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Document 32009D0570
Council Decision 2009/570/CFSP of 27 July 2009 amending and extending Decision 2008/901/CFSP concerning the independent international fact-finding mission on the conflict in Georgia
Decisione 2009/570/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 , che modifica e proroga la decisione 2008/901/PESC relativa a una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia
Decisione 2009/570/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 , che modifica e proroga la decisione 2008/901/PESC relativa a una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia
GU L 197 del 29.7.2009, p. 108–108
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009
29.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/108 |
DECISIONE 2009/570/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2009
che modifica e proroga la decisione 2008/901/PESC relativa a una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione europea è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura dei conflitti in Georgia ed è pronta a sostenere misure miranti a rafforzare la fiducia. |
(2) |
Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha sostenuto l’idea di un’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia e il 2 dicembre 2008 ha adottato la decisione 2008/901/PESC del Consiglio (1) relativa a una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia, per il periodo dal 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009. |
(3) |
Il 3 luglio 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato che la missione d’inchiesta sia prorogata di altri due mesi, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2008/901/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con lo svolgimento della missione d’inchiesta è pari a 1 600 000 EUR per il periodo compreso fra il 2 dicembre 2008 e il 30 settembre 2009.»; |
2) |
all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 settembre 2009.» |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 66.