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Document 32011D0250

    2011/250/UE: Decisione del Consiglio, del 31 gennaio 2011 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

    GU L 106 del 27.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/250/oj

    Related international agreement

    27.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 106/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 31 gennaio 2011

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

    (2011/250/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 9 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per modificare l'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro (1) (l'«accordo»), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. Tali negoziati si sono conclusi con esito positivo e il protocollo che modifica l'accordo con la soppressione dell'articolo 16 e di tutti i riferimenti ad esso relativi è stato siglato il 1o luglio 2010.

    (2)

    Nel quadro dei negoziati le parti hanno convenuto di operare un'attualizzazione e di sopprimere una disposizione tecnica obsoleta giunta a scadenza nel 1998 e il corrispondente allegato che vi fa riferimento.

    (3)

    In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

    (4)

    È opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo che modifica l'accordo, con riserva della sua conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma del protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (il «protocollo»), è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo (2).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, e a effettuare la seguente dichiarazione:

    «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all' “Unione europea”.»

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2011.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 229 del 31.8.1999, pag. 3.

    (2)  Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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