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Document 32007D0417

2007/417/CE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007 , concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2468] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 156 del 16.6.2007, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/417/oj

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2468]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/417/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diuron.

(3)

Gli effetti del diuron sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diuron lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 settembre 2003.

(4)

La relazione di valutazione è stata valutata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'AESA e presentata alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di conclusioni dell'AESA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva diuron (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diuron.

(5)

Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. La valutazione dei dati forniti dal notificante indica che anche con dispositivi di protezione gli operatori sarebbero esposti a quantità di sostanza superiori al livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO). Non è stato possibile giungere a una conclusione sui possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee a causa della mancanza di dati relativi allo schema di degradazione di alcuni metaboliti e alle presupposizioni eccessivamente ottimistiche del notificante secondo cui le dosi di applicazione possono considerarsi notevolmente inferiori nella pratica. Analogamente, i dati disponibili non hanno permesso di dimostrare che l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi sia accettabile.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti addotti, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diuron possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il diuron non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diuron non viene iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro il 13 dicembre 2007;

b)

a decorrere dal 16 giugno 2007 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 13 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 25, 1-58. Conclusion on the peer review of diuron.


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