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Document 32008D0470

2008/470/CE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 2008 , relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato ( Zea mays L., linea T25) [notificata con il numero C(2008) 1715] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 162 del 21.6.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/470/oj

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25)

[notificata con il numero C(2008) 1715]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 98/293/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea T25) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), ha autorizzato l’immissione in commercio del prodotto.

(2)

Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno concesso tale autorizzazione. L’autorizzazione riguarda tutti gli usi del prodotto, in particolare l’importazione, la trasformazione in prodotti alimentari e mangimi e la coltivazione.

(3)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, che ha sostituito la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (3), le procedure relative alle notifiche riguardanti l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati non completate entro il 17 ottobre 2002 sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE.

(4)

L’8 maggio 2000 l’Austria ha informato la Commissione di avere deciso di vietare provvisoriamente l’uso e la vendita di Zea mays L., linea T25, per tutti gli usi, motivando tale decisione con riferimento all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE.

(5)

I prodotti derivati da Zea mays L., linea T25 (amido e tutti i derivati, olio grezzo e raffinato, tutti i prodotti sottoposti a trattamento termico o fermentati ottenuti dallo Zea mays L., linea T25 nonché i mangimi prodotti a partire da Zea mays L., linea T25) sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Questi usi non sono soggetti alla clausola di salvaguardia notificata dall’Austria.

(6)

Il 20 luglio 2001 il comitato scientifico delle piante ha concluso che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione durante la prima valutazione del fascicolo e tali da giustificare una modifica del parere iniziale espresso dal comitato medesimo sul prodotto.

(7)

Il 9 gennaio, il 9 febbraio e il 17 febbraio 2004 l’Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno dei propri provvedimenti nazionali relativi al granturco della linea T25.

(8)

In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a norma del quale detta Autorità ha sostituito i comitati scientifici competenti.

(9)

In data 8 luglio 2004 l’EFSA ha concluso (7) che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove prove scientifiche sufficienti a inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dal granturco della linea T25 e tali da giustificare un divieto dell’uso e della vendita del prodotto in Austria.

(10)

Poiché alla luce di tali circostanze non c’era motivo di ritenere che il prodotto comportasse un rischio per la salute umana o per l’ambiente, il 29 novembre 2004 la Commissione ha sottoposto all’esame del comitato istituito a norma dell’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della medesima direttiva, un progetto di decisione che chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola provvisoria di salvaguardia.

(11)

Tale comitato non ha tuttavia formulato alcun parere e, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8), la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

(12)

Il 24 giugno 2005, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ha respinto tale proposta.

(13)

Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha affermato di ritenere che «sussistano ancora incertezze in merito alle misure nazionali di salvaguardia nel commercio dell[a] varietà di granturco geneticamente modificato […] T25» e ha invitato la Commissione a «raccogliere ulteriori prove al riguardo e [a] valutare ulteriormente se i provvedimenti adottati [dall’Austria] […] volti a sospender[n]e, come misura cautelativa temporanea, l’immissione in commercio […] siano giustificati e se l’autorizzazione di [tale] organism[o] soddisfi ancora i requisiti in materia di sicurezza di cui alla direttiva 2001/18/CE».

(14)

Nel novembre 2005 la Commissione ha nuovamente consultato l’EFSA per sapere se vi fossero motivi scientifici per ritenere che, mantenendo in commercio il granturco della linea T25 alle condizioni indicate nell’autorizzazione, si sarebbero potuti verificare effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente. In particolare è stato chiesto all’EFSA di tener conto di altri dati scientifici eventualmente emersi successivamente al precedente parere scientifico relativo alla sicurezza di questo OGM.

(15)

Nel suo parere del 29 marzo 2006 (9) l’EFSA ha concluso che non vi è motivo di ritenere che il mantenimento in commercio del granturco della linea T25 possa provocare effetti nocivi per la salute umana o animale o per l’ambiente alle condizioni indicate nell’autorizzazione.

(16)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio nella quale chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola di salvaguardia.

(17)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il 18 dicembre 2006 il Consiglio «Ambiente» ha espresso parere contrario alla proposta con voto a maggioranza qualificata.

(18)

Nella sua decisione il Consiglio ha fatto riferimento alla valutazione del rischio ambientale di cui alla direttiva 2001/18/CE e ha dichiarato che «nella valutazione dei rischi ambientali […] è necessario tenere conto in modo più sistematico delle diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali dell’Unione europea».

(19)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, la Commissione ha presentato una proposta modificata per tener conto della decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 che si riferisce unicamente agli aspetti ambientali della clausola di salvaguardia austriaca, ed in particolare alla coltivazione.

(20)

L’Austria ha iniziato le attività di raccolta delle prove scientifiche pertinenti su questi aspetti, che a suo parere giustificano il mantenimento temporaneo della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento alle «diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali» citate nel terzo considerando della summenzionata decisione del Consiglio. A norma dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, l’Austria è invitata a fornire alla Commissione tutte le prove scientifiche raccolte e le nuove valutazioni dei rischi eventualmente eseguite, non appena completate, e ad informarne tutti gli altri Stati membri.

(21)

In base alle informazioni presentate dall’Austria e alla valutazione scientifica da essa eseguita, la Commissione interverrà in conformità all’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE su questi aspetti del provvedimento austriaco.

(22)

Gli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi di Zea mays L., linea T25, che rientrano nell’autorizzazione concessa a norma della direttiva 90/220/CEE (comprese l’importazione e la trasformazione), sono gli stessi in tutta Europa e sono stati valutati dall’EFSA, che è giunta alla conclusione che è improbabile che questo prodotto abbia effetti negativi per la salute umana e animale.

(23)

La proposta della Commissione tiene conto solo degli aspetti del divieto austriaco legati ai prodotti alimentari e ai mangimi, con riguardo in particolare al divieto di importazione e di trasformazione dei grani non trasformati come materiale di base per l’ulteriore trasformazione o per l’uso diretto come prodotto alimentare o come mangime.

(24)

In questa situazione è opportuno che l’Austria abroghi le misure di salvaguardia da essa adottate almeno per quanto riguarda l’importazione e la trasformazione di Zea mays L. linea T25 in prodotti alimentari e mangimi.

(25)

Le misure di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE; la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché allo scadere del termine stabilito nell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione alle stesse, a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, la Commissione deve adottare dette misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I provvedimenti adottati dall’Austria per vietare l’importazione e la trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi del granturco geneticamente modificato Zea mays L., linea T25, la cui immissione in commercio è stata autorizzata con decisione 98/293/CE, non sono giustificati dall’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE.

Articolo 2

L’Austria adotta i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e mangimi di Zea mays L. linea T25 al massimo entro 20 giorni dalla notifica.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).

(2)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 30.

(3)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

(4)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64).

(6)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(7)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the Austrian invoke of Article 23 of Directive 2001/18/EC» (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa all’invocazione dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE da parte dell’Austria), The EFSA Journal (2004) n. 78, pagg. 1-13.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to genetically modified crops (Bt176 maize, MON810 maize, T25 maize, Topas 19/2 oilseed rape and Ms1xRf1 oilseed rape) subject to safeguard clauses invoked according to Article 16 of Directive 90/220/EEC» (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa alle colture geneticamente modificate (granturco Bt176, granturco MON810, granturco T25, semi di colza Topas 19/2 e Ms1xRf1) soggette alle clausole di salvaguardia invocate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 90/220/CEE), The EFSA Journal (2006) n. 338, pagg. 1-15.


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