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Dokument 32010R0158
Commission Regulation (EU) No 158/2010 of 25 February 2010 fixing for 2010 the amount of aid in advance for private storage of butter
Regolamento (UE) n. 158/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010 , recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010
Regolamento (UE) n. 158/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010 , recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010
GU L 49 del 26.2.2010., str. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Više nije na snazi, Datum isteka: 26/02/2011; abrogato da 32011R0172
26.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 158/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2010
recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concessi aiuti per l’ammasso privato di burro. |
(2) |
L’andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell’attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l’ammasso privato di burro a decorrere dal 1o marzo 2010. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l’applicazione del regime di aiuto all’ammasso privato. |
(4) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento. |
(5) |
Per agevolare l’applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato. |
(6) |
A norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo dell’aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
(7) |
È opportuno fissare l’importo dell’aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento. |
(8) |
A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall’obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, prescritto dall’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008. |
(9) |
Per motivi di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell’ammasso del burro, i controlli di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato. Tale deroga deve essere applicata anche ai prodotti svincolati dall’ammasso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2009 (3). |
(10) |
A fini di semplificazione e di efficienza logistica, si può dispensare il contraente dall’obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento prevede la concessione di un aiuto all’ammasso privato di burro salato e non salato di cui all’articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a partire dal 1o marzo 2010.
Articolo 2
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.
Articolo 3
L’unità di misura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all’ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.
Articolo 4
1. L’aiuto per i prodotti di cui all’articolo 1 ammonta a:
— |
18,31 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, |
— |
0,34 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. |
2. L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o marzo e il 15 agosto 2010. L’uscita dall’ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2010. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell’uscita dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo all’entrata in magazzino.
3. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.
Articolo 5
Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.
Articolo 6
1. Non si applica l’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di indicare il numero di contratto, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 862/2008, se il responsabile del magazzino si impegna a riportare il numero di contratto nel registro di cui all’allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
3. In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, durante l’intero periodo di svincolo dall’agosto 2010 al febbraio 2011 e per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso.
Il disposto del primo comma si applica ai controlli effettuati durante il periodo di svincolo che inizia il 16 agosto 2010 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2008.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
(3) GU L 319 del 29.11.2008, pag. 49.