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Document 32009D0420

    2009/420/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2009 , che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al . (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2009) 3868]

    GU L 135 del 30.5.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogato da 32012D0535

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/420/oj

    30.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/29


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 maggio 2009

    che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

    [notificata con il numero C(2009) 3868]

    (2009/420/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In applicazione della decisione 2006/133/CE della Commissione (2), il Portogallo attua un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino.

    (2)

    Il 16 gennaio 2009 il Regno Unito ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo contenente nematodi del pino vivi e non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (di seguito «norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15») come prescritto dalla decisione 2006/133/CE.

    (3)

    Il 20 febbraio 2009 il Belgio ha informato la Commissione dell’intercettazione di cinque partite non conformi di corteccia e di cascami di legname provenienti dal Portogallo. La corteccia intercettata era accompagnata da certificati di trattamento fitosanitario per fumigazione. La decisione 2006/133/CE dispone però che le cortecce siano sottoposte a trattamento termico. Nel caso della partita di cascami di legname intercettata, inoltre, sono state rilevate incoerenze nella documentazione di accompagnamento.

    (4)

    L’11 febbraio 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di cortecce e di cascami di legname sensibile provenienti dal Portogallo in cui sono stati rinvenuti nematodi del pino vivi. Il 20 febbraio 2009 e il 3 marzo 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di legname sensibile provenienti dal Portogallo non accompagnate da un passaporto delle piante, come prescritto dal punto 1, lettera a), dell’allegato della decisione 2006/133/CE. Il 3, 6 e 18 marzo 2009 la Spagna ha informato la Commissione dell’intercettazione di partite di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, come prescritto dalla decisione 2006/133/CE.

    (5)

    Il 1o aprile 2009 l’Irlanda ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo, in cui sono stati rinvenuti nematodi del pino vivi. Inoltre, il 21 aprile 2009 l’Irlanda ha informato la Commissione dell’intercettazione di quattro partite di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

    (6)

    Il 24 marzo 2009 e il 3 aprile 2009 la Lituania ha informato la Commissione dell’intercettazione di materiale da imballaggio in legno proveniente dal Portogallo non contrassegnato conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

    (7)

    Da ispezioni effettuate dalla Commissione in Portogallo dal 2 all’11 marzo 2009 è risultato che i trasporti di legname e di materiale da imballaggio in legno non sono interamente controllati, come prescritto dalla decisione 2006/133/CE. In particolare, gli ispettori hanno accertato vari casi di non conformità nei controlli alla frontiera con la Spagna. Di conseguenza, non può essere escluso il rischio che il nematode del pino si propaghi al di fuori delle zone delimitate del Portogallo.

    (8)

    In considerazione di questi nuovi ritrovamenti in vari Stati membri e dei risultati dell’ispezione effettuata dalla Commissione, è necessario che il Portogallo intensifichi nella massima misura possibile i controlli ufficiali sui trasporti di legname, cortecce e piante sensibili dalle zone delimitate verso altre zone per assicurare il rispetto delle disposizioni della decisione 2006/133/CE. Tali controlli ufficiali devono concentrarsi sui trasporti che presentano il rischio più elevato di diffusione di nematodi del pino vivi al di fuori delle zone delimitate. Per limitare i rischi di frode, i controlli ufficiali devono essere effettuati nei punti di uscita dalle zone delimitate di legname, cortecce e piante sensibili. I risultati dei controlli ufficiali devono essere comunicati settimanalmente alla Commissione e agli altri Stati membri, per consentire loro di seguire da vicino l’evoluzione della situazione in Portogallo.

    (9)

    Inoltre, per accrescere la sorveglianza sui materiali che potrebbero favorire la propagazione di nematodi del pino vivi in altri Stati membri, è opportuno rafforzare i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su legname, cortecce e piante sensibili provenienti dal Portogallo e introdotti nel rispettivo territorio. Tali controlli ufficiali devono consistere in un controllo documentale, in un controllo dell’identità e, se del caso, in un controllo fitosanitario che può comprendere un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino. La frequenza dei controlli ufficiali deve essere proporzionale al rischio. In caso di conferma della non conformità, devono essere adottate le opportune disposizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.

    (10)

    La decisione 2006/133/CE non contiene attualmente disposizioni da applicare al trasporto di legname sensibile proveniente da zone diverse dalle zone delimitate, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse da imballaggio, scatole, cassette, fusti e imballaggi simili, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, utilizzati o no per il trasporto di oggetti di ogni genere (di seguito «materiale da imballaggio in legno sensibile») dalle zone delimitate verso altre zone degli Stati membri o di paesi terzi nonché al trasporto di questi materiali dalla parte della zona delimitata in cui il nematode del pino è notoriamente presente alla parte della zona delimitata designata come zona cuscinetto.

