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Document 32009D0471

    2009/471/CE: Decisione della Commissione, del 15 giugno 2009 , che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2009) 4543]

    GU L 155 del 18.6.2009, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/471(1)/oj

    18.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 155/46


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 2009

    che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne la proroga delle deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, Seychelles e Madagascar con riguardo al tonno e ai filetti di tonno

    [notificata con il numero C(2009) 4543]

    (2009/471/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 2008/603/CE della Commissione (2), adottata il 17 luglio 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Il 29 ottobre 2008 Maurizio ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. In base alle informazioni ricevute da Maurizio le catture di tonno rimangono a livelli insolitamente bassi anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 perdura nel 2009, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    (2)

    Con la decisione 2008/691/CE della Commissione (3), adottata il 14 agosto 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione delle Seychelles con riguardo alle conserve di tonno. Il 18 dicembre 2008 le Seychelles hanno chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Secondo le informazioni trasmesse dalle Seychelles, le catture di tonno rimangono molto scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 perdura nel 2009, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    (3)

    Con la decisione 2008/751/CE della Commissione (4), adottata il 18 settembre 2008, è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Il 10 dicembre 2008 il Madagascar ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Dalle informazioni trasmesse dal Madagascar, risulta che l’approvvigionamento di tonno originario resta difficile per l’indisponibilità di questa specie. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 perdura nel 2009, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    (4)

    Le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2008 in quanto prima di tale data l’accordo interinale di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE) non era entrato in vigore o non era applicato in via provvisoria.

    (5)

    In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe sono sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2009.

    (6)

    È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate alla Comunità nonché una transizione armoniosa verso gli accordi interinali di partenariato economico. Occorre pertanto prorogare le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    (7)

    Quando l’accordo interinale di partenariato ESA-UE che hanno sottoscritto entrerà in vigore o sarà provvisoriamente applicato, Maurizio, le Seychelles e il Madagascar beneficeranno di una deroga automatica alle norme di origine per il tonno della voce SA 1604 in virtù delle pertinenti disposizioni del protocollo sull’origine allegato a tale accordo. Non è opportuno concedere con la presente decisione deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. Pertanto è stato deciso che in occasione della firma degli accordi interinali di partenariato ESA-UE verrà inserita in tali accordi una dichiarazione comune sull’interpretazione che rifletta l’intesa di adeguare opportunamente per l’anno 2009 i contingenti annui ivi previsti. Di conseguenza i volumi del contingente per il 2009 devono essere stabiliti allo stesso livello del 2008.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2008/603/CE è così modificata:

    1)

    L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti da Maurizio e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»;

    2)

    all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con Maurizio, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»;

    3)

    l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2008/691/CE è così modificata:

    1)

    L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dalle Seychelles e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»;

    2)

    all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con le Seychelles, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»;

    3)

    l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    La decisione 2008/751/CE è così modificata:

    1)

    L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.»;

    2)

    all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Madagascar, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.»;

    3)

    l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 194 del 23.7.2008, pag. 9.

    (3)  GU L 225 del 23.8.2008, pag. 17.

    (4)  GU L 255 del 23.9.2008, pag. 31.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodi

    Quantità

    09.1668

    ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

    Conserve di tonno (1)

    Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

    3 000 tonnellate

    Dall’1.1.2009 al 31.12.2009

    3 000 tonnellate

    09.1669

    1604 14 16

    Filetti di tonno

    Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

    600 tonnellate

    Dall’1.1.2009 al 31.12.2009

    600 tonnellate


    (1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodi

    Quantità

    09.1666

    ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

    Conserve di tonno (1)

    Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

    3 000 tonnellate

    Dall’1.1.2009 al 31.12.2009

    3 000 tonnellate


    (1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodi

    Quantità

    09.1645

    ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

    Conserve di tonno (1)

    Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

    2 000 tonnellate

    Dall’1.1.2009 al 31.12.2009

    2 000 tonnellate

    09.1646

    1604 14 16

    Filetti di tonno

    Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

    500 tonnellate

    Dall’1.1.2009 al 31.12.2009

    500 tonnellate


    (1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»


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