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Document 32009R0355

    Regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

    GU L 109 del 30.4.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrog. impl. da 32015R2424

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/355/oj

    30.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 109/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 355/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e il regolamento (CE) n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in particolare gli articoli 139 e 157,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, di seguito denominato «l’Ufficio», deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrarne il bilancio.

    (2)

    L’Ufficio sta generando riserve di cassa sostanziose. È previsto un ulteriore aumento delle entrate dell’Ufficio e, di conseguenza, un avanzo di bilancio, derivante in particolare dal pagamento delle tasse di deposito della domanda e di registrazione per i marchi comunitari.

    (3)

    Una riduzione delle tasse costituirebbe quindi una delle misure per garantire il pareggio di bilancio, agevolando l’accesso degli utenti al sistema del marchio comunitario.

    (4)

    Al fine di ridurre l’onere amministrativo che grava sugli utenti e sull’Ufficio, è quindi opportuno semplificare la struttura delle tasse fissando a zero l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario. Di conseguenza, verrà richiesto solo il pagamento della tassa di deposito della domanda e verranno notevolmente ridotti i tempi necessari per la registrazione, dato che non deve essere versata nessuna tassa per la registrazione di un marchio comunitario.

    (5)

    Relativamente alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea, dato che l’importo della tassa di registrazione per il marchio comunitario è fissato a zero, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è fissato anch’esso a zero.

    (6)

    La riduzione delle tasse deve garantire un giusto equilibrio fra i sistemi di marchio comunitario e i sistemi nazionali, tenendo conto del futuro sviluppo delle relazioni tra l’Ufficio e gli uffici per la proprietà industriale degli Stati membri, incluso il compenso per i servizi resi dagli uffici degli Stati membri.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (2) e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3) dovranno pertanto essere modificati di conseguenza.

    (8)

    È necessaria una disposizione transitoria al fine di garantire la certezza del diritto e al contempo assicurare il massimo vantaggio per gli utenti e per l’Ufficio.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

    1)

    la tabella di cui all’articolo 2 è modificata come segue:

    a)

    il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    »1.

    Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];

    1 050«

    b)

    il punto 1b è sostituito dal testo seguente:

    «1b.

    Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)];

    900»

    c)

    il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2, e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a), e regola 42];

    1 800»

    d)

    i punti da 7 a 11 sono sostituiti dai testi seguenti:

    «7.

    Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]

    0

    8.

    Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio individuale [articolo 45]

    0

    9.

    Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]

    0

    10.

    Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3]

    0

    11.

    Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 157, paragrafo 2, punto 2);

    0».

    2)

    all’articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    per un marchio individuale: 870 EUR più, se del caso, 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza;

    b)

    per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95: 1 620 EUR più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.»

    3)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione

    1.   Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l’ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, o dell’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 è:

    a)

    per un marchio individuale: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 7 della tabella dell’articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 8 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

    b)

    per un marchio collettivo: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 9 della tabella dell’articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 10 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

    2.   Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all’Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95.

    3.   Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.»

    Articolo 2

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 è modificato come segue:

    1)

    alla regola 13 bis, paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

    2)

    la regola 23 è sostituita dal testo seguente:

    «Regola 23

    Registrazione del marchio

    1)

    Se non è stata proposta alcuna opposizione o se un’opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo, il marchio con le indicazioni elencate nella regola 84, paragrafo 2, è iscritto nel registro dei marchi comunitari.

    2)

    La registrazione è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Una domanda di marchio comunitario in relazione alla quale viene inviata una notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento) continua a essere soggetta al regolamento (CE) n. 2868/95 e al regolamento (CE) n. 2869/95 (nelle versioni in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).

    Una domanda internazionale o di estensione territoriale che designa la Comunità europea depositata prima del giorno in cui gli importi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione modificata dal presente regolamento) entra in vigore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera b), del protocollo di Madrid, continua a essere soggetta all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento).

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2009.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

    (2)  GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33.

    (3)  GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1.


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