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Document 32007D0851

2007/851/CE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2007 , che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007 [notificata con il numero C(2007) 5985]

GU L 335 del 20.12.2007, p. 47–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/851/oj

20.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007

[notificata con il numero C(2007) 5985]

(2007/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.

(2)

La decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa a programmi che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l’eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l’eradicazione della BSE e della scrapie (2) indica il tasso proposto e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2006/875/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 (3) e la decisione 2006/876/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE stabiliscono l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2007, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso.

(5)

Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

(6)

Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/875/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera d), i termini «1 200 000 EUR» sono sostituiti da «790 000 EUR»;

ii)

alla lettera e), i termini «1 850 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;

iii)

alla lettera g), i termini «4 850 000 EUR» sono sostituiti da «4 100 000 EUR»;

b)

al paragrafo 3, i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «450 000 EUR»;

2)

l’articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «3 500 000 EUR» sono sostituiti da «5 500 000 EUR»;

b)

alla lettera b), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;

c)

alla lettera c), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;

d)

alla lettera d), i termini «95 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;

e)

alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;

3)

l’articolo 3, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «3 000 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;

b)

alla lettera b), i termini «2 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 950 000 EUR»;

c)

alla lettera c), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 550 000 EUR»;

4)

l’articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera b), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «1 600 000 EUR»;

b)

alla lettera c), i termini «35 000 EUR» sono sostituiti da «85 000 EUR»;

c)

alla lettera e), i termini «2 300 000 EUR» sono sostituiti da «4 800 000 EUR»;

d)

alla lettera f), i termini «225 000 EUR» sono sostituiti da «425 000 EUR»;

5)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), i termini «5 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 900 000 EUR»;

ii)

alla lettera b), i termini «200 000 EUR» sono sostituiti da «570 000 EUR»;

iii)

alla lettera c), i termini «4 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 000 EUR»;

iv)

alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 220 000 EUR»;

b)

al paragrafo 3, i termini «650 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;

6)

l’articolo 6, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «4 900 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;

b)

alla lettera b), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «360 000 EUR»;

c)

alla lettera c), i termini «1 300 000 EUR» sono sostituiti da «1 400 000 EUR»;

d)

alla lettera d), i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;

7)

l’articolo 7, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «660 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;

b)

alla lettera c), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;

c)

alla lettera g), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «960 000 EUR»;

d)

alla lettera h), i termini «875 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;

e)

alla lettera i), i termini «175 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

f)

alla lettera j), i termini «320 000 EUR» sono sostituiti da «590 000 EUR»;

g)

alla lettera m), i termini «60 000 EUR» sono sostituiti da «110 000 EUR»;

h)

alla lettera q), i termini «450 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;

i)

alla lettera r), i termini «205 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;

8)

l’articolo 8, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;

b)

alla lettera b), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «650 000 EUR»;

9)

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;

10)

all’articolo 10, paragrafo 2, i termini «120 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;

11)

l’articolo 12, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera c), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «310 000 EUR»;

b)

alla lettera d), i termini «243 000 EUR» sono sostituiti da «460 000 EUR»;

c)

alla lettera j), i termini «510 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;

d)

alla lettera n), i termini «10 000 EUR» sono sostituiti da «15 000 EUR»;

e)

alla lettera t), i termini «121 000 EUR» sono sostituiti da «46 000 EUR»;

f)

alla lettera x), i termini «130 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;

g)

alla lettera y), i termini «275 000 EUR» sono sostituiti da «1 125 000 EUR»;

12)

l’articolo 13, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera b), i termini «1 059 000 EUR» sono sostituiti da «1 320 000 EUR»;

b)

alla lettera c), i termini «1 680 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;

c)

alla lettera f), i termini «1 827 000 EUR» sono sostituiti da «1 650 000 EUR»;

d)

alla lettera g), i termini «10 237 000 EUR» sono sostituiti da «9 100 000 EUR»;

e)

alla lettera i), i termini «6 755 000 EUR» sono sostituiti da «6 410 000 EUR»;

f)

alla lettera j), i termini «3 375 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;

g)

alla lettera k), i termini «348 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;

h)

alla lettera s), i termini «3 744 000 EUR» sono sostituiti da «244 000 EUR»;

i)

alla lettera t), i termini «2 115 000 EUR» sono sostituiti da «2 940 000 EUR»;

j)

alla lettera v), i termini «1 088 000 EUR» sono sostituiti da «610 000 EUR»;

