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Document 32008R0148

Regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione, del 20 febbraio 2008 , che modifica i regolamenti (CE) n. 900/2007 e (CE) n. 1060/2007 al fine di chiarire lo stato giuridico delle destinazioni escluse dalle restituzioni all'esportazione di zucchero

GU L 46 del 21.2.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/148/oj

21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/9


REGOLAMENTO (CE) N. 148/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2008

che modifica i regolamenti (CE) n. 900/2007 e (CE) n. 1060/2007 al fine di chiarire lo stato giuridico delle destinazioni escluse dalle restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2) e l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese (3) aprono gare permanenti verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Fær Øer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (4) il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2)

Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico delle destinazioni escluse occorre distinguere fra i paesi terzi, i territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e i territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.

(3)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 900/2007 e (CE) n. 1060/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto:

a)

paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (5), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le destinazioni di cui al primo comma sono le seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (6), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Fær Øer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei, delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1298/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

(3)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1476/2007 (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 17).

(4)  Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(5)  Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

(6)  Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»


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