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Document 32008R0584

Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008 , che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 162 del 21.6.2008, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogato da 32012R1190

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/584/oj

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/3


REGOLAMENTO (CE) N. 584/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la diffusione e il pericolo per la salute pubblica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede che sia definito un obiettivo comunitario per la riduzione della diffusione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei tacchini a livello della produzione primaria. Tale riduzione è importante tenuto conto dei severi provvedimenti che saranno applicati alla carne fresca proveniente da gruppi infetti di tacchini ai sensi del suddetto regolamento a decorrere dal 12 dicembre 2010. In particolare, la carne fresca di pollame, come la carne di tacchini, non può essere immesso sul mercato per il consumo umano a meno che non soddisfi il seguente criterio: «Assenza di salmonelle in 25 grammi».

(3)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l’obiettivo comunitario deve comprendere un’espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la riduzione minima in percentuale del numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l’obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell’obiettivo. Va anche compresa eventualmente una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire gli obiettivi comunitari, occorre tener conto dell’esperienza acquisita con l’applicazione delle vigenti misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in virtù della normativa in vigore, soprattutto nel quadro delle informazioni fornite ai sensi della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (2), in particolare l'articolo 5.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che la Commissione, nel definire un obiettivo comunitario, deve fornire un’analisi dei costi e dei vantaggi che esso prevedibilmente comporta. Tuttavia, in deroga a ciò, l’obiettivo comunitario per i tacchini, riguardante la salmonella enteritidis e la salmonella typhimurium, può essere fissato, per un periodo di transizione, anche senza tale analisi.

(6)

I dati comparabili sulla prevalenza dei sierotipi delle salmonelle nelle gruppi di tacchini negli Stati membri sono stati perciò raccolti ai sensi della decisione 2006/662/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario dalla Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri (3).

(7)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, per un periodo di transizione di 3 anni, l’obiettivo comunitario relativo ai tacchini riguardi solo la salmonella enteritidis e la salmonella typhimurium. In seguito potranno essere presi in considerazione altri sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

(8)

Per verificare i progressi verso la realizzazione dell’obiettivo comunitario è necessario prevedere nel presente regolamento un campionamento ripetuto dei gruppi di tacchini.

(9)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003 è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) sulla fissazione dell’obiettivo comunitario per i tacchini.

(10)

Il 28 aprile 2008, la Task force dell’AESA per la raccolta di dati sulle zoonosi ha adottato una relazione che analizza l’indagine di riferimento sulla prevalenza di salmonella nei gruppi di tacchini nell’UE, 2006/2007, parte A: Stime sulla prevalenza della salmonella.

(11)

In conformità al regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (4), vanno presi almeno 2 paia di tamponi da stivale/calza al gruppo campione di polli da carne per la salmonella. Nuovi dati scientifici dimostrano che l’uso combinato di un paio di tamponi da stivale/calza con un campione di polvere dà risultati almeno altrettanto sicuri del campionamento con 2 paia di tamponi da stivale/calza. Tale combinazione può pertanto essere permessa come metodo di campionamento alternativo e il regolamento (CE) n. 646/2007 va modificato di conseguenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo comunitario

1.   L’obiettivo comunitario, di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla riduzione della salmonella enteritidis e della salmonella typhimurium nei tacchini («l’obiettivo comunitario») sarà il seguente:

a)

la percentuale massima dei gruppi di tacchini da ingrasso che risultano positivi alla salmonella enteritidis e alla salmonella typhimurium va ridotta all’1 % o meno, entro il 31 dicembre 2012; e

b)

la percentuale massima dei gruppi di tacchini adulti da riproduzione che risultano positivi alla salmonella enteritidis e alla salmonella typhimurium va ridotta all’1 % o meno, entro il 31 dicembre 2012.

Per gli Stati membri con meno di 100 gruppi di tacchini adulti da riproduzione o da ingrasso, l’obiettivo comunitario è che entro il 31 dicembre 2012 non sia positivo più di 1 gruppo di tacchini di tacchini adulti da riproduzione o da ingrasso.

2.   Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito nell’allegato.

3.   La Commissione potrà riesaminare l’obiettivo e il programma di test di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta nel 2010, primo anno dei programmi nazionali di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 646/2007

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 646/2007 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

1)

alla fine del punto 2:

«In alternativa, l’autorità competente può decidere che sia prelevato un paio di tamponi da stivale, che coprano il 100 % dell’area della stalla purché combinati con un campione di polvere prelevato in vari siti di tutta la stalla da superfici su cui la polvere sia visibile.»

2)

Dopo il secondo paragrafo del punto 3.1:

«È preferibile che il campione di polvere sia analizzato separatamente. Ai fini dell’analisi, l’autorità competente può però decidere di unirlo al paio di tamponi da stivale/calza.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1 e 3, e l’articolo 2 si applicano dal 1o luglio 2008 e l’articolo 1, paragrafo 2, si applica dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 272 del 3.10.2006, pag. 22.

(4)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.


