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Document 32007D0471

    2007/471/CE: Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2007 , sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca.

    GU L 179 del 7.7.2007, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/471/oj

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 179/46


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 2007

    sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca.

    (2007/471/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito «l'atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 3,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen non rientranti nell'allegato I di detto atto si applicano in un nuovo Stato membro, ai sensi di detto strumento, solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

    (2)

    Il Consiglio ha verificato se la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in seguito «gli Stati membri interessati») assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo:

    è stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate in tutti gli Stati membri interessati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l'istituzione della commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (1), visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati.

    (3)

    Il 5 dicembre 2006 il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Slovenia soddisfacevano le condizioni in tale settore. L'11 giugno 2007 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Estonia e la Repubblica slovacca soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

    (4)

    L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati membri interessati. L'utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS negli Stati membri interessati. Una volta effettuate queste valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati.

    (5)

    È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione per la soppressione dei controlli, occorrerebbe imporre talune restrizioni all'uso del SIS.

    (6)

    Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE (3), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato I si applicano a decorrere dal 1o settembre 2007 alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

    2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

    3.   Dal 7 luglio 2007 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.

    Dal 1o settembre 2007 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato attuato, potranno inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

    4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, detti Stati membri:

    a)

    non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

    b)

    si asterranno dall'inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito: «Convenzione di Schengen») (4).

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÄUBLE


    (1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

    (2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


    ALLEGATO I

    Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati

    1.

    Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione di Schengen:

    articolo 64 e articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen;

    2.

    Altre disposizioni relative al SIS:

    a)

    per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

    decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

    b)

    Per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di Schengen:

    i)

    dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2);

    ii)

    dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv] (3);

    c)

    altri strumenti:

    i)

    decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» (4);

    ii)

    manuale Sirene (5);

    iii)

    regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (6), e ogni eventuale decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

    iv)

    decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (7), e ogni eventuale decisione successiva relativa alla data di applicazione di dette funzioni;

    v)

    regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (8);

    vi)

    articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (9).


    (1)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 444. Decisione modificata dalla decisione 2007/472/CE (cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 458.

    (3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 459.

    (4)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/155/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 5).

    (5)  Parti del manuale Sirene sono state pubblicate in GU C 38 del 17.2.2003, pag. 1. Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41).

    (6)  GU L 162, del 30.4.2004, pag. 29.

    (7)  GU L 68, del 15.3.2005, pag. 44.

    (8)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18.

    (9)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.


    ALLEGATO II

    Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 che devono essere rese applicabili agli Stati membri interessati a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni

    1.

    Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (1);

    2.

    regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2);

    3.

    decisione 2007/…/CE del Consiglio, del … 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3).


    (1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

    (3)  Cfr. il documento 14914/06 del Consiglio. Decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma adottata il 12 giugno 2007, tranne che in lingua bulgara e romena (l'adozione in queste lingue è fissata per il 10 luglio 2007).


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