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Document 32009R0046

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

GU L 17 del 22.1.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/46/oj

22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/5


REGOLAMENTO (CE) N. 46/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (2) vieta le medaglie e i gettoni simili alle monete in euro. L’esperienza acquisita con l’applicazione del divieto di medaglie e gettoni simili alle monete in euro ha evidenziato la necessità di rendere più chiare le disposizioni protettive e più trasparente il processo decisionale.

(2)

Il pubblico può essere indotto a credere che alcune medaglie o gettoni abbiano corso legale non soltanto se recano un disegno simile a quelli presenti sulle monete in euro, ma anche se recano alcuni elementi di tali disegni. Pertanto, gli elementi specifici dei disegni presenti sulle monete in euro aventi corso legale non dovrebbero essere riprodotti così come sono rappresentati sulle monete in euro. Inoltre, i simboli rappresentanti la sovranità dello Stato membro che emette l’euro non dovrebbero essere riprodotti sulle medaglie e sui gettoni così come sono rappresentati sulle monete in euro.

(3)

La Commissione, dopo aver consultato gli esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (3), precisa se le disposizioni protettive di cui al regolamento (CE) n. 2182/2004 sono state rispettate e se un oggetto metallico è una medaglia o un gettone.

(4)

È opportuno chiarire e stabilire i criteri specifici che la Commissione utilizza per dichiarare la conformità alle disposizioni protettive.

(5)

Il rischio di confondere una medaglia o un gettone su cui figurano le diciture «euro» o «euro cent» oppure il simbolo dell’euro con una moneta avente corso legale è maggiore se tale medaglia o tale gettone riportano anche un valore nominale. In tali casi, si dovrebbe apporre su una delle due facce della medaglia o del gettone in questione la dicitura «non avente corso legale».

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2182/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Disposizioni protettive

1.   In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

a)

quando i termini “euro” o “euro cent” ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie;

b)

quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure

c)

quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:

i)

qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini “euro” o “euro cent”, le dodici stelle dell’Unione europea, l’immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro;

ii)

i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato membro;

iii)

le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro, o

iv)

il simbolo dell’euro.

2.   La Commissione precisa:

a)

se un oggetto metallico può essere considerato una medaglia o un gettone ai sensi dell’articolo 1, lettera c);

b)

se una medaglia o un gettone rientra nel divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto anche dei quantitativi di medaglie e di gettoni prodotti, del prezzo di vendita, dell’imballaggio, delle iscrizioni presenti sulle medaglie e sui gettoni e della pubblicità che ne è fatta.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Non sono vietati medaglie e gettoni su cui figurano i termini “euro” o “euro cent” ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento, a meno che un disegno simile a uno degli elementi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sia impresso sulla loro superficie.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Deroghe autorizzate

La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini “euro” o “euro cent” o il simbolo euro sulla superficie di medaglie o gettoni in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni e, se tali medaglie e gettoni riportano un valore nominale, su una delle due facce deve essere impressa la dicitura “non avente corso legale”.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 283 del 7.11.2008, pag. 1.

(2)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.


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