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Document 32007D0417
2007/417/EC: Commission Decision of 13 June 2007 concerning the non-inclusion of diuron in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2007) 2468) (Text with EEA relevance)
2007/417/CE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007 , concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2468] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/417/CE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007 , concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2468] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 156 del 16.6.2007, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2007
concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2468]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/417/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diuron. |
(3) |
Gli effetti del diuron sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diuron lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 settembre 2003. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata valutata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'AESA e presentata alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di conclusioni dell'AESA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva diuron (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diuron. |
(5) |
Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. La valutazione dei dati forniti dal notificante indica che anche con dispositivi di protezione gli operatori sarebbero esposti a quantità di sostanza superiori al livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO). Non è stato possibile giungere a una conclusione sui possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee a causa della mancanza di dati relativi allo schema di degradazione di alcuni metaboliti e alle presupposizioni eccessivamente ottimistiche del notificante secondo cui le dosi di applicazione possono considerarsi notevolmente inferiori nella pratica. Analogamente, i dati disponibili non hanno permesso di dimostrare che l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi sia accettabile. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti addotti, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diuron possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il diuron non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il diuron non viene iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro il 13 dicembre 2007; |
b) |
a decorrere dal 16 giugno 2007 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 13 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2005) 25, 1-58. Conclusion on the peer review of diuron.