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Document 32008R1322

    Regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008 , recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

    GU L 345 del 23.12.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1322/oj

    23.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 345/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2008 DEL CONSIGLIO

    del 28 novembre 2008

    recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell’ambito della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (3), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e dei pareri del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.

    (2)

    A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

    (3)

    Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

    (4)

    È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

    (5)

    L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

    (6)

    Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (7)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (5), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (6), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (7), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (9), del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (10) nonché del regolamento (CE) n. 1098/2007.

    (8)

    Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione al Consiglio: «Possibilità di pesca per il 2009: Dichiarazione politica della Commissione europea».

    (9)

    Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

    (10)

    Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca siano aperte il 1o gennaio 2009. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni specifiche ad esse associate cui è subordinato il loro utilizzo.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie») operanti nel Mar Baltico.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

    b)

    «Mar Baltico»: le sottodivisioni CIEM 22-32;

    c)

    «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

    d)

    «contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    e)

    «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

    CAPO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

    Articolo 4

    Limiti di cattura e loro ripartizione

    I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 5

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

    a)

    gli scambi effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93;

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

    2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2010, l’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

    Articolo 6

    Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

    1.   È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:

    a)

    le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

    b)

    le specie diverse dall’aringa e dallo spratto sono mescolate ad altre specie e non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e le catture sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm.

    2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

    3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

    4.   In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e operanti nelle zone di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

    Articolo 7

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

    2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

    3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

    Articolo 8

    Misure tecniche transitorie

    Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 9

    Trasmissione dei dati

    Allorché trasmettono alla Commissione dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 10

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BARNIER


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

    (5)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

    (6)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    (7)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

    (8)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (9)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

    (10)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Limitazioni delle catture e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

    Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

    All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Platichthys flesus

    FLX

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Salmo salar

    SAL

    Salmone atlantico

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Sottodivisioni 30-31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlandia

    67 777

     

    Svezia

    14 892

     

    CE

    82 669

     

    TAC

    82 669

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Sottodivisioni 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danimarca

    3 809

     

    Germania

    14 994

     

    Polonia

    3 536

     

    Finlandia

    2

     

    Svezia

    4 835

     

    CE

    27 176

     

    TAC

    27 176

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque CE)

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danimarca

    3 159

     

    Germania

    838

     

    Estonia

    16 134

     

    Lettonia

    3 982

     

    Lituania

    4 192

     

    Polonia

    35 779

     

    Finlandia

    31 493

     

    Svezia

    48 032

     

    CE

    143 609

     

    TAC

    Non pertinente.

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Sottodivisione 28.1

    HER/03D.RG

    Estonia

    16 113

     

    Lettonia

    18 779

     

    CE

    34 892

     

    TAC

    34 892

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danimarca

    10 241

     

    Germania

    4 074

     

    Estonia

    998

     

    Lettonia

    3 808

     

    Lituania

    2 509

     

    Polonia

    11 791

     

    Finlandia

    784

     

    Svezia

    10 375

     

    CE

    44 580

     

    TAC

    Non pertinente.

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danimarca

    7 130

     

    Germania

    3 487

     

    Estonia

    158

     

    Lettonia

    590

     

    Lituania

    383

     

    Polonia

    1 908

     

    Finlandia

    140

     

    Svezia

    2 541

     

    CE

    16 337

     

    TAC

    16 337

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    Sottodivisioni 22-32 (acque CE)

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danimarca

    2 179

     

    Germania

    242

     

    Polonia

    456

     

    Svezia

    164

     

    CE

    3 041

     

    TAC

    3 041

    TAC precauzionale.

    Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona

    :

    Sottodivisioni 22-31 (acque CE)

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danimarca

    64 184 (1)

     

    Germania

    7 141 (1)

     

    Estonia

    6 523 (1)

     

    Lettonia

    40 824 (1)

     

    Lituania

    4 799 (1)

     

    Polonia

    19 471 (1)

     

    Finlandia

    80 033 (1)

     

    Svezia

    86 758 (1)

     

    CE

    309 733 (1)

     

    TAC

    Non pertinente.

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona

    :

    Sottodivisione 32

    SAL/3D32.

    Estonia

    1 581 (2)

     

    Finlandia

    13 838 (2)

     

    CE

    15 419 (2)

     

    TAC

    Non pertinente.

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    Sottodivisioni 22-32 (acque CE)

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danimarca

    39 453

     

    Germania

    24 994

     

    Estonia

    45 813

     

    Lettonia

    55 332

     

    Lituania

    20 015

     

    Polonia

    117 424

     

    Finlandia

    20 652

     

    Svezia

    76 270

     

    CE

    399 953

     

    TAC

    Non pertinente.

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Numero di individui.

    (2)  Numero di individui.


    ALLEGATO II

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    1.

    Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:

    a)

    201 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

    b)

    160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1098/2007.

    2.

    Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.


    ALLEGATO III

    Misure tecniche transitorie

    Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

    1.

    È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

    Specie

    Zona geografica

    Periodo

    Passera pianuzza (Platichthys flesus)

    Sottodivisioni 26-28 e 29, a sud di 59°30′N

    Dal 15 febbraio al 15 maggio

    Sottodivisione 32

    Dal 15 febbraio al 31 maggio

    Rombo chiodato (Psetta maxima)

    Sottodivisioni 25-26 e 28, a sud di 56°50′N

    Dal 1o giugno al 31 luglio

    2.

    In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.


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