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Document 32008D0332

    2008/332/CE: Decisione della Commissione, del 24 aprile 2008 , relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2008 [notificata con il numero C(2008) 1570]

    GU L 114 del 26.4.2008, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/332/oj

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 114/99


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2008

    relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2008

    [notificata con il numero C(2008) 1570]

    (Le versioni in lingua danese, francese, inglese, spagnola, svedese e tedesca sono le sole facenti fede)

    (2008/332/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) dispone che l’aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

    (3)

    Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e il laboratorio sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

    (4)

    La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2008.

    (5)

    In seguito a tale esame è opportuno accordare l’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti prescritti nei seguenti atti:

    direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4),

    direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5),

    direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (6),

    direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7),

    direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (8),

    direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (9),

    direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (10),

    direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (11),

    direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (12),

    decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (13),

    regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,

    direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (14),

    decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (15).

    (6)

    L’aiuto comunitario per il funzionamento dei laboratori comunitari di riferimento e l’organizzazione di seminari deve inoltre essere conforme alle regole di ammissibilità stabilite nel regolamento (CE) n. 1754/2006.

    (7)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (16), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Tuttavia, nei casi in questione, e in mancanza di casi eccezionali debitamente giustificati, le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA sono escluse dal finanziamento del Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 241 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008; un importo massimo di 18 000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre suina classica.

    Articolo 2

    Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 78 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 3

    Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 414 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 4

    Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 135 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 5

    Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 312 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 6

    Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario allo Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danimarca per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 212 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 7

    Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’Ifremer, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 8

    Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 70 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 9

    Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II B della direttiva 2000/75/CEE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 313 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 10

    Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 11

    Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 246 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008; un importo massimo di 26 000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.

    Articolo 12

    Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 160 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 13

    Per collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura la Comunità concede un aiuto finanziario all’Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Svezia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.

    L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008.

    Articolo 14

    Sono destinatari della presente decisione:

    Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hannover, Germania,

    Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito,

    AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito,

    Statens Veterinære Serumlaboratorium, Hangøvej 2, DK-8200 Århus N, Danimarca,

    Ifremer, BP 133, F-17390, La Tremblade, Francia;

    Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de Algete km. 8, Valdeolmos, E-28100, Algete (Madrid), Spagna,

    AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia,

    AFSSA, lLaboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23, avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Francia,

    Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130, Valdeolmos (Madrid), Spagna,

    Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023, S-75007 Uppsala, Svezia.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85).

    (3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

    (4)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

    (5)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (6)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (7)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24).

    (8)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (9)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

    (10)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

    (11)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

    (12)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

    (13)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

    (14)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.

    (15)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

    (16)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


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