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Document 32009R0163

Regolamento (CE) n. 163/2009 della Commissione, del 26 febbraio 2009 , che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 55 del 27.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/163/oj

27.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/17


REGOLAMENTO (CE) N. 163/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi.

(2)

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede il divieto di somministrazione ai ruminanti e agli altri animali di proteine derivate dagli animali. L’allegato IV di detto regolamento stabilisce le deroghe a tale proibizione.

(3)

La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2) dispone che gli esami ufficiali effettuati nell’ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali si svolgano in conformità con la direttiva suddetta.

(4)

A tale scopo il Laboratorio comunitario di riferimento per la rilevazione di proteine animali nei mangimi (CRA-W) ha effettuato le prove di valutazione dei laboratori nell’ambito del suo programma annuale di lavoro, e queste hanno dimostrato che la capacità dei laboratori di individuare la presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine derivate da mammiferi, utilizzando il metodo analitico descritto nella direttiva 2003/126/CE è soddisfacente.

(5)

Il miglioramento della capacità dei laboratori ha portato alla detezione della presenza accidentale di spicole ossee, in particolare nei raccolti di tuberi e radici. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3) fissa i provvedimenti da adottare in caso d’inosservanza, compresa la distruzione della partita.

(6)

Il punto A, lettera d), della parte II dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede una deroga ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del suddetto regolamento affinché la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di spicole ossee sia autorizzata dagli Stati membri purché la valutazione del rischio sia favorevole.

(7)

È stato dimostrato che la contaminazione ambientale durante il raccolto dei componenti dei mangimi di origine vegetale da parte di spicole ossee non può essere evitata. Di conseguenza, la deroga di cui al punto A, lettera d), della parte II dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 riguardante il raccolto di tuberi e radici dovrebbe essere, a talune condizioni, estesa a tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IV, parte II, del regolamento del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto A, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

gli Stati membri possono autorizzare la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici anche in caso di detezione di quantitativi insignificanti di spicole ossee, purché la valutazione del rischio sia favorevole. La valutazione del rischio tiene conto almeno dell’entità della contaminazione e della sua possibile fonte, nonché della destinazione finale della partita esaminata».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


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