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Document 32007R0786
Commission Regulation (EC) No 786/2007 of 4 July 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007 , relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007 , relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 175 del 5.7.2007, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; abrogato da 32020R0165
5.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 786/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2007
relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda ha per oggetto l’autorizzazione del preparato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell), prodotto da Bacillus lentus (ATCC 55045), come additivo per il mangime di polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 21 novembre 2006 che il preparato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) prodotto da Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, per la salute umana e per l’ambiente (2). Essa ha inoltre concluso che il preparato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrano specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l’efficacia del preparato enzimatico Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) come additivo per i mangimi di polli da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 21 novembre 2006. The EFSA Journal (2006) 412, pagg. 1-12.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria «Additivi zootecnici». Gruppo funzionale «Promotori della digestione» |
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4a3 |
ChemGen Corp., rappresentata da Disproquima S.L. |
endo-1,4-beta-mannanasi: EC 3.2.1.78 (Hemicell) |
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Polli da ingrasso |
— |
79 200 U |
— |
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25 luglio 2017 |
(1) Una unità di attività è la quantità di enzima che genera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) per minuto con pH 7,5 e a 40 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/