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Document 32011L0006

Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 18 del 21.1.2011, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; abrog. impl. da 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/6/oj

21.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 18/38


DIRETTIVA 2011/6/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e istituiscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprendeva il buprofezin. Con la decisione 2008/771/CE della Commissione (4) è stato deciso di non includere il buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda chiedendo l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(3)

La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 33/2008. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/771/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(4)

Il Regno Unito ha valutato le nuove informazioni e i nuovi dati presentati dal richiedente e ha elaborato una relazione supplementare nell'agosto 2009. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 21 agosto 2009.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché formulassero le loro osservazioni, che essa ha poi trasmesso alla Commissione. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, la relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità. L'Autorità ha quindi presentato alla Commissione le sue conclusioni sul buprofezin il 21 maggio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul buprofezin.

(6)

La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell'Autorità si concentrano sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza, riguardanti in particolare l'impossibilità di effettuare una valutazione affidabile dell'esposizione dei consumatori a causa dell'assenza di dati che consentissero una definizione appropriata del residuo.

(7)

Le informazioni aggiuntive presentate dal richiedente hanno reso possibile la valutazione dell'esposizione dei consumatori e secondo le informazioni attualmente disponibili il rischio per i consumatori è accettabile.

(8)

Di conseguenza i dati e le informazioni supplementari forniti dal richiedente consentono di superare le preoccupazioni specifiche che hanno determinato la non iscrizione. Non sono emerse altre questioni scientifiche aperte.

(9)

Sulla base dei vari esami effettuati è lecito ritenere che i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin soddisfino, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il buprofezin nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(10)

Fatta salva detta conclusione, occorrono ulteriori informazioni di conferma su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È quindi opportuno stabilire che il richiedente presenti ulteriori informazioni di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione nella valutazione del rischio per i consumatori.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 263 del 2.10.2008, pag. 18.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance buprofezin. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva buprofezin). EFSA Journal 2010; 8(6):1624, [77 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1624. Documento disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«325

Buprofezin

Numero CAS: 953030-84-7

Numero CIPAC: 681

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

≥ 985 g/kg

1o febbraio 2011

31 gennaio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

b)

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del buprofezion (anilina) nei prodotti alimentari trasformati;

c)

all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra;

d)

al rischio per gli organismi acquatici, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, idonee misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di informazioni di conferma a proposito dei fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori.

Essi provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 gennaio 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


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