ALLEGATO

Programma di test necessario per verificare la realizzazione dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2

1.   Frequenza e tipologia dei campionamenti

a)

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di tacchini da ingrasso o da allevamento che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003.

b)

I gruppi di tacchini sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare e ad opera dell’autorità competente.

i)

Il campionamento dei gruppi di tacchini da ingrasso o da allevamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare deve avvenire ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e almeno 3 settimane prima che i volatili siano trasferiti al macello. Poiché i risultati sono validi per non più di 6 settimane dal campionamento, è possibile che sia richiesta la ripetizione del campionamento, per lo stesso gruppo.

ii)

Su iniziativa dell’operatore del settore alimentare, il campionamento di gruppi di tacchini d’allevamento può inoltre essere effettuato:

Negli allevamenti dei gruppi: a 1 giorno d’età, a 4 settimane d’età e 2 settimane prima dell’entrata nella fase di deposizione o del trasferimento all’unità di deposizione,

nei gruppi adulti: almeno ogni 3 settimane durante il periodo di deposizione, in azienda o in incubazione.

iii)

Il campionamento ad opera dell’autorità competente va effettuata almeno:

1 volta l’anno, tutti i gruppi, nel 10 % delle aziende con almeno 250 tacchini adulti da riproduzione, tra 30 e 45 settimane d’età, e comunque in tutte le aziende in cui nei 12 mesi precedenti sia stata accertata la salmonella enteritidis o la salmonella typhimurium e in tutte le aziende con tacchini da riproduzione d’elite, bisnonni e nonni; questo campionamento può anche avvenire nell’incubatrice,

su tutti i gruppi nelle aziende, se viene accertata la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in campioni prelevati dall’incubatrice da operatori del settore alimentare o nel quadro dei controlli ufficiali, per studiare l’origine dell’infezione,

1 volta l’anno, su tutti i gruppi nel 10 % delle aziende con almeno 500 tacchini da ingrasso, e comunque:

su tutti i gruppi dell’azienda, se un gruppo risulta positivo alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium nei campioni prelevati dall’operatore del settore alimentare, a meno che la carne dei tacchini nei gruppi non sia destinata a un trattamento termico industriale o a un altro trattamento teso a eliminare la salmonella, e

su tutti i gruppi dell’azienda, se un gruppo risulta positivo alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium durante la precedente tornata di campioni prelevati dall’operatore del settore alimentare, e

ogni qualvolta l’autorità competente lo consideri necessario.

Un campionamento effettuato dall’autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell’operatore del settore alimentare.

2.   Protocollo di campionamento

2.1.   Campionamento nell’incubatrice

Il campionamento all’incubatrice avverrà conformemente a quanto disposto al punto 2.2.1 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1003/2005 (1).

2.2.   Campionamento in azienda

2.2.1   Tacchini da riproduzione

I campioni saranno prelevati conformemente a quanto disposto al punto 2.2.2 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1003/2005.

2.2.2   Tacchini da ingrasso

Vanno prelevati almeno 2 paia di tamponi da stivale/calza. Per i tacchini in allevamenti di tipo all’aperto, i campioni vanno prelevati solo all’interno della stalla. Tutti i tamponi da stivale/calza vanno raggruppati in un unico campione.

Nei gruppi con meno di 100 tacchini, nei quali non sia possibile ricorrere a tamponi da stivale/calza a causa dell’inaccessibilità delle stalle, questi possono essere sostituiti da campioni prelevati a mano, applicando i tamponi da stivale o da calza a guanti e strofinandoli sulle superfici contaminate con feci fresche oppure, se ciò non sia fattibile, facendo ricorso ad altre tecniche di campionamento.

Prima di indossarli, inumidire la superficie dei tamponi da stivale/calza con diluente a massimo recupero (maximum recovery diluents — MRD: 0,8 % cloruro di sodio, 0,1 % peptone in acqua deionizzata sterile) o acqua sterile o qualsiasi altro diluente omologato dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2160/2003. L’uso dell’acqua dell’azienda agricola contenente sostanze antimicrobiche o altri disinfettanti, è vietato. È raccomandato inumidire i tamponi da stivale versando il liquido all’interno prima di indossarli. Alternativamente, prima dell’utilizzazione, i tamponi da stivale o da calza possono essere trattati in autoclave con diluente, negli appositi contenitori. I diluenti si possono applicare anche dopo che gli stivali sono stati indossati utilizzando uno spray o vaporizzatore.

Va garantito che tutte le sezioni del capannone siano rappresentate in modo proporzionale nel campione. Ogni paio deve coprire circa il 50 % dell’area della stalla.

In alternativa, l’autorità competente può decidere che sia prelevato un paio di tamponi da stivale, che coprano il 100 % dell’area della stalla purché combinati con un campione di polvere, prelevato in vari siti di tutta la stalla da superfici su cui la polvere sia visibile.

Dopo il campionamento i tamponi da stivale/calza vanno rimossi attentamente per non staccare il materiale aderitovi. I tamponi da stivale possono essere rivoltati per conservare il materiale e vanno inseriti in un sacco o contenitore appositamente etichettato.

