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Documento 22009D0021
2009/21/EC: Decision No 1/2008 of the EU-Morocco Association Council of 26 November 2008 setting up a customs cooperation committee and adopting the rules of procedure for the economic dialogue group, amending the rules of procedure of certain subcommittees of the Association Committee
2009/21/CE: Decisione n. 1/2008 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 26 novembre 2008 , recante creazione di un comitato di cooperazione doganale e adozione del regolamento interno del gruppo del dialogo economico e che modifica il regolamento interno di determinati sottocomitati del comitato di associazione
2009/21/CE: Decisione n. 1/2008 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 26 novembre 2008 , recante creazione di un comitato di cooperazione doganale e adozione del regolamento interno del gruppo del dialogo economico e che modifica il regolamento interno di determinati sottocomitati del comitato di associazione
GU L 9 del 14.1.2009, p. 43/50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Vigente
14.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/43 |
DECISIONE N. 1/2008 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del 26 novembre 2008
recante creazione di un comitato di cooperazione doganale e adozione del regolamento interno del gruppo del dialogo economico e che modifica il regolamento interno di determinati sottocomitati del comitato di associazione
(2009/21/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (1) (di seguito «accordo di associazione»,
vista la decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 febbraio 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione (2), in particolare l’articolo unico, quarto comma,
vista la raccomandazione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 ottobre 2005, sull’attuazione del piano d’azione UE-Marocco (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La sempre maggiore intensità delle relazioni dell’UE con il Marocco, conseguenza dell’applicazione dell’accordo di associazione e del piano d’azione UE-Marocco adottato nell’ambito della politica di vicinato. |
(2) |
La determinazione delle parti a rafforzare ulteriormente le loro relazioni e a offrire loro nuove prospettive. |
(3) |
Occorre monitorare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni. Le competenze dell’UE determinano un quadro all’interno del quale le relazioni e la cooperazione con i paesi mediterranei possono svilupparsi, tenendo conto della coerenza e dell’equilibrio generale del processo di Barcellona. |
(4) |
La decisione n. 2/2005 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 18 novembre 2005, che modifica il protocollo 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (4), ha soppresso il riferimento al comitato di cooperazione doganale. Occorre quindi creare una nuova base giuridica per l’istituzione di tale comitato. |
(5) |
L’articolo 84 dell’accordo di associazione prevede la costituzione di gruppi di lavoro o organismi necessari per l’attuazione dell’accordo. |
(6) |
L’articolo 44, lettera a), dell’accordo di associazione ha istituito un dialogo economico fra l’UE e il Marocco. Occorre adottare il regolamento interno del gruppo del dialogo economico. |
(7) |
L’accordo raggiunto sul piano d’azione UE-Marocco ha introdotto nuovi settori di dialogo e di cooperazione. I sottocomitati creati dalla decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione non coprono tutti questi settori. |
(8) |
Occorre fare in modo che tutte le tematiche dell’accordo di associazione e del piano d’azione UE-Marocco siano seguite dai sottocomitati competenti, |
DECIDE:
Articolo 1
È istituito presso il comitato di associazione un comitato di cooperazione doganale UE-Marocco incaricato di esaminare l’attuazione dell’accordo di associazione e del piano d’azione UE-Marocco concordato nell’ambito della politica di vicinato, di garantire la cooperazione amministrativa ai fini dell’applicazione del protocollo n. 4 dell’accordo di associazione e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
Il regolamento interno del comitato di cooperazione doganale figura nell’allegato I.
Il comitato di cooperazione doganale dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il comitato di cooperazione doganale non ha potere decisionale, ma può formulare raccomandazioni per agevolare la corretta esecuzione dell’accordo di associazione e presentare proposte al comitato di associazione. Le raccomandazioni e le proposte sono adottate di comune accordo.
Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.
Articolo 2
È adottato il regolamento interno del gruppo del dialogo economico istituito dall’articolo 44, lettera a), dell’accordo di associazione, che figura nell’allegato II.