13)

l’articolo 14, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera d), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;

b)

alla lettera g), i termini «713 000 EUR» sono sostituiti da «413 000 EUR»;

c)

alla lettera i), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «70 000 EUR»;

d)

alla lettera j), i termini «150 000 EUR» sono sostituiti da «65 000 EUR»;

e)

alla lettera o), i termini «328 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;

f)

alla lettera p), i termini «305 000 EUR» sono sostituiti da «45 000 EUR»;

14)

l’articolo 15, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera c), i termini «927 000 EUR» sono sostituiti da «827 000 EUR»;

b)

alla lettera e), i termini «1 306 000 EUR» sono sostituiti da «516 000 EUR»;

c)

alla lettera f), i termini «5 374 000 EUR» sono sostituiti da «4 500 000 EUR»;

d)

alla lettera h), i termini «629 000 EUR» sono sostituiti da «279 000 EUR»;

e)

alla lettera i), i termini «3 076 000 EUR» sono sostituiti da «620 000 EUR»;

f)

alla lettera j), i termini «2 200 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;

g)

alla lettera l), i termini «332 000 EUR» sono sostituiti da «232 000 EUR»;

h)

alla lettera o), i termini «716 000 EUR» sono sostituiti da «41 000 EUR»;

i)

alla lettera q), i termini «279 000 EUR» sono sostituiti da «179 000 EUR»;

j)

alla lettera t), i termini «9 178 000 EUR» sono sostituiti da «5 178 000 EUR».

Articolo 3

La decisione 2006/876/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «830 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

b)

alla lettera b), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a) i termini «425 000 EUR» sono sostituiti da «275 000 EUR»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) i termini «508 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 EUR»;

4)

l’articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), i termini «23 000 EUR» sono sostituiti da «88 000 EUR»;

b)

alla lettera b), i termini «105 000 EUR» sono sostituiti da «505 000 EUR».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2006/876/CE (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 57).

(3)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2007/22/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 46).


ALLEGATO

Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(EUR)

Malattia di Aujeszky

Belgio

50 %

350 000

Spagna

50 %

350 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50 %

8 000 000

Francia

50 %

360 000

Italia

50 %

1 400 000

Portogallo

50 %

1 100 000

Brucellosi bovina

Irlanda

50 %

1 950 000

Spagna

50 %

5 500 000

Italia

50 %

3 000 000

Cipro

50 %

20 000

Portogallo

50 %

1 280 000

Regno Unito (1)

50 %

1 100 000

Tubercolosi bovina

Spagna

50 %

8 000 000

Italia

50 %

2 950 000

Polonia

50 %

1 550 000

Portogallo

50 %

450 000

Peste suina classica

Germania

50 %

1 100 000

Francia

50 %

650 000

Lussemburgo

50 %

35 000

Slovenia

50 %

25 000

Slovacchia

50 %

400 000

Leucosi enzootica bovina

Estonia

50 %

20 000

Italia

50 %

1 600 000

Lettonia

50 %

85 000

Lituania

50 %

135 000

Polonia

50 %

4 800 000

Portogallo

50 %

425 000

Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

Grecia

50 %

200 000

Spagna

50 %

5 900 000

Francia

50 %

570 000

Italia

50 %

5 000 000

Cipro

50 %

120 000

Portogallo

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Francia (3)