L’autorità competente deve controllare la formazione degli operatori del settore alimentare in modo da garantire la corretta applicazione del protocollo di campionamento.

Per i campionamenti effettuati dall’autorità competente in caso di sospetto di infezione da salmonella nel gruppo di una determinata azienda, e in tutti i casi ritenuti opportuni, l’autorità competente si accerterà, eventualmente con ulteriori prove, che i risultati dei test per la salmonella nei gruppi dei tacchini non siano influenzati dall’uso di antimicrobici.

Se non viene rilevata la presenza di salmonella enteritidis e salmonella typhimurium, ma si riscontrano invece antimicrobici o effetti dell’inibizione della crescita batterica, il gruppo di tacchini va considerato infetto ai fini dell’obiettivo comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   Esame dei campioni

3.1.   Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni vanno inviati, entro 24 ore dalla raccolta, per posta celere o corriere espresso ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Se non viene inviato entro 24 ore, essi vanno conservati sotto refrigerazione. Al laboratorio, i campioni vanno tenuti refrigerati fino all’esame, che inizierà entro 48 ore dal ricevimento ed entro 96 ore dal campionamento.

Le 2 paia di tamponi da stivale/calza saranno aperti con ogni cura per evitare di staccare il materiale fecale aderente, riuniti e posti in una soluzione acquosa con tampone di peptone (buffered peptone water — BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente. I tamponi da stivale/calza saranno immersi completamente nella BPW, aggiungendo BPW, se necessario.

È preferibile che il campione di polvere sia analizzato separatamente. Ai fini dell’analisi, l’autorità competente può però decidere di unirlo al paio di tamponi da stivale/calza.

Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Altri campioni (ad esempio da incubatrici) saranno preparati conformemente alle disposizioni di cui al punto 2.2.2 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1003/2005.

Se si decide di ricorrere alle norme ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

3.2.   Metodo di rilevazione

Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la Salmonella, con sede a Bilthoven, Paesi Bassi.

Tale metodo è descritto nell’allegato D della norma ISO 6579 (2002): «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». Deve essere usata la versione più recente dell’allegato D.

In questo metodo si usa un mezzo semisolido (mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis, MSRV) come mezzo di arricchimento selettivo unico.

3.3.   Sierotipizzazione

Deve essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo, sulla base del metodo Kaufmann-White.

3.4.   Metodi alternativi

Riguardo ai campioni prelevati su iniziativa dell’operatore del settore alimentare si possono usare i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (2) anziché quelli di preparazione dei campioni, di rilevazione e di sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

3.5.   Stoccaggio dei ceppi

I laboratori fanno sì che almeno un ceppo isolato di salmonella spp., per stalla e per anno, possa essere raccolto dall’autorità competente e stoccato per una futura possibile tipizzazione dei fagi o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità del ceppo per un minimo di 2 anni.

4.   Risultati e relazioni

4.1.   Individuazione della salmonella enteritidis e/o della salmonella typhimurium

Il laboratorio riferirà immediatamente all’autorità competente ogni qualvolta avrà individuato la salmonella enteritidis e/o la salmonella typhimurium, fornendo i riferimenti dell’azienda e del gruppo.

4.2.   Calcolo della diffusione per la verifica dell’obiettivo comunitario

Ai fini della verifica della realizzazione dell’obiettivo comunitario, un gruppo di tacchini è considerato positivo se in esso venga rilevata, in qualsiasi occasione, la presenza di salmonella enteritidis e/o salmonella typhimurium (esclusi i ceppi del vaccino).

I gruppi di tacchini risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono riportati solo nell’anno del primo esito positivo del campionamento.

La prevalenza sarà calcolata separatamente per i gruppi dei tacchini da ingrasso e per i gruppi dei tacchini adulti da riproduzione.

4.3.   Relazioni annuali

La relazione annuale deve comprendere:

a)

il numero totale dei gruppi di tacchini da ingrasso o di tacchini adulti da riproduzione sottoposti a campionamento da parte dell’autorità competente o dell’operatore del settore alimentare;

b)

il numero totale dei gruppi di tacchini da ingrasso o di tacchini adulti da riproduzione infettati da salmonella enteritidis o da salmonella typhimurium;

c)

tutti i sierotipi di salmonella isolati (compresi quelli diversi dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium) e il numero di gruppi infettati per sierotipo;

d)

le spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali.

I risultati e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell’ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2003/99/CE (3).

4.4.   Informazioni supplementari

Su richiesta dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), vanno messe a disposizione le seguenti informazioni minime per ogni gruppo di tacchini analizzato a livello nazionale o dall’AESA:

a)

il campione prelevato dall’autorità competente o dall’operatore del settore alimentare;

b)

il riferimento dell’azienda agricola, che rimane unico nel tempo;

c)

il riferimento della stalla, che rimane unico nel tempo;

d)

il mese di campionamento.


(1)  GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.


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