Il gruppo del dialogo economico dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il gruppo non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.
Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.
Articolo 3
Gli elenchi delle tematiche di competenza dei sottocomitati n. 1 «Mercato interno», n. 2 «Industria, commercio e servizi», n. 3 «Trasporti, ambiente e energia», n. 5 «Agricoltura e pesca» e n. 6 «Giustizia e sicurezza» del comitato di associazione, che figurano nell’allegato II, punto 3, dei regolamenti interni dei sottocomitati adottati con decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, sono modificati conformemente all’allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2008.
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
M. NICOLAIDIS
(1) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
(2) GU L 79 del 26.3.2003, pag. 14.
(3) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 49.
(4) GU L 336 del 21.12.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-MAROCCO
1. Composizione e presidenza
Il comitato di cooperazione doganale UE-Marocco (di seguito «comitato») è composto da rappresentanti della Commissione europea, coadiuvati da esperti doganali degli Stati membri, e da rappresentanti doganali (e/o altri rappresentanti del governo) del Marocco. Il comitato è presieduto a turno da un rappresentante delle dogane del Marocco e da un rappresentante della Comunità europea.
2. Ruolo
Il comitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il comitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.
3. Competenze
Il comitato esamina l'attuazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione UE-Marocco concordato nell'ambito della politica di vicinato per tutte le questioni doganali, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento, l'attuazione e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il comitato esamina gli eventuali problemi incontrati in materia doganale (segnatamente le norme di origine, le procedure doganali generali, la nomenclatura doganale, il valore in dogana, i regimi tariffari e la cooperazione doganale) e suggerisce le misure eventualmente da adottare. Su richiesta del comitato di associazione, il comitato può esaminare altri temi, anche di natura orizzontale.
Durante le riunioni del comitato si possono affrontare le questioni relative a una, più o tutte le problematiche doganali.
4. Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del comitato.
Tutte le comunicazioni riguardanti il comitato sono trasmesse ai suoi segretari.
5. Riunioni
Il comitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta all'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del comitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.
Nei casi di particolare urgenza, il comitato può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.
Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del comitato.
Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.
Previo accordo delle parti, il comitato può invitare alle riunioni altri rappresentanti dei dipartimenti tecnici delle parti interessate o associate per questioni orizzontali, nonché esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.
6. Ordine del giorno delle riunioni
Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno sono trasmesse ai segretari del comitato.
Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del comitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti di riferimento e giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.
L'ordine del giorno è adottato dal comitato all'inizio di ogni riunione.
7. Verbale
Il verbale è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del comitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del comitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.
8. Pubblicità
Salvo diversa decisione, le riunioni del comitato non sono pubbliche.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DEL DIALOGO ECONOMICO UE-MAROCCO
1. Composizione e presidenza
Il gruppo del dialogo economico (di seguito «gruppo») è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco ed è copresieduto dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del gruppo.
2. Ruolo
Il gruppo è una sede di discussione, consultazione e monitoraggio che dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.
3. Competenze
Il gruppo è una sede di discussione sulle questioni macroeconomiche. Esamina inoltre l’attuazione dell’accordo di associazione e del piano d’azione UE-Marocco concordato nell’ambito della politica di vicinato, segnatamente nei settori elencati in appresso, con particolare attenzione ai progressi registrati in termini di ravvicinamento, attuazione e applicazione delle legislazioni, nonché, all’occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il gruppo esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.
a) |
Contesto macroeconomico |
b) |
Riforme strutturali |
c) |
Settore finanziario e mercati dei capitali (aspetti macroeconomici) |
d) |
Circolazione dei capitali e pagamenti correnti |
e) |
gGestione e controllo delle finanze pubbliche |
f) |
Fiscalità |
g) |
Statistiche. |
Il comitato di associazione può aggiungere a quest’elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale.
Durante le riunioni del gruppo si possono affrontare le questioni relative a uno, più o tutti i settori dell’elenco di cui sopra.
4. Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del gruppo.
