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Document 32009D0415

2009/415/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

GU L 135 del 30.5.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2017; abrogato da 32017D1789

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/415/oj

30.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2009/415/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni della Grecia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e in grado di favorire l’occupazione.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita) prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato, contiene ulteriori disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Nel 2005 la riforma del patto di stabilità e crescita mirava a rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e a tutelare la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Il suo scopo era in particolare di garantire che si tenesse pienamente conto della situazione economica e di bilancio in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In questo modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per un rapido ritorno verso posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo, La Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio tale parere in merito alla Grecia il 24 marzo 2009 (3).

(6)

L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Grecia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate.

(7)

Nel 2007, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è salito in Grecia al 3,5 % del PIL, quindi al disopra del valore di riferimento del 3 % del PIL. Stando alle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il disavanzo pubblico al netto delle misure una tantum è stimato nel 2008 al 3,6 % del PIL (o al 3,4 % del PIL, se si tiene conto delle predette misure). La suddetta stima si basa su un tasso reale di crescita del PIL del 2,9 % nel 2008 e tiene conto delle ultime informazioni circa l’esecuzione della legge di bilancio 2008. Sulla base di una proiezione di crescita reale del PIL dello 0,2 % e di una cauta valutazione della legge di bilancio 2009 approvata dal Parlamento il 21 dicembre, nelle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009 il disavanzo pubblico al netto delle misure una tantum è stimato al 4,4 % del PIL per il 2009 (al 3,7 % se si tiene conto delle predette misure). Nell’ipotesi consueta che le politiche rimangano invariate e supponendo che le misure una tantum vengano soppresse, per il 2010 il deficit è stimato al 4,2 % del PIL. Dunque, il criterio del disavanzo di cui al trattato non risulta soddisfatto.

(8)

Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari al 94,8 % del PIL nel 2007 e al 94,6 % nel 2008, ben al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe crescere ulteriormente, fino a raggiungere il 96,25 % del PIL nel 2009 e il 98,5 % del PIL entro il 2010. Gli attuali livelli di disavanzo e le proiezioni di crescita a medio termine non sono compatibili con una convergenza del rapporto debito/PIL verso un livello inferiore al 60 % del PIL. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo in presenza di una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Grecia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3)  Per tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi raggruppati per paese si rinvia al seguente sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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