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Έγγραφο 32008R0733

    Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata)

    GU L 201 del 30.7.2008, σ. 1 έως 7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/03/2020: Η πράξη αυτή έχει τροποποιηθεί. Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 07/11/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/733/oj

    30.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 201/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 733/2008 DEL CONSIGLIO

    del 15 luglio 2008

    relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    (Versione codificata)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi.

    (3)

    Fatto salvo l’eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), la Comunità, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell’incidente di Cernobil, dovrebbe far sì che i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana e suscettibili di contaminazione, siano introdotti nella Comunità soltanto in base a modalità comuni.

    (4)

    È opportuno che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l’unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.

    (5)

    L’osservanza delle tolleranze massime dovrebbe continuare a essere oggetto di controlli adeguati e ogni inadempienza potrà essere sanzionata mediante divieti d’importazione.

    (6)

    La contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell’incidente di Cernobil; è quindi necessario stabilire una procedura per l’esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento.

    (7)

    Poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (4).

    (8)

    Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ad eccezione dei prodotti non confacenti all’alimentazione umana elencati nell’allegato I e dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

    a)

    all’allegato I del trattato;

    b)

    al regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (6);

    c)

    al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7);

    d)

    al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8).

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1 è subordinata all’osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (9):

    a)

    370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»;

    b)

    600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri procedono a controlli dell’osservanza delle tolleranze massime di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per i prodotti di cui all’articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine.

    I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione.

    Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

    2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate.

    La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

    3.   Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

    Articolo 4

    Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell’elenco dei prodotti enumerate nell’allegato I, oltre all’elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    Articolo 6

    Il regolamento (CEE) n. 737/90, modificato dai regolamenti elencati nell’allegato III, è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso cessa di produrre effetti:

    a)

    il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all’alimentazione umana cui si applica il presente regolamento;

    b)

    al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BARNIER


    (1)  GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  Cfr. allegato III.

    (3)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

    (4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

    (5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (6)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

    (8)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

    (9)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.


    ALLEGATO I

    Prodotti non confacenti all’alimentazione umana

    Codice NC

    Designazione delle merci

    ex 0101 10 10

    ex 0101 90 19

    Cavalli da corsa

    ex 0106

    Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all’alimentazione umana

    0301 10

    Pesci vivi ornamentali

    0408 11 20

    0408 19 20

    0408 91 20

    0408 99 20

    Uova sgusciate e giallo d’uova, non confacenti a usi alimentari (1)

    ex 0504 00 00

    Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci

    0511 10 00

    ex 0511 91 90

    0511 99

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non confacenti all’alimentazione umana

    ex 0713

    Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina

    1001 90 10

    Spelta destinata alla semina (1)

    1005 10 11

    1005 10 13

    1005 10 15

    1005 10 19

    Granturco ibrido, destinato alla semina (1)

    1006 10 10

    Riso destinato alla semina (1)

    1007 00 10

    Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (1)

    1201 00 10

    1202 10 10

    1204 00 10

    1205 10 10

    1206 00 10

    1207 20 10

    1207 40 10

    1207 50 10

    1207 91 10

    1207 99 15

    Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (1)

    1209

    Semi, spore e frutti da sementa

    1501 00 11

    Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1502 00 10

    Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) diversi da quelli della voce 1503, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1503 00 11

    Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (1)

    1503 00 30

    Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1505 00

    Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

    1507 10 10

    1507 90 10

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1508 10 10

    1508 90 10

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1511 10 10

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici e industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1511 90 91

    1512 11 10

    1512 19 10

    1512 21 10

    1512 29 10

    1513 11 10

    1513 19 30

    1513 21 10

    1513 29 30

    1514 11 10

    1514 19 10

    1514 91 10

    1514 99 10

    1515 19 00

    1515 21 10

    1515 29 10

    1515 50 11

    1515 50 91

    1515 90 21

    1515 90 31

    1515 90 40

    1515 90 60

    1516 20 95

    Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    1515 30 10

    Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell’acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (1)

    1515 90 11

    Olio di tung (di abrasin); jojoba e olio di oleocca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    1518 00 31

    1518 00 39

    Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1)

    2207 20 00

    Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico

    3824 10 00

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

    4501

    Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

    5301 10 00

    5301 21 00

    5301 29 00

    Lino greggio o macerato, ma non filato

    5302

    Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, strigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)

    ex capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10


    (1)  Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.


    ALLEGATO II

    Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

    Codici NC

    0401

    0402

    da 0403 10 11 a 39

    da 0403 90 11 a 69

    0404


    ALLEGATO III

    Regolamento abrogato con l’elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio

    (GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1)

     

    Regolamento (CE) n. 686/95 del Consiglio

    (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15)

     

    Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio

    (GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1)

     

    Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

    (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

    limitatamente al punto 7 dell’allegato III


    ALLEGATO IV

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 737/90

    Presente regolamento

    Articolo 1, frase introduttiva

    Articolo 1, frase introduttiva

    Articolo 1, primo trattino

    Articolo 1, lettera a)

    Articolo 1, secondo trattino

    Articolo 1, lettera b)

    Articolo 1, terzo trattino

    Articolo 1, lettera c)

    Articolo 1, quarto trattino

    Articolo 1, lettera d)

    Articolo 1, quinto trattino

    Articolo 2

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 3, prima frase introduttiva

    Articolo 3, seconda frase introduttiva

    Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

    Articolo 3, primo e secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

    Articolo 4, paragrafo 1, prima, seconda e terza frase

    Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma

    Articolo 4, paragrafo 2, prima e seconda frase

    Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma

    Articolo 5, prima e seconda frase

    Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo comma

    Articolo 6

    Articolo 4

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2

    Articolo 5, paragrafi 1 e 2

    Articolo 7, paragrafo 3

    Articolo 6

    Articolo 8, primo comma

    Articolo 7, primo comma

    Articolo 8, secondo comma, frase introduttiva

    Articolo 7, secondo comma, frase introduttiva

    Articolo 8, secondo comma, punto 1

    Articolo 7, secondo comma, lettera a)

    Articolo 8, secondo comma, punto 2

    Articolo 7, secondo comma, lettera b)

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato IV


    Επάνω