Tutte le comunicazioni riguardanti il gruppo sono trasmesse ai suoi segretari.
5. Riunioni
Il gruppo si riunisce quando lo richiedono le circostanze e almeno una volta all’anno. Possono essere indette riunioni su richiesta dell’una o dell’altra parte, presentata all’altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione, il segretario dell’altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.
Nei casi di particolare urgenza, il gruppo può essere convocato entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.
Le riunioni del gruppo si tengono, alternativamente, a Bruxelles e a Rabat alla data concordata dalle parti.
Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.
Previo accordo delle parti, il gruppo può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.
6. Ordine del giorno delle riunioni
Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all’ordine del giorno sono trasmesse ai segretari del gruppo.
Ciascuno dei copresidenti elabora, a turno, un ordine del giorno provvisorio, che è trasmesso all’altra parte dal segretario del gruppo al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.
L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell’inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati previo accordo di entrambe le parti.
L’ordine del giorno è adottato dal gruppo all’inizio di ogni riunione.
7. Verbale
Il verbale è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del gruppo trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del gruppo, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.
8. Pubblicità
Salvo diversa decisione, le riunioni del gruppo non sono pubbliche.
ALLEGATO III
A. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 1 UE-MAROCCO «MERCATO INTERNO»
Nell’allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l’elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:
«a) |
Standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato (aspetti non connessi agli accordi commerciali in questi settori) |
b) |
Concorrenza e aiuti di Stato |
c) |
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
d) |
Appalti pubblici |
e) |
Tutela dei consumatori |
f) |
Servizi (questioni normative), compresi i servizi finanziari e postali |
g) |
Diritto societario e diritto di stabilimento.» |
B. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 2 UE-MAROCCO «INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI»
Nell’allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l’elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:
«a) |
Cooperazione industriale e politica delle imprese |
b) |
Questioni commerciali |
c) |
Scambi di servizi e diritto di stabilimento |
d) |
Turismo e artigianato |
e) |
Preparazione degli accordi commerciali per quanto riguarda le norme tecniche, la standardizzazione, le norme e la valutazione della conformità |
f) |
Protezione dei dati |
g) |
Statistiche commerciali.» |
C. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 3 UE-MAROCCO «TRASPORTI, AMBIENTE E ENERGIA»
Nell’allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l’elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:
«a) |
Trasporti, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, rafforzamento della sicurezza in tutti i modi di trasporto, controllo e gestione di porti e aeroporti e miglioramento del sistema multimodale, integrando la questione dell’interoperabilità. |
b) |
Ambiente, in particolare: rafforzamento delle capacità in materia di governance ambientale, a livello istituzionale e giuridico, e della lotta contro le varie forme di inquinamento; sostegno all’integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile; attuazione dei programmi nazionali di tutela dell’ambiente, segnatamente quelli relativi al trattamento delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti solidi; intensificazione della cooperazione regionale e internazionale, specie per quanto riguarda i cambiamenti climatici. |
c) |
Energia: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza delle infrastrutture e del trasporto dell’energia, gestione della domanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione per gli scambi di dati.» |
D. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 5 UE-MAROCCO «AGRICOLTURA E PESCA»
Nell’allegato II, punto 3 «Competenze», della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l’elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:
«a) |
Prodotti dell’agricoltura e della pesca |
b) |
Cooperazione agricola e sviluppo rurale |
c) |
Prodotti agricoli trasformati |
d) |
Questioni veterinarie e fitosanitarie |
e) |
Legislazione applicabile agli scambi di questi prodotti.» |
E. REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO N. 6 UE-MAROCCO «GIUSTIZIA E SICUREZZA»
Nell’allegato II, punto 3 «Competenze» della decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione, l’elenco dei settori di competenza del sottocomitato è sostituito dal testo seguente:
«a) |
Cooperazione nel settore della giustizia |
b) |
Cooperazione giudiziaria a livello civile e penale |
c) |
Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, il traffico di droga, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio di denaro |
d) |
Cooperazione di polizia.» |