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Dokuments 32009R0019
Commission Regulation (EC) No 19/2009 of 13 January 2009 implementing Regulation (EC) No 453/2008 of the European Parliament and of the Council on quarterly statistics on Community job vacancies, as regards the definition of a job vacancy, the reference dates for data collection, data transmission specifications and feasibility studies (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 9 del 14.1.2009., 3./6. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Spēkā
14.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 19/2009 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2009
recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, secondo comma, punto 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 453/2008 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità. |
(2) |
Sono necessarie misure di esecuzione per definire le informazioni da fornire e le date di riferimento per la rilevazione delle informazioni. |
(3) |
È altresì necessario precisare il formato, le scadenze per la trasmissione dei dati richiesti e la data del primo trimestre di riferimento. |
(4) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 453/2008 è necessario stabilire il quadro appropriato per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità da parte degli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per le piccole unità e per talune attività. |
(5) |
La Banca centrale europea è stata consultata. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni connesse a «posto di lavoro vacante»
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 453/2008:
a) |
per «ricerca attiva di un candidato adatto» si intende:
|
b) |
per «specifico periodo di tempo» si intende il periodo di tempo massimo per il quale il posto è vacante e si vuole occuparlo. Tale periodo è illimitato: vanno registrati tutti i posti di lavoro vacanti per i quali alla data di riferimento continua la ricerca attiva di un candidato adatto. |
Articolo 2
Date di riferimento
Gli Stati membri forniscono dati sul numero di posti di lavoro vacanti e sul numero di posti occupati, quali sono definiti all'articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, che possono essere considerati rappresentativi per il trimestre di riferimento. I metodi da preferire a questo fine sono la rilevazione di dati su base continua o il calcolo di una media rappresentativa di informazioni raccolte per date di riferimento specifiche.
Articolo 3
Trasmissione dei dati
1. Entro 70 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, gli Stati membri trasmettono i dati disaggregati come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, unitamente ai corrispondenti metadati.
Gli Stati membri il cui numero di dipendenti rappresenta più del 3 % del totale della Comunità europea trasmettono il numero aggregato di posti di lavoro vacanti e di posti occupati — e i corrispondenti metadati — entro i 45 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento.
La quota di ciascuno Stato membro sul numero totale di dipendenti nella CE è calcolata ogni 5 anni sulla base della media dei quattro trimestri dell'anno civile precedente, effettuando calcoli ad hoc in caso di adesione di nuovi Stati membri. Il primo calcolo si riferisce all'anno civile precedente all'anno di adozione del presente regolamento. Come fonte dei dati sui dipendenti si utilizza l'indagine sulle forze di lavoro nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (2). I dati si riferiscono alle imprese contemplate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 453/2008.
Qualsiasi modifica del termine di trasmissione per i paesi che superano per la prima volta la soglia del 3 % si applica a partire dal primo trimestre di riferimento dell'anno successivo al calcolo.
2. I corrispondenti metadati si riferiscono in modo specifico alle informazioni, necessarie per l'interpretazione dei risultati, concernenti eventi tecnici o metodologici nel trimestre e alle informazioni su dati ritenuti non sufficientemente attendibili o da non divulgare.
3. I dati trimestrali e i corrispondenti metadati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) per via elettronica. La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal comitato del programma statistico. La Commissione (Eurostat) fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.
4. La prima trasmissione di dati si riferisce al primo trimestre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
Le serie di dati sono trasmesse nelle seguenti forme:
a) |
non rettificate; |
b) |
destagionalizzate conformemente al regolamento della Commissione recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità; nonché, |
c) |
su base volontaria, sotto forma di serie di ciclo-trend. |
Articolo 4
Studi di fattibilità
Il quadro per gli studi di fattibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 453/2008 è specificato nell'allegato.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2009.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.
(2) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.
