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Document 32007R1417

    Regolamento (CE) n. 1417/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 316 del 4.12.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1417/oj

    4.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2007

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Assortimento per la decorazione delle unghie, costituito da:

     

    48 unghie finte

     

    un tubetto di colla

     

    una lima da unghie

     

    un bastoncino per manicure e

     

    adesivi decorativi

    Le unghie finte sono di plastica preformata e sono disponibili in diverse misure.

    L’assortimento è condizionato per la vendita al minuto.

    3926 90 97

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

    Gli articoli, nella forma presentata, costituiscono un assortimento condizionato ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b).

    L’assortimento non è costituito da prodotti per manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comporta l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non include preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].

    L’assortimento è composto da diversi articoli e deve essere classificato alla sottovoce 3926 90 97 in base alla materia plastica delle unghie artificiali, che conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale.

    2.

    Unghie finte preformate in plastica.

    Esse sono destinate ad essere applicate sulle unghie naturali, utilizzando una soluzione acrilica che ne assicura la saldatura.

    Le punte delle unghie sono presentate in confezioni da 50 pezzi, della stessa misura.

    3926 90 97

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.

    Questi articoli non sono considerati prodotti da manicure della sottovoce 3304 30 00, in quanto comportano l’aggiunta di unghie finte sulle unghie naturali e non costituiscono preparazioni per manicure destinate unicamente a curare ed abbellire le mani e le unghie naturali [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, B)].

    Essi debbono essere pertanto classificati come altri lavori di materie plastiche nella sottovoce 3926 90 97 in base alla materia costitutiva.

    3.

    Soluzione adesiva composta da:

     

    cianoacrilato di etile

     

    silice

     

    poli(metacrilato di metile)

     

    calissareni

     

    idrochinone

     

    trigliceridi.

    La soluzione è destinata a far aderire le unghie finte preformate in plastica alle unghie naturali. Essa indurisce lentamente per permettere la rifinitura delle unghie finte.

    La soluzione è confezionata in tubetti dosatori per un’applicazione facile e precisa. Il peso netto non supera 1 kg.

    3506 10 00

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3506 e 3506 10 00.

    Il prodotto non è considerato una preparazione per manicure o pedicure della voce 3304.

    Il prodotto può essere utilizzato come colla o adesivo secondo la formulazione della voce 3506.


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