2008, pag. 5.

(4)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

(5)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.

(6)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 14.

(7)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 80.

(8)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 25.


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