ALLEGATO
Studio di fattibilità finalizzato a valutare le possibili modalità di elaborazione delle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti per le sezioni O, P, Q, R e/o S della NACE Rev. 2
Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi:
1) |
contributo di ciascuna di tali attività economiche all'economia nazionale, espresso in termini di numero di imprese e di quota di occupati o di idoneo parametro alternativo; |
2) |
descrizione delle somiglianze e delle differenze esistenti tra la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti per tali attività economiche e la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti nell'ambito delle sezioni da B a N della NACE Rev. 2. |
Opzioni
Devono essere valutate le diverse opzioni per ottenere il numero di posti di lavoro vacanti e il numero di posti occupati per le sezioni O, P, Q, R e/o S della NACE Rev. 2. Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:
a) |
rilevazioni di dati esistenti; |
b) |
fonti amministrative; |
c) |
procedure di stima statistica; |
d) |
nuove rilevazioni di dati. |
Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sugli aspetti tecnici e giuridici ad essi legati, tra cui: il calendario di attuazione, la qualità statistica prevista dei risultati, i costi di avvio e di gestione della rilevazione dei dati espressi in euro e in occupati equivalenti a tempo pieno, il costo per singola unità oggetto di indagine, la stima di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, qualsiasi rischio o incertezza e gli specifici vantaggi o svantaggi. I costi e la qualità devono essere confrontati con quelli dell’esistente rilevazione dei dati per le sezioni da B a N.
Raccomandazione
Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.
Attuazione
Devono essere fornite precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, incluse le date di inizio e di completamento di fasi specifiche.
Stati membri che eseguono studi di fattibilità
I seguenti Stati membri eseguono studi di fattibilità finalizzati a valutare le modalità con cui ottenere i dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 453/2008 per le sezioni O, P, Q, R e/o S della NACE Rev. 2:
— |
Danimarca, |
— |
Germania, |
— |
Spagna, |
— |
Francia, |
— |
Italia, |
— |
Malta, |
— |
Austria. |
Studio di fattibilità finalizzato a valutare le possibili modalità di ottenimento di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti dalle imprese con meno di 10 dipendenti
Lo studio di fattibilità condotto da uno Stato membro comprende in particolare i seguenti elementi:
1) |
contributo di ciascuna classe di dimensioni di imprese all'economia nazionale, espresso in termini di numero di imprese e di quota di occupati o di idoneo parametro alternativo; |
2) |
descrizione delle somiglianze e delle differenze esistenti tra la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti per tale classe di dimensioni di imprese e la struttura e l'evoluzione dei posti di lavoro vacanti nelle imprese con 10 o più dipendenti. |
Opzioni
Devono essere valutate le diverse opzioni per ottenere il numero di posti di lavoro vacanti e il numero di posti occupati per le imprese con meno di 10 dipendenti. Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti possibili fonti di dati:
a) |
rilevazioni di dati esistenti; |
b) |
fonti amministrative; |
c) |
procedure di stima statistica; |
d) |
nuove rilevazioni di dati. |
Per ciascuna opzione considerata la valutazione deve includere informazioni sugli aspetti tecnici e giuridici ad essi legati, tra cui: il calendario di attuazione, la qualità statistica prevista dei risultati, i costi di avvio e di gestione della rilevazione dei dati espressi in euro e in occupati equivalenti a tempo pieno, il costo per singola unità oggetto di indagine, la stima di qualsiasi onere aggiuntivo per le imprese, qualsiasi rischio o incertezza e gli specifici vantaggi o svantaggi. I costi e la qualità devono essere confrontati con quelli dell’esistente rilevazione dei dati per le imprese con 10 o più dipendenti.
Raccomandazione
Sulla base della valutazione delle diverse opzioni è formulata una raccomandazione sull'approccio più idoneo.
Attuazione
Devono essere fornite precisazioni in merito al piano di applicazione proposto, incluse le date di inizio e di completamento di fasi specifiche.
Stati membri che eseguono studi di fattibilità
I seguenti Stati membri eseguono studi di fattibilità finalizzati a valutare le modalità con cui ottenere i dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 453/2008 per le imprese con meno di 10 dipendenti:
— |
Danimarca, |
— |
Francia, |
— |
Italia, |
— |
Malta. |