50 %

50 000

Rabbia

Bulgaria

50 %

0

Repubblica ceca

50 %

490 000

Germania

50 %

850 000

Estonia

50 %

925 000

Lettonia

50 %

790 000

Lituania

50 % territorio nazionale; 100 % aree di confine

450 000

Ungheria

50 %

900 000

Austria

50 %

185 000

Polonia

50 %

4 100 000

Romania

50 %

0

Slovenia

50 %

375 000

Slovacchia

50 %

500 000

Finlandia

50 %

112 000

Peste suina africana, peste suina classica

Bulgaria

50 %

275 000

Italia

50 %

140 000

Romania

50 %

5 250 000

Malattia vescicolare dei suini

Italia

50 %

350 000

Influenza aviaria

Belgio

50 %

66 000

Bulgaria

50 %

88 000

Repubblica ceca

50 %

74 000

Danimarca

50 %

310 000

Germania

50 %

460 000

Estonia

50 %

40 000

Irlanda

50 %

59 000

Grecia

50 %

42 000

Spagna

50 %

82 000

Francia

50 %

280 000

Italia

50 %

900 000

Cipro

50 %

15 000

Lettonia

50 %

15 000

Lituania

50 %

12 000

Lussemburgo

50 %

15 000

Ungheria

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Paesi Bassi

50 %

126 000

Austria

50 %

42 000

Polonia

50 %

87 000

Romania

50 %

505 000

Portogallo

50 %

46 000

Slovenia

50 %

32 000

Slovacchia

50 %

21 000

Finlandia

50 %

27 000

Svezia

50 %

200 000

Regno Unito

50 %

1 125 000

Totale

80 171 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(EUR)

Salmonella

Belgio

50 %

550 000

Bulgaria

50 %

5 000

Repubblica ceca

50 %

330 000

Danimarca

50 %

500 000

Germania

50 %

175 000

Estonia

50 %

27 000

Irlanda

50 %

0

Grecia

50 %

60 000

Spagna

50 %

960 000

Francia

50 %

550 000

Italia

50 %

590 000

Cipro

50 %

40 000

Lettonia

50 %

60 000

Ungheria

50 %

110 000

Paesi Bassi

50 %

1 350 000

Austria

50 %

80 000

Polonia

50 %

2 000 000

Portogallo

50 %

20 000

Romania

50 %

215 000

Slovacchia

50 %

50 000

Totale

7 672 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione eseguiti

Importo massimo

(EUR)

TSE

Belgio

100 %

2 084 000

Repubblica ceca

100 %

1 320 000

Danimarca

100 %

1 950 000

Germania

100 %

11 307 000

Estonia

100 %

233 000

Irlanda

100 %

6 410 000

Grecia

100 %

1 650 000

Spagna

100 %

9 100 000

Francia

100 %

24 815 000

Italia

100 %

3 000 000

Cipro

100 %

530 000

Lettonia

100 %

312 000

Lituania

100 %

645 000

Lussemburgo

100 %

146 000

Ungheria

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Paesi Bassi

100 %

5 112 000

Austria

100 %

1 759 000

Polonia

100 %

244 000

Portogallo

100 %

2 940 000

Romania

100 %

2 370 000

Slovenia

100 %

308 000

Slovacchia

100 %

610 000

Finlandia

100 %

839 000

Svezia

100 %

2 020 000

Regno Unito

100 %

6 781 000

Totale

87 359 000

ALLEGATO IV

Elenco dei programmi di eradicazione della BSE di cui all’articolo 4, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(EUR)

BSE

Belgio

50 % abbattimento

50 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento

750 000

Danimarca

50 % abbattimento

51 000

Germania

50 % abbattimento

50 000

Estonia

50 % abbattimento

98 000

Irlanda

50 % abbattimento

70 000

Grecia

50 % abbattimento

750 000

Spagna

50 % abbattimento

413 000

Francia

50 % abbattimento

50 000

Italia

50 % abbattimento

65 000

Lussemburgo

50 % abbattimento

100 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento

60 000

Austria

50 % abbattimento

48 000

Polonia

50 % abbattimento

530 000

Portogallo

50 % abbattimento

45 000

Slovenia

50 % abbattimento

25 000

Slovacchia

50 % abbattimento

250 000

Finlandia

50 % abbattimento

25 000

Regno Unito

50 % abbattimento

347 000

Totale

3 777 000

ALLEGATO V

Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all’articolo 5, paragrafo 1

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(EUR)

Scrapie

Belgio

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

99 000

Repubblica ceca

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

107 000

Germania

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

827 000

Estonia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

13 000

Irlanda

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

279 000

Grecia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

516 000

Spagna

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

4 500 000

Francia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

8 862 000

Italia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

620 000

Cipro

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

1 280 000

Lussemburgo

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

28 000

Ungheria

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

232 000

Paesi Bassi

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

543 000

Austria

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

14 000

Portogallo

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

41 000

Romania

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

980 000

Slovenia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

83 000

Slovacchia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

179 000

Finlandia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

11 000

Svezia

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

6 000

Regno Unito

50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione

5 178 000

Totale

24 398 000

»

(1)  Regno Unito unicamente per l’Irlanda del Nord.

(2)  Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare.

(3)  Francia unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione.


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