    (11)

    L’assenza di tali disposizioni è dovuta al fatto che il materiale da imballaggio in legno sensibile non proveniente dalle zone delimitate non presenta un rischio di trasmissione del nematode del pino anche nel caso in cui abbia circolato all’interno delle zone delimitate. Tuttavia, attualmente non è possibile distinguere tale materiale da imballaggio in legno da quello proveniente dalle zone delimitate non contrassegnato, contrariamente a quanto prescritto dalla decisione 2006/133/CE, conformemente all’allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

    (12)

    Di conseguenza, in applicazione del principio di precauzione, il materiale da imballaggio in legno sensibile di qualsiasi origine che lascia le zone delimitate senza essere stato contrassegnato conformemente all’allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 deve essere considerato dagli organismi responsabili ufficiali degli Stati membri come materiale non conforme alla decisione 2006/133/CE. È quindi opportuno vietare il trasporto di tale materiale, proveniente da zone non delimitate, dalle zone delimitate verso zone non delimitate di Stati membri o di paesi terzi, nonché il trasporto di tale materiale dalla parte della zona delimitata in cui il nematode del pino è notoriamente presente verso la parte della zona delimitata designata come zona cuscinetto, tranne nel caso in cui il materiale possa essere riconosciuto come non comportante un rischio di propagazione del nematode del pino.

    (13)

    Tale materiale deve essere riconosciuto come non comportante un rischio di propagazione del nematode del pino se è stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 ed è stato contrassegnato conformemente all’allegato II di detta norma. Al momento non vi sono alternative che possano fornire le stesse garanzie, dato in particolare che non esiste a livello comunitario un sistema che imponga agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri di certificare l’origine del legname utilizzato per produrre materiale da imballaggio in legno sensibile e dato che non è possibile introdurre a breve termine disposizioni in tal senso.

    (14)

    Le scatole interamente costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm risultano presentare, rispetto a quelle di spessore maggiore, un rischio inferiore di propagazione del nematode del pino. È quindi opportuno esentare tali scatole, qualunque sia l’origine del legno utilizzato per produrle, dagli obblighi di trattamento e di marcatura previsti dalla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

    (15)

    Per dare agli operatori il tempo sufficiente per adattarsi alle disposizioni della presente decisione, è opportuno che questa non si applichi prima del 16 giugno 2009.

    (16)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:

    1)

    nell’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

    «Quando verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 1 dell’allegato, il Portogallo sottopone a controlli ufficiali, nella massima misura possibile, i trasporti di legname, cortecce e piante sensibili da zone delimitate situate nel suo territorio verso zone non delimitate di Stati membri o di paesi terzi, con particolare attenzione per i movimenti che presentano il massimo rischio di trasportare nematodi del pino vivi al di fuori delle zone delimitate. Tali controlli ufficiali sono effettuati nei punti di uscita di legname, cortecce e piante sensibili dalle zone delimitate. Tutti i risultati sono comunicati settimanalmente alla Commissione e agli altri Stati membri.»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo effettuano controlli ufficiali su legname, cortecce e piante sensibili provenienti dal Portogallo e introdotti nel loro territorio. Tali controlli consistono in un controllo documentale comprendente un controllo della presenza e della conformità della marcatura a norma della presente decisione, un controllo dell’identità e, se del caso, un controllo fitosanitario che può comprendere un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.

    2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati con una frequenza variabile in funzione in particolare del rischio che comportano i diversi tipi di legname, cortecce e piante sensibili e dei precedenti dell’operatore responsabile del trasporto di legname, cortecce e piante sensibili per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della presente decisione.

    3.   Qualora dai controlli ufficiali effettuati come disposto dal paragrafo 1 risulti confermata la non conformità, sono adottati opportuni provvedimenti analoghi a quelli di cui all’articolo 11 della direttiva 2000/29/CE.»;

    3)

    l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 16 giugno 2009.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


    ALLEGATO

    L’allegato delle decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

    1)

    il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

    «d)

    legname sensibile, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse da imballaggio, scatole, escluse quelle costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm, cassette, fusti e imballaggi simili, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, utilizzati o no per il trasporto di oggetti di ogni genere, tale legname non può lasciare la zona delimitata; l’organismo ufficiale responsabile può concedere una deroga a questo divieto qualora il legname sia stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli “Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio negli scambi internazionali” e contrassegnato conformemente all’allegato II della norma in questione.»;

    2)

    il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

    «g)

    il legname sensibile, proveniente dalle zone delimitate, sotto forma di casse da imballaggio, scatole, escluse quelle costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm, cassette, fusti e imballaggi simili di nuova produzione, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, è sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli “Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio negli scambi internazionali” e contrassegnato conformemente all’allegato II della norma in questione.»


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